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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente
TT AN, EL
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5169/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. 291/2025 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente_1 e il suo rappresentante legale, Nominativo_1, presentano ricorso contro l'Avviso di Accertamento n. T9DCRB100291/2025, notificato dalla Direzione Provinciale II di Milano.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato un credito d'imposta per agevolazioni utilizzato dalla Società in compensazione nel modello F24 per l'anno 2021, dichiarando il credito come inesistente.
Nonostante la presentazione di una dichiarazione integrativa, l'Agenzia ha ritenuto che non legittimasse il diritto alla fruizione del credito.
La Società ha fornito documentazione comprovante il rispetto dei requisiti per l'accesso al credito d'imposta, inclusi dettagli sui beneficiari, ambito formativo, spese ammissibili e obblighi documentali.
Si richiede la sospensione dell'efficacia dell'Avviso di Accertamento, evidenziando il pericolo di danno economico irreparabile per la Società a causa di un accertamento ritenuto ingiusto.
Si sottolinea la sproporzione tra il vantaggio per l'Amministrazione e il pregiudizio per la Società, giustificando la necessità di sospendere l'atto.
L'Ufficio fa presente che l'atto impugnato è stato notificato alla società in data 23/07/2025. A riprova di ciò si produce in giudizio la relativa ricevuta di consegna (all. n. 4). Il termine per proporre ricorso avverso tale atto scadeva dunque in data 22/10/2025. Il ricorso introduttivo del presente contenzioso- come si evince dalla ricevuta di consegna dello stesso prodotta dal contribuente in giudizio- è stato invece notificato in data 14/11/2025. Ne consegue l'inammissibilità del citato ricorso per tardiva proposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIUSEPPA, Presidente
TT AN, EL
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5169/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. 291/2025 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente_1 e il suo rappresentante legale, Nominativo_1, presentano ricorso contro l'Avviso di Accertamento n. T9DCRB100291/2025, notificato dalla Direzione Provinciale II di Milano.
L'Agenzia delle Entrate ha contestato un credito d'imposta per agevolazioni utilizzato dalla Società in compensazione nel modello F24 per l'anno 2021, dichiarando il credito come inesistente.
Nonostante la presentazione di una dichiarazione integrativa, l'Agenzia ha ritenuto che non legittimasse il diritto alla fruizione del credito.
La Società ha fornito documentazione comprovante il rispetto dei requisiti per l'accesso al credito d'imposta, inclusi dettagli sui beneficiari, ambito formativo, spese ammissibili e obblighi documentali.
Si richiede la sospensione dell'efficacia dell'Avviso di Accertamento, evidenziando il pericolo di danno economico irreparabile per la Società a causa di un accertamento ritenuto ingiusto.
Si sottolinea la sproporzione tra il vantaggio per l'Amministrazione e il pregiudizio per la Società, giustificando la necessità di sospendere l'atto.
L'Ufficio fa presente che l'atto impugnato è stato notificato alla società in data 23/07/2025. A riprova di ciò si produce in giudizio la relativa ricevuta di consegna (all. n. 4). Il termine per proporre ricorso avverso tale atto scadeva dunque in data 22/10/2025. Il ricorso introduttivo del presente contenzioso- come si evince dalla ricevuta di consegna dello stesso prodotta dal contribuente in giudizio- è stato invece notificato in data 14/11/2025. Ne consegue l'inammissibilità del citato ricorso per tardiva proposizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.