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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9790/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9790/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di lesione personale” e pendente:
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Lallo, C.F.: , del Foro C.F._2 di Napoli, con studio in Napoli, al C.so Secondigliano n. 230/C, presso il quale sono elettivamente domiciliato, giusta procura presente in atti.
-appellante- CONTRO
nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada in persona dell' Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. , c.f. e del Dirigente della Controparte_2 C.F._3
Società dott. c.f. , per atto del Notaio Controparte_3 C.F._4 [...] del 18 dicembre 2014, n. 186905 di rep., con sede legale in Mogliano Veneto Per_1
(TV) alla Via Marocchesa n. 14 Codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Treviso: , partita I.V.A. n. , R.E.A. , rapp.ta e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Paola Percuoco (c.f. e Part. IVA ), C.F._5 P.IVA_3 in virtù dell'allegata procura alle liti, elett.te domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via S. Aspreno n. 13.
-appellata- AVVERSO La sentenza resa dal Giudice di Pace di Casoria recante n° 263/23 emessa e pubblicata in data 10/05/2023, nell'ambito del procedimento recante n. 8910/2017 R.G., non notificata
***
n. 9790/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 6 N. 9790/2023 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 06.11.2023 ha proposto appello Parte_1 parziale avverso la sentenza n. 263/2023 emessa dal Giudie di Pace di Casoria nella parte in cui il giudice, dott. R. Musella, pur accogliendo nel merito la domanda attorea dispiegata in primo grado, ha compensato integralmente le spese di giudizio ponendo a carico della parte attorea anche le spese di CTU. In merito al giudizio di primo grado, l'appellante esponeva che il giudice di prossimità aveva accolto la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in Casavatore (Na) al C.so Europa il giorno 22/4/2016 alle ore 21.30 circa, allorquando l'appellante in qualità di conducente di un ciclomotore Parte_1 veniva investito ed urtato da un veicolo non identificato, il cui conducente, subito dopo l'investimento, si allontanava facendo perdere le sue tracce e senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso. Più precisamente, esponeva allegando la statuizione di primo grado che il giudice di prossimità aveva così provveduto : “a)dichiara il conducente del veicolo investitore responsabile esclusivo per il sinistro de quo;
b)per l'effetto, condanna l' ...al pagamento di €.4.474,43 b)per l'effetto, condanna Controparte_4
l' ...al pagamento di €.4.474,43 a favore dell'attore;c)compensa le Controparte_4 spese di giudizio ponendo definitivamente a carico dell'attore anche quelle relative alla CTU medico legale... ." Pertanto, l'appellante chiedeva la modifica parziale della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese legali e della decisione di porre a carico della parte attorea le spese di CTU laddove così motivava in merito alla compensazione: "Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto della anomala o non completa attività istruttoria della difesa attorea (audizione di un primo teste che in precedenza non era stato indicato, audizione di un secondo teste che non aveva conoscenza diretta dei fatti) la quale ha dato luogo a lacune superate grazie all'esercizio dei poteri di ufficio del magistrato che ha disposto l'escussione del cosiddetto teste di riferimento ex art.257 cpc.". Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti: CONCLUSIONI: “1.Accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 263/2023 emessa dal Dr. Musella del Giudice di Pace di Casoria;
2.Condannare la convenuta alla refusione delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario 3) Condannare la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di CTU medica”. Si costituiva ritualmente la nella dispiegata qualità chiedendo Controparte_4 respingersi l'appello in quanto inammissibile improcedibile per il mancato rispetto dei n. 9790/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 6 N. 9790/2023 R.G.A.C.
requisiti richiesti dalla legge ex art. 342 c.p.c. e art. 348 bis cpc oltre che manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Riteneva invero l'unico motivo di appello infondato, in quanto la sentenza impugnata aveva comunque motivato la decisione di compensazione in modo plausibile, non apparente, avendo il giudice di prime cure espressamente indicato i motivi fondanti la decisione di compensare le spese tenendo conto della effettiva anomala attività processuale determinata dallo stesso attore tenuto conto della non imparzialità dei testimoni che già si conoscevano all'epoca dei fatti e che ben potevano essere indicati tempestivamente nei termini di legge. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.10.2025 con contestuale concessione dei termini ex art. 189-352 cod. proc. civ. e rimessa in decisione. 3. Preliminarmente, Pertanto, dall'esame dell'atto di appello in oggetto, il Tribunale ritiene che lo stesso sia ammissibile in considerazione della chiara e specifica esposizione dei motivi di appello. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di n. 9790/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 6 N. 9790/2023 R.G.A.C.
giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 4. L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che seguono. Il Giudice di Pace di Casoria accogliendo, seppur in misura ridotta la domanda di risarcimento dei danni patiti dall'attore nell'ambito del giudizio di primo grado, ha disposto la compensazione totale delle spese di lite sostanzialmente motivando tale decisione in ragione del contegno processuale assunto dalla difesa attorea secondo cui dapprima avrebbe richiesto l'audizione di un primo teste che non era stato indicato e aveva poi richiesto l'audizione di un secondo teste che secondo la prospettazione del giudicante non era a conoscenza diretta dei fatti di guisa che la domanda attorea rinveniva accoglimento per il solo espletamento dell'attività dei poteri officiosi del giudicante. Ciò posto, in ordine al complesso tema della compensazione della spese di lite la giurisprudenza di legittimità afferma che “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”. Cass. civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 (Rv. 664429 - 01); ed ancora “in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (cass. civ. sez. L -
, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205 - 01)
Ed invero, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della compensazione totale delle spese processuali, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012). Nel caso di specie, premesso che l'odierno appello concerne esclusivamente la parte della sentenza laddove il giudice di prime cure ha statuito in merito alla compensazione delle spese di lite, ritiene l'adito Tribunale che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente indicato i motivi per i quali ha inteso derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., esplicitando, a ben vedere, e riferendo al regime delle spese processuali ragioni ed argomentazioni che semmai avrebbero dovuto essere imputate all'onere probatorio incombente in capo all'attore e, dunque, al merito della controversia e che avrebbero dovuto condurre, al più e semmai, al rigetto della domanda attorea per difetto di onere probatorio, laddove ritenuto. D'altro canto, è lo stesso giudice di prossimità ad esporre di essere ricorso all'espletamento dei doverosi poteri ex officio avendone peraltro ritenuto sussistenti i presupposti ex lege in corso di causa (cfr. cass. civ.
n. 9790/2023 r.g.a.c. Pagina 4 di 6 N. 9790/2023 R.G.A.C.
Sez. 3, Sentenza n. 18324 del 18/09/2015 (Rv. 636798-) “Il potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti). Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame non vi fossero i presupposti per poter procedere alla compensazione delle spese, atteso che la domanda attorea, seppur in maniera ridotta, ha rinvenuto comunque accoglimento, avendola il giudice di prime cure ritenuta fondata sulla scorta della espletata istruttoria e degli ulteriori incombenti. Ne deriva che le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91 primo comma c.p.c., e vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi, tenuto conto della semplicità dell'affare tenuto conto del decisum in primo grado e non del disputatum, e dell'attività svolta dalle parti. Parimenti le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ai parametri minimi di cui al dm 55/2014, tenuto conto, e dell'attività svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria, in assenza di attività, come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10206 del 16 aprile 2021, alla quale il Tribunale intende dare continuità. Non ravvisandosi in atti attestazioni di pagamento del contributo unificato per il presente grado di giudizio se ne omette la liquidazione. 5. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte appellata, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass.
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sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna la nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada in persona del Sig. Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'avv. Gennaro Lallo, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 43,00 per spese vive ed euro 633,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%; 2) condanna nella qualità di gestore del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada in persona del Sig. Presidente e Legale Rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'avv. Gennaro Lallo, difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 850,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%; 3) pone le spese di CTU di primo grado per come liquidate con decreto dal giudice di pace a carico della parte soccombente in primo grado Controparte_1 nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del Sig. Presidente e Legale Rappresentante pro tempore.
Così deciso in Aversa, 17.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9790/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di lesione personale” e pendente:
TRA
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Lallo, C.F.: , del Foro C.F._2 di Napoli, con studio in Napoli, al C.so Secondigliano n. 230/C, presso il quale sono elettivamente domiciliato, giusta procura presente in atti.
-appellante- CONTRO
nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada in persona dell' Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. , c.f. e del Dirigente della Controparte_2 C.F._3
Società dott. c.f. , per atto del Notaio Controparte_3 C.F._4 [...] del 18 dicembre 2014, n. 186905 di rep., con sede legale in Mogliano Veneto Per_1
(TV) alla Via Marocchesa n. 14 Codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Treviso: , partita I.V.A. n. , R.E.A. , rapp.ta e P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Paola Percuoco (c.f. e Part. IVA ), C.F._5 P.IVA_3 in virtù dell'allegata procura alle liti, elett.te domiciliata presso lo studio in Napoli alla Via S. Aspreno n. 13.
-appellata- AVVERSO La sentenza resa dal Giudice di Pace di Casoria recante n° 263/23 emessa e pubblicata in data 10/05/2023, nell'ambito del procedimento recante n. 8910/2017 R.G., non notificata
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n. 9790/2023 r.g.a.c. Pagina 1 di 6 N. 9790/2023 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 06.11.2023 ha proposto appello Parte_1 parziale avverso la sentenza n. 263/2023 emessa dal Giudie di Pace di Casoria nella parte in cui il giudice, dott. R. Musella, pur accogliendo nel merito la domanda attorea dispiegata in primo grado, ha compensato integralmente le spese di giudizio ponendo a carico della parte attorea anche le spese di CTU. In merito al giudizio di primo grado, l'appellante esponeva che il giudice di prossimità aveva accolto la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in Casavatore (Na) al C.so Europa il giorno 22/4/2016 alle ore 21.30 circa, allorquando l'appellante in qualità di conducente di un ciclomotore Parte_1 veniva investito ed urtato da un veicolo non identificato, il cui conducente, subito dopo l'investimento, si allontanava facendo perdere le sue tracce e senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso. Più precisamente, esponeva allegando la statuizione di primo grado che il giudice di prossimità aveva così provveduto : “a)dichiara il conducente del veicolo investitore responsabile esclusivo per il sinistro de quo;
b)per l'effetto, condanna l' ...al pagamento di €.4.474,43 b)per l'effetto, condanna Controparte_4
l' ...al pagamento di €.4.474,43 a favore dell'attore;c)compensa le Controparte_4 spese di giudizio ponendo definitivamente a carico dell'attore anche quelle relative alla CTU medico legale... ." Pertanto, l'appellante chiedeva la modifica parziale della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese legali e della decisione di porre a carico della parte attorea le spese di CTU laddove così motivava in merito alla compensazione: "Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto della anomala o non completa attività istruttoria della difesa attorea (audizione di un primo teste che in precedenza non era stato indicato, audizione di un secondo teste che non aveva conoscenza diretta dei fatti) la quale ha dato luogo a lacune superate grazie all'esercizio dei poteri di ufficio del magistrato che ha disposto l'escussione del cosiddetto teste di riferimento ex art.257 cpc.". Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti: CONCLUSIONI: “1.Accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 263/2023 emessa dal Dr. Musella del Giudice di Pace di Casoria;
2.Condannare la convenuta alla refusione delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario 3) Condannare la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di CTU medica”. Si costituiva ritualmente la nella dispiegata qualità chiedendo Controparte_4 respingersi l'appello in quanto inammissibile improcedibile per il mancato rispetto dei n. 9790/2023 r.g.a.c. Pagina 2 di 6 N. 9790/2023 R.G.A.C.
requisiti richiesti dalla legge ex art. 342 c.p.c. e art. 348 bis cpc oltre che manifestamente infondato in fatto ed in diritto, con richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Riteneva invero l'unico motivo di appello infondato, in quanto la sentenza impugnata aveva comunque motivato la decisione di compensazione in modo plausibile, non apparente, avendo il giudice di prime cure espressamente indicato i motivi fondanti la decisione di compensare le spese tenendo conto della effettiva anomala attività processuale determinata dallo stesso attore tenuto conto della non imparzialità dei testimoni che già si conoscevano all'epoca dei fatti e che ben potevano essere indicati tempestivamente nei termini di legge. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.10.2025 con contestuale concessione dei termini ex art. 189-352 cod. proc. civ. e rimessa in decisione. 3. Preliminarmente, Pertanto, dall'esame dell'atto di appello in oggetto, il Tribunale ritiene che lo stesso sia ammissibile in considerazione della chiara e specifica esposizione dei motivi di appello. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di n. 9790/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 6 N. 9790/2023 R.G.A.C.
giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 4. L'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che seguono. Il Giudice di Pace di Casoria accogliendo, seppur in misura ridotta la domanda di risarcimento dei danni patiti dall'attore nell'ambito del giudizio di primo grado, ha disposto la compensazione totale delle spese di lite sostanzialmente motivando tale decisione in ragione del contegno processuale assunto dalla difesa attorea secondo cui dapprima avrebbe richiesto l'audizione di un primo teste che non era stato indicato e aveva poi richiesto l'audizione di un secondo teste che secondo la prospettazione del giudicante non era a conoscenza diretta dei fatti di guisa che la domanda attorea rinveniva accoglimento per il solo espletamento dell'attività dei poteri officiosi del giudicante. Ciò posto, in ordine al complesso tema della compensazione della spese di lite la giurisprudenza di legittimità afferma che “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”. Cass. civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 (Rv. 664429 - 01); ed ancora “in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (cass. civ. sez. L -
, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024 (Rv. 671205 - 01)
Ed invero, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della compensazione totale delle spese processuali, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012). Nel caso di specie, premesso che l'odierno appello concerne esclusivamente la parte della sentenza laddove il giudice di prime cure ha statuito in merito alla compensazione delle spese di lite, ritiene l'adito Tribunale che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente indicato i motivi per i quali ha inteso derogare al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., esplicitando, a ben vedere, e riferendo al regime delle spese processuali ragioni ed argomentazioni che semmai avrebbero dovuto essere imputate all'onere probatorio incombente in capo all'attore e, dunque, al merito della controversia e che avrebbero dovuto condurre, al più e semmai, al rigetto della domanda attorea per difetto di onere probatorio, laddove ritenuto. D'altro canto, è lo stesso giudice di prossimità ad esporre di essere ricorso all'espletamento dei doverosi poteri ex officio avendone peraltro ritenuto sussistenti i presupposti ex lege in corso di causa (cfr. cass. civ.
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Sez. 3, Sentenza n. 18324 del 18/09/2015 (Rv. 636798-) “Il potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti). Il Tribunale ritiene che nella fattispecie in esame non vi fossero i presupposti per poter procedere alla compensazione delle spese, atteso che la domanda attorea, seppur in maniera ridotta, ha rinvenuto comunque accoglimento, avendola il giudice di prime cure ritenuta fondata sulla scorta della espletata istruttoria e degli ulteriori incombenti. Ne deriva che le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91 primo comma c.p.c., e vengono liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi, tenuto conto della semplicità dell'affare tenuto conto del decisum in primo grado e non del disputatum, e dell'attività svolta dalle parti. Parimenti le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ai parametri minimi di cui al dm 55/2014, tenuto conto, e dell'attività svolta dalle parti, con esclusione della fase istruttoria, in assenza di attività, come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10206 del 16 aprile 2021, alla quale il Tribunale intende dare continuità. Non ravvisandosi in atti attestazioni di pagamento del contributo unificato per il presente grado di giudizio se ne omette la liquidazione. 5. Quanto alla richiesta di condanna per temerarietà della lite, avanzata da parte appellata, la stessa va disattesa. Ed invero la lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., che disciplina una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dall'abuso dello strumento processuale, rinviene il proprio archetipo normativo nella responsabilità aquiliana, della quale assorbe gli elementi costitutivi. La temerarietà, nel bilanciamento degli interessi in gioco tra le parti contendenti, è ravvisabile tutte le volte in cui si ha non solo coscienza dell'infondatezza della lite intrapresa, ma anche quando vi è difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. Il danno aquiliano, secondo questa prospettiva, è dato dal pregiudizio eziologicamente determinato dell'instaurazione del processo. Quanto al regime probatorio per l'accoglimento della domanda per lite temeraria, avendo la responsabilità per lite temeraria natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio ai sensi del successivo comma 3, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, non essendo stata provata la ricorrenza della mala fede o della colpa grave nella condotta di alcuna delle parti e non potendo evincersi il carattere temerario della lite dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate da questo giudice, non può dirsi integrata la invocata fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, ma anche di cui al comma 3, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (si vedano, Cass. civ., Sez. I, Sent. 09/02/2017, n. 3464, Cass.
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sent. n.19298/2016; Cass. sent. n.3376/2016; Cass. sent. n.15030/2015, Cass. sent. n.21570/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna la nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada in persona del Sig. Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dell'avv. Gennaro Lallo, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 43,00 per spese vive ed euro 633,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%; 2) condanna nella qualità di gestore del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada in persona del Sig. Presidente e Legale Rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'avv. Gennaro Lallo, difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 850,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%; 3) pone le spese di CTU di primo grado per come liquidate con decreto dal giudice di pace a carico della parte soccombente in primo grado Controparte_1 nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in persona del Sig. Presidente e Legale Rappresentante pro tempore.
Così deciso in Aversa, 17.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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