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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2862/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19937/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110096222387000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110096222387000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110096222387000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2650/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.07120110096222387000 notificata il 21.1.2012, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
07120259042496835000, con la quale Agenzia delle Entrate CO, in data 24.09.2025, rivendicava la somma di €.5.322,29 per il mancato pagamento dell'imposta addizionale Irpef e Irap e Iva oltre interessi e sanzioni per l'anno 2007, per il complessivo importo di euro 9.073,50.
Al riguardo il ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato.
Si è costituita DE Napoli I che si oppone al ricorso chiedendone il rigetto ed evidenziando che per il credito oggetto di cartella si applica la prescrizione decennale.
Si è costituita DER che ha dato prova della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e della notifica di ulteriori atti interruttivi (Intimazione di pagamento n. 071 2015 90 99395734 000 in data
23.02.2016, Pignoramento presso terzi n. 071 84 2016 00008165 001 in data 29.04.2016, a mezzo PEC indirizzata a Email_5) ed ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione/ decadenza. In ogni caso ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per tutto quanto attiene la fase antecedente alla trasmissione del ruolo da parte dell'ente creditore.
Il ricorrente ha depositato memorie rilevando in ogni caso la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e l'insufficienza della documentazione prodotta da DER
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da DER, la cartella n. 071 2011 0096222387 000 – sottesa alla intimazione opposta – risulta ritualmente notificata in data 20.1.2012 per “irreperibilità assoluta” mediante deposito in Comune ed affissione all'Albo dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del DPR 600/73, risultando il “destinatario sconosciuto citofoni e cassette alla sc. A Int. 23 risiede la famiglia di Nominativo_1 – da notizie apprese destinatario trasferito ignorasi dove”.
La regolarità della notifica della cartella presupposta e non impugnata determina il consolidamento del credito vantato dall'Ente creditore.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione, DER ha fornito prova della notifica di ulteriori atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella, quali l'intimazione di pagamento n. 071 2015 90 99395734 000 notificata in data 23.02.2016 ed il pignoramento presso terzi n. 071 84 2016 00008165 001 notificato in data 29.04.2016, a mezzo PEC all'indirizzo a Email_5, tutti atti non impugnati dal ricorrente.
La mancata impugnazione degli stessi impedisce al ricorrente di impugnare atti successivi per far valere eventuali vizi inerenti atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 900,00
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
PRISCO EMILIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19937/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110096222387000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110096222387000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110096222387000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2650/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.07120110096222387000 notificata il 21.1.2012, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
07120259042496835000, con la quale Agenzia delle Entrate CO, in data 24.09.2025, rivendicava la somma di €.5.322,29 per il mancato pagamento dell'imposta addizionale Irpef e Irap e Iva oltre interessi e sanzioni per l'anno 2007, per il complessivo importo di euro 9.073,50.
Al riguardo il ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato.
Si è costituita DE Napoli I che si oppone al ricorso chiedendone il rigetto ed evidenziando che per il credito oggetto di cartella si applica la prescrizione decennale.
Si è costituita DER che ha dato prova della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e della notifica di ulteriori atti interruttivi (Intimazione di pagamento n. 071 2015 90 99395734 000 in data
23.02.2016, Pignoramento presso terzi n. 071 84 2016 00008165 001 in data 29.04.2016, a mezzo PEC indirizzata a Email_5) ed ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione/ decadenza. In ogni caso ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per tutto quanto attiene la fase antecedente alla trasmissione del ruolo da parte dell'ente creditore.
Il ricorrente ha depositato memorie rilevando in ogni caso la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e l'insufficienza della documentazione prodotta da DER
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da DER, la cartella n. 071 2011 0096222387 000 – sottesa alla intimazione opposta – risulta ritualmente notificata in data 20.1.2012 per “irreperibilità assoluta” mediante deposito in Comune ed affissione all'Albo dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del DPR 600/73, risultando il “destinatario sconosciuto citofoni e cassette alla sc. A Int. 23 risiede la famiglia di Nominativo_1 – da notizie apprese destinatario trasferito ignorasi dove”.
La regolarità della notifica della cartella presupposta e non impugnata determina il consolidamento del credito vantato dall'Ente creditore.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione, DER ha fornito prova della notifica di ulteriori atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella, quali l'intimazione di pagamento n. 071 2015 90 99395734 000 notificata in data 23.02.2016 ed il pignoramento presso terzi n. 071 84 2016 00008165 001 notificato in data 29.04.2016, a mezzo PEC all'indirizzo a Email_5, tutti atti non impugnati dal ricorrente.
La mancata impugnazione degli stessi impedisce al ricorrente di impugnare atti successivi per far valere eventuali vizi inerenti atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 900,00