Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2862
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata ritualmente notificata in data 21.01.2012 per irreperibilità assoluta, mediante deposito in Comune e affissione all'albo dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del DPR 600/73.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non sia maturata, dato che l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova della notifica di ulteriori atti interruttivi successivamente alla notifica della cartella, quali l'intimazione di pagamento e il pignoramento presso terzi, atti non impugnati dal ricorrente.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che la regolarità della notifica della cartella presupposta e non impugnata determina il consolidamento del credito vantato dall'Ente creditore, implicitamente rigettando tale eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2862
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2862
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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