TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
22/01/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 744/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato DINISI GIUSEPPINA , C.F._1
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato AMOROSO PATRIZIA, e l'avv. C.F._2
AMOROSO VINCENZO con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 7 giugno 2024, Parte_1
proponeva ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge . Controparte_1
Assumeva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la in Matera CP_1
con il regime della separazione dei beni e di aver ottenuto sentenza di separazione da questo Tribunale l'11 agosto 2021. Riferiva che dal matrimonio era nata la minore , di anni 10. Chiedeva la Per_1
conferma delle statuizione di separazione tanto con riguardo ai rapporti personali con la figlia, quanto a quelli economici.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la si costituiva tempestivamente con apposita comparsa, CP_1
confermando i presupposti dell'azione di divorzio rappresentati dal ricorrente, e le altre proposizioni dell'atto introduttivo, salvo che per l'assegno di mantenimento della minore che richiedeva in euro 400,00 mensili.
Dopo alcuni rinvii si costituiva un nuovo difensore del e all'udienza del Pt_1
10 gennaio 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la conciliazione della lite e provvedevano alla sottoscrizione del relativo testo e al deposito telematico della convenzione.
Il P.M. concludeva in senso favorevole.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, in ragione della sentenza di separazione di questo Tribunale depositata l'11 agosto 2021 con il n. 585, e quindi ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Quanto alle condizioni del divorzio, le clausole pattuite con la convenzione conciliativa risultano essere conformi alle norme imperative e ai principi dell'ordinamento e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto della minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori.
La raggiunta conciliazione consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 07/06/2024 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 03/10/2012 in MATERA, alle condizioni
[...] Controparte_1
da loro concordate, sottoscritte e contenute nell'accordo conciliativo datato 10 gennaio
2025 e depositato il 13 gennaio 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, Parte II, serie A, numero 212;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 22/01/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco