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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/05/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N° 542/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 21 maggio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 542/23 R.G.L. e vertente
TRA
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni ) CodiceFiscale_1 E pec , fax 090/5724777, domicilio eletto in Email_1
Messina, Via Armeria 1, presso la sede dell'avvocatura dell'ente – appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], e residente in Controparte_1
AT (ME) via Aldo Moro 6, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Antonio Timpanaro del foro di AT c.f. , fax 0935/933228, pec C.F._3
Appellata Email_3
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di AT n° 143 pronunciata in data 1 febbraio 2023
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda ex adverso pro- Pt_1 posta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Preliminarmente dichiarare decadenza dalla produzione del verbale CP_1 della visita della commissione medica del 09/04/20219 e della relativa ricevuta raccomandata. Nel merito;
a) confermare la sentenza appellata;
b) Condannare
l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di AT, lamentava che l' Controparte_1 Pt_1 le aveva comunicato un indebito di 6.744,17 euro in data 7 maggio 2020, assuntamente pagati in più dal 01/05/2019 al 31/05/2020 sulla pensione INVCIV N° 542/23 r.g.l.
07138705. Deduceva la propria buona fede, invocando l'art. 52 legge 88/1989 e l'art. 13 legge 412/1991. Lamentava inoltre la tardività della ripetizione sostenendo che l' non aveva mai emesso un formale provvedimento di revoca e aggiungeva Pt_1 che il provvedimento di ripetizione notificatole non era chiaro, lamentando pertanto la violazione del proprio diritto di difesa.
Nella resistenza dell' che eccepiva la mancata dimostrazione da parte della Pt_1 del diritto alla prestazione ripetuta contestando l'applicabilità della di- CP_1 sciplina dell'indebito pensionistico a prestazione assistenziale, con sentenza n° 143 pronunciata in data 1 febbraio 2023 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso annullando l'indebito e condannando l' a rimborsare le spese all'attrice. Pt_1
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 20 luglio 2023. Nella Pt_1 resistenza di la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter Controparte_1
c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 21 maggio con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note da parte dell' la causa è stata posta in decisione. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto la buona fede della ricorrente, applicando l'art. 3 comma 9
D.L. 173/1988 conv. legge 281/1988 che prevede la non ripetibilità delle somme non corrisposte nel periodo anteriore alla revoca della prestazione. Ha poi richia- mato principi giurisprudenziali relativi all'ipotesi in cui la revoca dipenda dal venir meno del requisito reddituale.
La non aveva in primo grado nemmeno chiarito quale fosse la presta- CP_1 zione indebita ripetuta, né perché le fosse dovuta. La disciplina della buona fede da lei invocata, come correttamente rilevato in primo grado dall' non si applica Pt_1 all'indebito assistenziale, e l' si è dunque correttamente difeso rispetto alle que- Pt_1 stioni di fatto e diritto sollevate dalla CP_1
Il tribunale ha sua sponte modificato i termini della questione applicando un'altra disciplina e riferendosi ad un caso specifico (quello del venir meno del requisito reddituale) senza avere alcuna contezza se si attagliasse alla controversia.
In questa sede l' si è trovato costretto a integrare la propria difesa chiarendo Pt_1 che l'indebito nasce dal disconoscimento in sede di revisione dei requisiti per l'in- dennità di accompagnamento, sicchè rimaneva alla il solo diritto alla CP_1 pensione di invalidità. Produce in questa sede il verbale di revisione del 9 aprile
2019 con il quale le viene riconosciuta la sola invalidità al 100%, unitamente alla prova della notifica.
La in questa sede contesta la produzione perché l' avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 pensarci in primo grado, senza tuttavia considerare che, per come ella aveva impo- stato la causa, l' non era onerata di produrre il documento. Né l'esigenza può Pt_1 dirsi sorta nel corso del giudizio di primo grado, in cui si è tenuta una sola udienza N° 542/23 r.g.l.
a parte quella di decisione, nella quale la si è riportata ai propri atti chie- CP_1 dendo un rinvio con termine per note conclusionali, mai depositate.
A ciò si aggiunga che, proprio in ragione dell'evoluzione del thema decidendum in primo grado, l'acquisizione dei documenti prodotti in appello dall' diventa Pt_1 indispensabile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Non resta a questo punto che evidenziare come la revoca per perdita del requisito sanitario sia regolata dall'art. 37 comma 8 legge 448/1998, che prevede l'immediata sospensione dell'erogazione e un termine di novanta giorni per la revoca, termini il cui mancato rispetto non fa tuttavia venire meno la ripetibilità (Cass. Sez. lav.
16260/2003, 26096/2010, 26162/2016). La Suprema Corte specifica infatti come gli atti di sospensione e revoca per insussistenza dei requisiti sanitari “non concretino l'esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti” e, “ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini…
l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema”, mentre le norme regolamentari amministrative sulla scansione temporale del procedimento costituiscono mere “disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale – pro- prio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. Sez. lav. 16260/2003, in motivazione).
Sotto altro aspetto, la ricorrente insiste sulla propria buona fede sostenendo che il verbale, contenendo la dizione "invalido con totale e permanente inabilità lavora- tiva: 100% art. 2 e 12 L 118/71" poteva essere frainteso. La dizione è di contro sufficientemente chiara, perché richiama la normativa di riferimento e non fa alcuna menzione della necessità di assistenza continua o incapacità a deambulare che sono necessarie per l'indennità di accompagnamento. A ciò si aggiunga che, dallo stesso verbale, risulta che la aveva ottenuto l'accompagnamento con revisione CP_1 programmata, trattandosi di conseguenze di una patologia neoplastica che, per no- zioni di comune esperienza, è soggetta a miglioramenti in caso di cure appropriate.
Vero è che, in alcuni casi, è stata riconosciuta la rilevanza della buona fede anche in ipotesi di revoca procrastinata della prestazione assistenziale, ma si trattava di casi-limite quali quello trattato in Cass. sez. VI-L 34013/2019, in cui l' aveva Pt_1 omesso qualsiasi provvedimento per oltre dieci anni, tempo talmente prolungato da rendere non decisiva la circostanza che l'assistita conoscesse l'esito negativo della visita di verifica. Nel caso di specie il tempo trascorso è rilevante (quasi un anno), ma non abnorme, e da solo non giustifica un affidamento altrettanto significativo.
Nel caso analogo deciso da questa Corte con sentenza 483/23, l'irripetibilità è stata N° 542/23 r.g.l.
confermata perchè l' oltre ad attendere anche in quel caso un anno prima di Pt_1 attivare la ripetizione, aveva tratto in inganno l'assistita perché le aveva inviato, poco tempo dopo la revisione, una comunicazione di ricalcolo delle prestazioni per il riconoscimento della maggiorazione sociale, includendo nel conteggio l'inden- nità di accompagnamento. La buona fede della appellata trovava pertanto sponda in un'attività positiva dell' che, senza essere in alcun modo a ciò spinta da atteg- Pt_1 giamenti fraudolenti della assistita, esplicitamente confermava il diritto sulla base del quale stava proseguendo a erogare la provvidenza.
Il caso in esame, come visto, è totalmente diverso.
L'appello è dunque fondato e la domanda della va rigettata. Ai sensi CP_1 dell'art. 152 att. c.p.c., ella resta però esonerata dal rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20 luglio 2023 dall'
[...] contro avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di AT n° 143 pronunciata in data 1 febbraio 2023, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda della appellata, che esonera dal rimborso delle spese del doppio grado.
Messina 28 maggio 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 21 maggio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 542/23 R.G.L. e vertente
TRA
c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni ) CodiceFiscale_1 E pec , fax 090/5724777, domicilio eletto in Email_1
Messina, Via Armeria 1, presso la sede dell'avvocatura dell'ente – appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], e residente in Controparte_1
AT (ME) via Aldo Moro 6, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Antonio Timpanaro del foro di AT c.f. , fax 0935/933228, pec C.F._3
Appellata Email_3
OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di AT n° 143 pronunciata in data 1 febbraio 2023
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda ex adverso pro- Pt_1 posta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Preliminarmente dichiarare decadenza dalla produzione del verbale CP_1 della visita della commissione medica del 09/04/20219 e della relativa ricevuta raccomandata. Nel merito;
a) confermare la sentenza appellata;
b) Condannare
l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di AT, lamentava che l' Controparte_1 Pt_1 le aveva comunicato un indebito di 6.744,17 euro in data 7 maggio 2020, assuntamente pagati in più dal 01/05/2019 al 31/05/2020 sulla pensione INVCIV N° 542/23 r.g.l.
07138705. Deduceva la propria buona fede, invocando l'art. 52 legge 88/1989 e l'art. 13 legge 412/1991. Lamentava inoltre la tardività della ripetizione sostenendo che l' non aveva mai emesso un formale provvedimento di revoca e aggiungeva Pt_1 che il provvedimento di ripetizione notificatole non era chiaro, lamentando pertanto la violazione del proprio diritto di difesa.
Nella resistenza dell' che eccepiva la mancata dimostrazione da parte della Pt_1 del diritto alla prestazione ripetuta contestando l'applicabilità della di- CP_1 sciplina dell'indebito pensionistico a prestazione assistenziale, con sentenza n° 143 pronunciata in data 1 febbraio 2023 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso annullando l'indebito e condannando l' a rimborsare le spese all'attrice. Pt_1
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 20 luglio 2023. Nella Pt_1 resistenza di la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter Controparte_1
c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 21 maggio con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestivamente le note da parte dell' la causa è stata posta in decisione. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto la buona fede della ricorrente, applicando l'art. 3 comma 9
D.L. 173/1988 conv. legge 281/1988 che prevede la non ripetibilità delle somme non corrisposte nel periodo anteriore alla revoca della prestazione. Ha poi richia- mato principi giurisprudenziali relativi all'ipotesi in cui la revoca dipenda dal venir meno del requisito reddituale.
La non aveva in primo grado nemmeno chiarito quale fosse la presta- CP_1 zione indebita ripetuta, né perché le fosse dovuta. La disciplina della buona fede da lei invocata, come correttamente rilevato in primo grado dall' non si applica Pt_1 all'indebito assistenziale, e l' si è dunque correttamente difeso rispetto alle que- Pt_1 stioni di fatto e diritto sollevate dalla CP_1
Il tribunale ha sua sponte modificato i termini della questione applicando un'altra disciplina e riferendosi ad un caso specifico (quello del venir meno del requisito reddituale) senza avere alcuna contezza se si attagliasse alla controversia.
In questa sede l' si è trovato costretto a integrare la propria difesa chiarendo Pt_1 che l'indebito nasce dal disconoscimento in sede di revisione dei requisiti per l'in- dennità di accompagnamento, sicchè rimaneva alla il solo diritto alla CP_1 pensione di invalidità. Produce in questa sede il verbale di revisione del 9 aprile
2019 con il quale le viene riconosciuta la sola invalidità al 100%, unitamente alla prova della notifica.
La in questa sede contesta la produzione perché l' avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 pensarci in primo grado, senza tuttavia considerare che, per come ella aveva impo- stato la causa, l' non era onerata di produrre il documento. Né l'esigenza può Pt_1 dirsi sorta nel corso del giudizio di primo grado, in cui si è tenuta una sola udienza N° 542/23 r.g.l.
a parte quella di decisione, nella quale la si è riportata ai propri atti chie- CP_1 dendo un rinvio con termine per note conclusionali, mai depositate.
A ciò si aggiunga che, proprio in ragione dell'evoluzione del thema decidendum in primo grado, l'acquisizione dei documenti prodotti in appello dall' diventa Pt_1 indispensabile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Non resta a questo punto che evidenziare come la revoca per perdita del requisito sanitario sia regolata dall'art. 37 comma 8 legge 448/1998, che prevede l'immediata sospensione dell'erogazione e un termine di novanta giorni per la revoca, termini il cui mancato rispetto non fa tuttavia venire meno la ripetibilità (Cass. Sez. lav.
16260/2003, 26096/2010, 26162/2016). La Suprema Corte specifica infatti come gli atti di sospensione e revoca per insussistenza dei requisiti sanitari “non concretino l'esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti” e, “ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini…
l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema”, mentre le norme regolamentari amministrative sulla scansione temporale del procedimento costituiscono mere “disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale – pro- prio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. Sez. lav. 16260/2003, in motivazione).
Sotto altro aspetto, la ricorrente insiste sulla propria buona fede sostenendo che il verbale, contenendo la dizione "invalido con totale e permanente inabilità lavora- tiva: 100% art. 2 e 12 L 118/71" poteva essere frainteso. La dizione è di contro sufficientemente chiara, perché richiama la normativa di riferimento e non fa alcuna menzione della necessità di assistenza continua o incapacità a deambulare che sono necessarie per l'indennità di accompagnamento. A ciò si aggiunga che, dallo stesso verbale, risulta che la aveva ottenuto l'accompagnamento con revisione CP_1 programmata, trattandosi di conseguenze di una patologia neoplastica che, per no- zioni di comune esperienza, è soggetta a miglioramenti in caso di cure appropriate.
Vero è che, in alcuni casi, è stata riconosciuta la rilevanza della buona fede anche in ipotesi di revoca procrastinata della prestazione assistenziale, ma si trattava di casi-limite quali quello trattato in Cass. sez. VI-L 34013/2019, in cui l' aveva Pt_1 omesso qualsiasi provvedimento per oltre dieci anni, tempo talmente prolungato da rendere non decisiva la circostanza che l'assistita conoscesse l'esito negativo della visita di verifica. Nel caso di specie il tempo trascorso è rilevante (quasi un anno), ma non abnorme, e da solo non giustifica un affidamento altrettanto significativo.
Nel caso analogo deciso da questa Corte con sentenza 483/23, l'irripetibilità è stata N° 542/23 r.g.l.
confermata perchè l' oltre ad attendere anche in quel caso un anno prima di Pt_1 attivare la ripetizione, aveva tratto in inganno l'assistita perché le aveva inviato, poco tempo dopo la revisione, una comunicazione di ricalcolo delle prestazioni per il riconoscimento della maggiorazione sociale, includendo nel conteggio l'inden- nità di accompagnamento. La buona fede della appellata trovava pertanto sponda in un'attività positiva dell' che, senza essere in alcun modo a ciò spinta da atteg- Pt_1 giamenti fraudolenti della assistita, esplicitamente confermava il diritto sulla base del quale stava proseguendo a erogare la provvidenza.
Il caso in esame, come visto, è totalmente diverso.
L'appello è dunque fondato e la domanda della va rigettata. Ai sensi CP_1 dell'art. 152 att. c.p.c., ella resta però esonerata dal rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 20 luglio 2023 dall'
[...] contro avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di AT n° 143 pronunciata in data 1 febbraio 2023, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda della appellata, che esonera dal rimborso delle spese del doppio grado.
Messina 28 maggio 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)