Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9819 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa in forza di Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. Carla Cerasuolo, presso il cui studio sito in Casoria (NA) alla Via Giglio
n. 15, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso in forza di procura in CP_1 C.F._2 atti dall'avv. Claudio La Rosa, presso il cui studio sito in Napoli alla Via G. Jannelli nr. 186, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
Il PM in data 24.11.2023 ha apposto il proprio visto.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2023, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 30.07.2016 a Casoria, dal quale è nato un figlio – (nato il CP_1 Per_1
10.06.2017) -, sulla scorta dell'intervenuta separazione tra i due e della loro mancata riconciliazione, ha chiesto: confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
stabilire a carico del un assegno di mantenimento per il figlio minore pari CP_1
ad euro 315,30 mensili, ovvero la medesima somma omologata dal Tribunale ( 300,00 euro) con adeguamento annuale secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche (iscrizione ai corsi- libri di testo, frequentazioni di gite curriculari se concordate), sportive, ludiche se concordate documentate e spese sanitarie non coperte dal SSN;
pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza disporre alcun assegno di divorzio in favore di alcuno dei coniugi.
Con decreto del 17.11.2024 il Giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 09.04.2024.
Il resistente, in data 02.04.2024, si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con la quale, pur non opponendosi alla richiesta di divorzio, ha rappresentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche avendo dovuto cessare la propria attività commerciale precedentemente esercitata e risultando, al momento, inoccupato. Inoltre, in ordine all'esercizio del diritto di visita al figlio minore ha dedotto difficoltà nell'espletamento dello stesso, evidenziando il comportamento ostruzionistico posto in essere dalla ricorrente.
Per tali ragioni, ha chiesto garantirsi il diritto di visita secondo il calendario previsto nella comparsa di costituzione, nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento da 300,00 a € 250,00.
Con memoria ex art. 473 bis.17 primo comma c.p.c. depositata il 07.04.2024, parte ricorrente, in primo luogo, ha eccepito il mancato rispetto del termine dei trenta giorni di cui all'art 473 bis 17 cpc, ribadito anche nel decreto di fissazione dell'udienza, e che tal cosa non ha permesso alla difesa il consequenziale rispetto dei termini prescritti per l'attore. In secondo luogo, ha rappresentato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ella non ha mai ostacolato il diritto di visita del padre il quale, invece, si è reso protagonista di frequenti episodi incresciosi, anche in presenza del bambino, durante i quali ha denigrato la figura materna. Ed ancora, ha eccepito la tardività della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento poiché tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata nei modi e nei termini di una domanda riconvenzionale ed invece il convenuto si è costituito solo in data 02.04.2024 incorrendo nelle decadenze ex art.167 cpc.
Infine, ha rappresentato che il ricorrente, nonostante la chiusura dell'attività di cui era titolare, nel corso dell'anno 2022 ha percepito reddito di cittadinanza.
2 R.g. n. 9819/2023
Per tali ragioni, ha chiesto nuovi termini per poter meglio controdedurre e per articolare i mezzi istruttori a seguito della costituzione tardiva del convenuto, nonché il rigetto della domanda di riduzione ex adverso formulata poiché inammissibile, infondata nel merito nonché tardiva.
All'udienza del 09.04.2024, entrambe le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice delegato che, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data
06.05.2024, in via provvisoria e urgente ha confermato le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione e, contestualmente, ha fissato udienza ex art. 473bis 28 c.p.c. innanzi a sé in data
15.11.2024 ora di rito, con assegnazione alle parti del termine sino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, del termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e del termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica;
.
All'udienza del 15.11.2024 i difensori costituiti si sono riportati agli scritti prodotti in giudizio e alle richieste in essi formulate;
nella stessa data il Giudice ha rimesso il fascicolo in decisione.
Il PM in sede, in data 24.11.2023, ha apposto il visto.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre sei mesi dalla comparizione figurata, avvenuta in data 23.11.2020, dinanzi al Giudice delegato dal Presidente nel procedimento di separazione, conclusosi con decreto di omologa n. 12395/2022, depositato in data 27.11.2022; inoltre da tale data è perdurata la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesto lo scioglimento del matrimonio, deve invece dichiararsi la cessazione degli effetti civili dello stesso, atteso che dal certificato di matrimonio risulta che i coniugi hanno contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene che, in assenza di emergenze processuali a ciò ostative e conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti, vado confermato l'affido condiviso del figlio minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori nonché la Per_1
collocazione del minore presso la residenza della madre ed il calendario di frequentazioni del padre al figlio già stabilito in sede di separazione, da intendere qui integralmente riportato e trascritto.
In merito poi all'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente per il mantenimento del figlio , non risultando provato da parte del alcun mutamento in peius delle sue Per_1 CP_1 condizioni reddituali dall'epoca della separazione, va confermato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1 bancario, l'assegno per il mantenimento del figlio minore nell'importo concordato in sede Per_1
3 R.g. n. 9819/2023
di separazione seppur adeguato all'attualità a mezzo indici ISTAT e pertanto nell'importo di euro
315,30 (trecentoquindici\30) mensili, con adeguamento automatico annuale secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. Va altresì confermato l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche (iscrizione ai corsi- libri di testo, frequentazioni di gite curriculari se concordate), sportive, ludiche se concordate documentate e spese sanitarie non coperte dal SSN inerenti il figlio minore , che saranno regolamentate Per_1
come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2009, da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Casoria il giorno
30.07.2016 tra (nata San Giorgio a Cremano l'8.01.1990) e Parte_1
(nato Napoli l'11.01.1986) (Atto n. 62, Parte II, S. A, anno 2016); CP_1
b) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]) ad Persona_2
entrambi i genitori in forma condivisa con residenza privilegiata del minore presso la madre e disciplina il diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio per come previsto in sede di separazione, da intendersi in questa sede interamente ripetuto e trascritto;
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di 315,30 (trecentoquindici\30) mensili per il mantenimento del figlio (nato a [...] il [...]), oltre al 50% delle Persona_2
spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4 R.g. n. 9819/2023
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Alessandra Tabarro
5