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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 21566 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21566 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
DI
nata a [...] Controparte_1
(BRASILE) il 03/12/1985 c.f. , rappresentata e C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'ALTERIO MATTIA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] c.f. CP_2
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. D'ALTERIO MATTIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 e Controparte_1
premettendo: CP_2
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 07/05/2012;
1 - che dalla predetta unione è nato il figlio (29.07.2006) maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente;
- che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
16.02.2026, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
2637/2016 del 21.03.2026.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 29.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nessuna statuizione va adottata in assenza di domande accessorie.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 07/05/2012 (atto n. 23, parte I, S. sez. W, reg. Atti Matrimonio anno
2012);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
2 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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