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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/09/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2409/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CARLESI FRANCESCO C.F._2
e dell'avv. PAGANUCCI MARTINA Email_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, via Email_2
Lungarno Galilei n. 2, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 27 luglio 2013, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Cascina (PI) al n. 33, parte II, serie B, anno 2013;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 27 agosto 2014 e il 6 novembre Per_1 Per_2
2018;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2 la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 3 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 27 luglio 2013 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Cascina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013, n. 33, parte II, serie B.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cascina (PI) in Via F.lli Bandiera n. 62, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà al Sig. in qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile e padre dei figli, mentre la Sig.ra trasferirà la residenza presso una Parte_2 autonoma abitazione, che solo provvisoriamente è collocata in Riglione fraz. di Pisa (PI).
Le parti convengono che i mobili acquistati dalla (tra cui cubi Ikea, settimini Ikea Parte_2 ed oggettistica varia) verranno successivamente prelevati dalla stessa e collocati nella sua nuova abitazione, a sua semplice richiesta.
DISPONE l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente dalla madre, dei figli Per_3
e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...] Persona_4 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che i figli e saranno collocati paritariamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori e si alterneranno nella frequentazione della dimora materna e paterna, con giorni alterni, così come da tabella di calendario che si allega, identica a quella prevista durante la separazione: - Durante le festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza delle festività per ciascun anno solare (un anno la madre, un anno il padre e così via alternandosi) a partire dall'anno della separazione, i figli passeranno le festività:
- 24 dicembre (Vigilia di Natale) con la madre;
- 25 dicembre (Natale) con il padre;
- 26 dicembre (Santo Stefano) con il padre;
- 31 dicembre e 1 gennaio (Capodanno) con il padre;
- dal 2 al 6 gennaio (Epifania) con la madre;
- Pasqua e Pasquetta con il padre;
e così alternandosi padre/madre per ciascun anno successivo, facendo salvi eventuali e diversi accordi scritti tra i genitori.
- Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi (dal lunedì alla domenica), alternando la prima settimana estiva con la madre, ad una settimana estiva con il padre, alternandosi negli anni successivi, con la regola che entro il 1/06 ad anni alterni a partire dall'anno della separazione, la prima scelta della settimana festiva verrà stabilita un anno dalla madre e l'anno successivo dal padre.
Tutte le condizioni inerenti il diritto di visita dei figli così come sopra previste, saranno liberamente modificabili dai genitori con il comune assenso scritto dell'altro da comunicarsi tra di loro via email agli indirizzi che qui si indicano: Email_3 Parte_2
( o via messaggistica, sempre per iscritto, ai Email_4 Parte_1 numeri 320 3461918 ( e 349 4159868 ( . In caso di Parte_2 Parte_1 disaccordo prevarranno le regole di cui sopra.
PONE a carico di , a titolo di assegno per il mantenimento dei figli, l'obbligo di Parte_1 corrispondere la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ISTAT al 100% a partire dalla rivalutazione già maturata con la separazione, da versarsi a tramite accredito con bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa Parte_2 avente IBAN [...], entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese.
DISPONE che saranno attribuiti alla madre il 100% degli assegni familiari Parte_2
(ANF) e qualsiasi altro contributo di sostegno familiare al reddito nazionale o regionale.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
–spese per la retta scolastica, per l'acquisto di libri di testo, materiale scolastico, spese per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
–spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per attività ludiche, sportive, ricreative, extrascolastiche e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Entrambi i coniugi sono e si dichiarano economicamente autosufficienti, e pertanto non richiedono alcun mantenimento all'altro coniuge.
- I coniugi, consapevoli della incoercibilità del presente punto, ma anche della necessità di preservare un equilibrio psicofisico dei figli, concordano nel non consentire la permanenza di nuovi partner nei rispettivi domicili alla presenza dei figli almeno fino al decorso di 3 anni dalla separazione.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con inoltre annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, che verseranno il contributo unificato al 50 % ciascuno.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 10 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2409/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CARLESI FRANCESCO C.F._2
e dell'avv. PAGANUCCI MARTINA Email_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, via Email_2
Lungarno Galilei n. 2, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 27 luglio 2013, contraevano, in Pisa matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Cascina (PI) al n. 33, parte II, serie B, anno 2013;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 27 agosto 2014 e il 6 novembre Per_1 Per_2
2018;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2 la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 3 ottobre 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il 27 luglio 2013 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2 di Cascina (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013, n. 33, parte II, serie B.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cascina (PI) in Via F.lli Bandiera n. 62, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà al Sig. in qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile e padre dei figli, mentre la Sig.ra trasferirà la residenza presso una Parte_2 autonoma abitazione, che solo provvisoriamente è collocata in Riglione fraz. di Pisa (PI).
Le parti convengono che i mobili acquistati dalla (tra cui cubi Ikea, settimini Ikea Parte_2 ed oggettistica varia) verranno successivamente prelevati dalla stessa e collocati nella sua nuova abitazione, a sua semplice richiesta.
DISPONE l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente dalla madre, dei figli Per_3
e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
[...] Persona_4 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che i figli e saranno collocati paritariamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori e si alterneranno nella frequentazione della dimora materna e paterna, con giorni alterni, così come da tabella di calendario che si allega, identica a quella prevista durante la separazione: - Durante le festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza delle festività per ciascun anno solare (un anno la madre, un anno il padre e così via alternandosi) a partire dall'anno della separazione, i figli passeranno le festività:
- 24 dicembre (Vigilia di Natale) con la madre;
- 25 dicembre (Natale) con il padre;
- 26 dicembre (Santo Stefano) con il padre;
- 31 dicembre e 1 gennaio (Capodanno) con il padre;
- dal 2 al 6 gennaio (Epifania) con la madre;
- Pasqua e Pasquetta con il padre;
e così alternandosi padre/madre per ciascun anno successivo, facendo salvi eventuali e diversi accordi scritti tra i genitori.
- Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi (dal lunedì alla domenica), alternando la prima settimana estiva con la madre, ad una settimana estiva con il padre, alternandosi negli anni successivi, con la regola che entro il 1/06 ad anni alterni a partire dall'anno della separazione, la prima scelta della settimana festiva verrà stabilita un anno dalla madre e l'anno successivo dal padre.
Tutte le condizioni inerenti il diritto di visita dei figli così come sopra previste, saranno liberamente modificabili dai genitori con il comune assenso scritto dell'altro da comunicarsi tra di loro via email agli indirizzi che qui si indicano: Email_3 Parte_2
( o via messaggistica, sempre per iscritto, ai Email_4 Parte_1 numeri 320 3461918 ( e 349 4159868 ( . In caso di Parte_2 Parte_1 disaccordo prevarranno le regole di cui sopra.
PONE a carico di , a titolo di assegno per il mantenimento dei figli, l'obbligo di Parte_1 corrispondere la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale ISTAT al 100% a partire dalla rivalutazione già maturata con la separazione, da versarsi a tramite accredito con bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa Parte_2 avente IBAN [...], entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese.
DISPONE che saranno attribuiti alla madre il 100% degli assegni familiari Parte_2
(ANF) e qualsiasi altro contributo di sostegno familiare al reddito nazionale o regionale.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
–spese per la retta scolastica, per l'acquisto di libri di testo, materiale scolastico, spese per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
–spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per attività ludiche, sportive, ricreative, extrascolastiche e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Entrambi i coniugi sono e si dichiarano economicamente autosufficienti, e pertanto non richiedono alcun mantenimento all'altro coniuge.
- I coniugi, consapevoli della incoercibilità del presente punto, ma anche della necessità di preservare un equilibrio psicofisico dei figli, concordano nel non consentire la permanenza di nuovi partner nei rispettivi domicili alla presenza dei figli almeno fino al decorso di 3 anni dalla separazione.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con inoltre annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, che verseranno il contributo unificato al 50 % ciascuno.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 10 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina