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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2566/2025, promossa con ricorso depositato in data 31/07/2025 da
[...]
entrambi con avv. CARMINE PULLANO;
Parte_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 07.09.2002 in Trieste con rito civile, con atto annotato nei registri di stato civile del Comune di Trieste al n. 306 del 2002, parte 1, con regime patrimoniale di comunione legale;
- dal matrimonio sono nati a Trieste in data 27.12.1998 il figlio e in data 24.05.2003 Persona_1 [...]
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), regolando la stessa alle seguenti Pt_2
CONDIZIONI
- l'abitazione familiare di via Baiamonti n.34 in Trieste resta assegnata alla Signora che rimane Parte_2 la residenza anche ed ancora dei figli;
- il sig. dipendente della Pittway Tecnologica srl nulla corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 dipendente della Pittway Tecno-logica essendo gli stipendi pressochè pari;
- Nulla per il mantenimento dei figli e , maggiorenni, autosufficienti che Persona_1 Persona_2 continuano ad abitare nella residenza già coniugale con la madre.
- per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tutti discendenti dal matrimonio la proprietà dell'abitazione già casa coniugale resta al 50% per ciascun coniuge intendendo procedere all'eventuale divisione al momento del
pagina 1 di 3 divorzio;
- Che il signor è esclusivo proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf targata GA615KC, Parte_1
(all.8) e dell'autovettura Fiat 500 targata FB823KV (all.9), a cui rimangono esclusivamente assegnate;
- Che la signora è esclusiva proprietaria dell'autovettura Audi A1 SportBack targata EM325EB a Parte_2 cui rimane esclusivamente assegnata (all.10)
I Signori e , dichiarano di acconsentire al reciproco rilascio dei documenti Parte_1 Parte_2 validi per l'espatrio.
Le spese legali del presente ricorso sono a carico esclusivo del sig. ”. Parte_1
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno regolate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 30/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2566/2025, promossa con ricorso depositato in data 31/07/2025 da
[...]
entrambi con avv. CARMINE PULLANO;
Parte_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio il 07.09.2002 in Trieste con rito civile, con atto annotato nei registri di stato civile del Comune di Trieste al n. 306 del 2002, parte 1, con regime patrimoniale di comunione legale;
- dal matrimonio sono nati a Trieste in data 27.12.1998 il figlio e in data 24.05.2003 Persona_1 [...]
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), regolando la stessa alle seguenti Pt_2
CONDIZIONI
- l'abitazione familiare di via Baiamonti n.34 in Trieste resta assegnata alla Signora che rimane Parte_2 la residenza anche ed ancora dei figli;
- il sig. dipendente della Pittway Tecnologica srl nulla corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 dipendente della Pittway Tecno-logica essendo gli stipendi pressochè pari;
- Nulla per il mantenimento dei figli e , maggiorenni, autosufficienti che Persona_1 Persona_2 continuano ad abitare nella residenza già coniugale con la madre.
- per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tutti discendenti dal matrimonio la proprietà dell'abitazione già casa coniugale resta al 50% per ciascun coniuge intendendo procedere all'eventuale divisione al momento del
pagina 1 di 3 divorzio;
- Che il signor è esclusivo proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf targata GA615KC, Parte_1
(all.8) e dell'autovettura Fiat 500 targata FB823KV (all.9), a cui rimangono esclusivamente assegnate;
- Che la signora è esclusiva proprietaria dell'autovettura Audi A1 SportBack targata EM325EB a Parte_2 cui rimane esclusivamente assegnata (all.10)
I Signori e , dichiarano di acconsentire al reciproco rilascio dei documenti Parte_1 Parte_2 validi per l'espatrio.
Le spese legali del presente ricorso sono a carico esclusivo del sig. ”. Parte_1
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno regolate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 30/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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