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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1084 pronunciata il 03/04/2024
Oggetto: Opposizione a iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito sottesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 516/2024
del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Maggiore,
APPELLANTE
contro
, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
nonché nei confronti di
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
Avv.ti Salvatore Graziuso e Carla Maria Omodei Zorini,
APPELLATO
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato il 02/04/2022 proponeva CP_1 opposizione nei confronti di e avverso l'iscrizione ipotecaria n. 059 2019 CP_2 CP_3
1 146000027500 notificatagli il 28/03/2022 ed i sottesi avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi per € 77.043,18. Sosteneva: di non avere mai ricevuto la notifica dei titoli sottesi all'atto CP_2
opposto né la rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la giuridica inesistenza degli avvisi di addebito per mancata abilitazione dei soggetti notificatori;
il difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria e, da ultimo, la intervenuta prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, quanto meno per tutti i titoli notificati fino all'anno 2014. Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e di tutti i titoli sottesi.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , anche per conto di con memoria CP_2 CP_3
depositata il 25/10/2022, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'attività di riscossione compete ad , la tardività dell'azione ai sensi dell'art. Parte_1
617 c.p.c. con riferimento ai vizi denunciati in ordine alla notifica e, nel merito, producendo copia di tutti gli avvisi e delle relative relate di notifica al fine di contrastare ogni eccezione, compresa quella di prescrizione, e concludendo per il rigetto del ricorso.
Anche si costituiva, con memoria depositata il 17/11/2022, Parte_1
producendo la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 059766201900002680000 inviata al e regolarmente ricevuta in data 07/08/2019 e precisando che in detto CP_1
provvedimento erano stati riportati tutti i titoli per i quali si intendeva procedere. Contestava che fosse maturata alcuna prescrizione in favore del ricorrente, avendo notificato due avvisi di intimazione utili a fini interruttivi del decorso del relativo termine, quello avente n.
05920159013253624000 notificato il 07.01.2016 e il n. 05920179009733031000 notificato il
23.11.2017. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale adito, verificata l'intervenuta regolare notifica degli avvisi di addebito, così come della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in cui erano stati riportati tutti i titoli per cui si intendeva procedere, evidenziava che tale comunicazione, notificata il 07/08/2019, costituiva già valido atto interruttivo della prescrizione per tutti gli avvisi che erano stati notificati dopo il 06/08/2014. Per quelli di data anteriore, disaminava le due intimazioni prodotte da precisando, con riferimento alla prima, Parte_1
che non vi era regolare notifica poiché, non essendo stato reperito il destinatario, doveva essere provato l'invio della raccomandata informativa. Conseguentemente, dichiarava prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 35920120000563826000 e 35920120003026003000; ciò in quanto in quanto non erano inclusi nella seconda intimazione di pagamento (la n.
05920179009733031000) e tra le date in cui erano stati notificati (rispettivamente il 26/04/2012 e il
06/12/2012) e il successivo atto interruttivo (costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione
2 ipotecaria notificata in data 07/08/2019) erano trascorsi più di cinque anni. Accoglieva, dunque, il ricorso entro questi limiti e compensava le spese in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Con atto depositato il 23/07/2024 proponeva appello, Parte_1
evidenziando che l'avviso di intimazione n. 05920159013253624 era stato notificato a mezzo posta con le forme dell'irreperibilità relativa ed affermando che dell'attività a tal fine espletata era stata data prova sin dal primo grado producendo: 1) la relata di notifica del 18.12.2015; 2) l'avviso di deposito degli atti presso il Comune di San Cesario di Lecce del 22.12.2015; 3) l'elenco delle raccomandate informative spedite a sensi degli art. 139 e 140 c.p.c. il 07.01.2016; 4) l'intestazione della raccomandata inviata il 7.01.2016 a e l'avviso di ricevimento sottoscritto in data CP_1
15.01.2016. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui dichiarava intervenuta la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
35920120000563826000 e n. 35920120003026003000, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel presente grado di giudizio si costituiva l' , con memoria depositata il 09/12/2024, aderendo CP_2
ai motivi di appello formulati dall ed alle richieste conclusive Parte_1
rassegnate nell'atto introduttivo del gravame.
Con ordinanza dell'11/07/2025 questa Corte, rilevato che in atti non vi era prova della notifica dell'atto di appello al procuratore di costituito in primo grado, disponeva il deposito CP_1 di tale relata di notifica e, per l'ipotesi in cui non fosse stata effettuata, assegnava termine per procedere a tale adempimento.
All'udienza del 17/10/2025, previo deposito da parte dell'appellante di copia cartacea della presunta notifica del ricorso in appello al procuratore del , la causa veniva decisa, sulle conclusioni CP_1
delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Ed invero, l'appellante non ha fornito la prova di avere, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., provveduto alla notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi a CP_1
questa Corte.
Nelle controversie di lavoro e previdenza, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta.
Nel caso di specie, l'appellante in data 10/09/2024 ha depositato nota con Parte_1
allegate le ricevute di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del gravame, ma le stesse
3 attestavano esclusivamente l'invio effettuato all'indirizzo dei procuratori costituiti in primo grado per l' . Nessuna attestazione riguardava, invece, la notifica al ricorrente, e per esso al suo CP_2
procuratore, e odierno appellato. Né quest'ultimo si costituiva in giudizio per la prima udienza svoltasi il giorno 11/07/2025.
Pertanto, questa Corte, verificata l'incompletezza del contraddittorio, mancando il coinvolgimento di tutte le parti del giudizio di primo grado, con apposita ordinanza ha chiesto la dimostrazione della notifica effettuata al procuratore del ricorrente e, per l'ipotesi che non fosse stata effettuata, ha disposto che parte appellante provvedesse a tale adempimento assegnando apposito termine.
All'udienza del 17/10/2025 produceva unicamente copia di un Parte_1
messaggio di posta elettronica datato 10/09/2024 proveniente dal proprio procuratore e inviato all'indirizzo PEC del legale costituito per il ricorrente in primo grado riportante la CP_1 dicitura “Relata di notifica ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/”.
Orbene, senza volersi soffermare sull'incompletezza e genericità delle indicazioni riportate in tale copia, addirittura priva persino della corretta citazione del dato normativo, va rilevato che essa non costituisce attestazione di avvenuta consegna di atto al destinatario. Nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri.
Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale. Al fine di fornire la prova della notificazione deve, quindi, procedersi al deposito telematico della ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna che contiene anche copia degli atti materialmente trasmessi al destinatario.
Dunque, mancando tali elementi la dimostrazione della corretta esecuzione della notifica non è stata fornita.
Né parte appellante ha dato prova di avere provveduto ad effettuare l'adempimento in questione nel termine assegnato da questa Corte. La Giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il termine concesso dal Giudice, come nella fattispecie in esame, per la notificazione dell'atto introduttivo è perentorio, e pertanto, non può essere concesso un nuovo termine per il compimento della medesima attività (Cass., Ord. n. 24474 del 01/10/2019).
In mancanza di prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'appellato,
l'appello va dichiarato improcedibile (Cass. civ., Sez. Lav., 23/10/2024, n.27471) e il giudizio di secondo grado estinto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio in considerazione del tenore dell'attività difensiva svolta dall' , unica parte costituita nel presente grado, sostanzialmente CP_2
adesivo al contenuto del gravame.
P.Q.M.
4 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/07/2024 da
[...]
nei confronti di e , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 CP_2
del 03/04/2024 n. 1084 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara l'appello improcedibile
Dichiara compensate le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
5
N. 1084 pronunciata il 03/04/2024
Oggetto: Opposizione a iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito sottesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 516/2024
del Ruolo Generale Sezione Lavoro Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Maggiore,
APPELLANTE
contro
, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
nonché nei confronti di
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
Avv.ti Salvatore Graziuso e Carla Maria Omodei Zorini,
APPELLATO
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato il 02/04/2022 proponeva CP_1 opposizione nei confronti di e avverso l'iscrizione ipotecaria n. 059 2019 CP_2 CP_3
1 146000027500 notificatagli il 28/03/2022 ed i sottesi avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi per € 77.043,18. Sosteneva: di non avere mai ricevuto la notifica dei titoli sottesi all'atto CP_2
opposto né la rituale notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la giuridica inesistenza degli avvisi di addebito per mancata abilitazione dei soggetti notificatori;
il difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria e, da ultimo, la intervenuta prescrizione, per decorrenza del termine quinquennale, quanto meno per tutti i titoli notificati fino all'anno 2014. Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e di tutti i titoli sottesi.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , anche per conto di con memoria CP_2 CP_3
depositata il 25/10/2022, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'attività di riscossione compete ad , la tardività dell'azione ai sensi dell'art. Parte_1
617 c.p.c. con riferimento ai vizi denunciati in ordine alla notifica e, nel merito, producendo copia di tutti gli avvisi e delle relative relate di notifica al fine di contrastare ogni eccezione, compresa quella di prescrizione, e concludendo per il rigetto del ricorso.
Anche si costituiva, con memoria depositata il 17/11/2022, Parte_1
producendo la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 059766201900002680000 inviata al e regolarmente ricevuta in data 07/08/2019 e precisando che in detto CP_1
provvedimento erano stati riportati tutti i titoli per i quali si intendeva procedere. Contestava che fosse maturata alcuna prescrizione in favore del ricorrente, avendo notificato due avvisi di intimazione utili a fini interruttivi del decorso del relativo termine, quello avente n.
05920159013253624000 notificato il 07.01.2016 e il n. 05920179009733031000 notificato il
23.11.2017. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale adito, verificata l'intervenuta regolare notifica degli avvisi di addebito, così come della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in cui erano stati riportati tutti i titoli per cui si intendeva procedere, evidenziava che tale comunicazione, notificata il 07/08/2019, costituiva già valido atto interruttivo della prescrizione per tutti gli avvisi che erano stati notificati dopo il 06/08/2014. Per quelli di data anteriore, disaminava le due intimazioni prodotte da precisando, con riferimento alla prima, Parte_1
che non vi era regolare notifica poiché, non essendo stato reperito il destinatario, doveva essere provato l'invio della raccomandata informativa. Conseguentemente, dichiarava prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 35920120000563826000 e 35920120003026003000; ciò in quanto in quanto non erano inclusi nella seconda intimazione di pagamento (la n.
05920179009733031000) e tra le date in cui erano stati notificati (rispettivamente il 26/04/2012 e il
06/12/2012) e il successivo atto interruttivo (costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione
2 ipotecaria notificata in data 07/08/2019) erano trascorsi più di cinque anni. Accoglieva, dunque, il ricorso entro questi limiti e compensava le spese in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Con atto depositato il 23/07/2024 proponeva appello, Parte_1
evidenziando che l'avviso di intimazione n. 05920159013253624 era stato notificato a mezzo posta con le forme dell'irreperibilità relativa ed affermando che dell'attività a tal fine espletata era stata data prova sin dal primo grado producendo: 1) la relata di notifica del 18.12.2015; 2) l'avviso di deposito degli atti presso il Comune di San Cesario di Lecce del 22.12.2015; 3) l'elenco delle raccomandate informative spedite a sensi degli art. 139 e 140 c.p.c. il 07.01.2016; 4) l'intestazione della raccomandata inviata il 7.01.2016 a e l'avviso di ricevimento sottoscritto in data CP_1
15.01.2016. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui dichiarava intervenuta la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
35920120000563826000 e n. 35920120003026003000, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Nel presente grado di giudizio si costituiva l' , con memoria depositata il 09/12/2024, aderendo CP_2
ai motivi di appello formulati dall ed alle richieste conclusive Parte_1
rassegnate nell'atto introduttivo del gravame.
Con ordinanza dell'11/07/2025 questa Corte, rilevato che in atti non vi era prova della notifica dell'atto di appello al procuratore di costituito in primo grado, disponeva il deposito CP_1 di tale relata di notifica e, per l'ipotesi in cui non fosse stata effettuata, assegnava termine per procedere a tale adempimento.
All'udienza del 17/10/2025, previo deposito da parte dell'appellante di copia cartacea della presunta notifica del ricorso in appello al procuratore del , la causa veniva decisa, sulle conclusioni CP_1
delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Ed invero, l'appellante non ha fornito la prova di avere, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., provveduto alla notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi a CP_1
questa Corte.
Nelle controversie di lavoro e previdenza, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta.
Nel caso di specie, l'appellante in data 10/09/2024 ha depositato nota con Parte_1
allegate le ricevute di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del gravame, ma le stesse
3 attestavano esclusivamente l'invio effettuato all'indirizzo dei procuratori costituiti in primo grado per l' . Nessuna attestazione riguardava, invece, la notifica al ricorrente, e per esso al suo CP_2
procuratore, e odierno appellato. Né quest'ultimo si costituiva in giudizio per la prima udienza svoltasi il giorno 11/07/2025.
Pertanto, questa Corte, verificata l'incompletezza del contraddittorio, mancando il coinvolgimento di tutte le parti del giudizio di primo grado, con apposita ordinanza ha chiesto la dimostrazione della notifica effettuata al procuratore del ricorrente e, per l'ipotesi che non fosse stata effettuata, ha disposto che parte appellante provvedesse a tale adempimento assegnando apposito termine.
All'udienza del 17/10/2025 produceva unicamente copia di un Parte_1
messaggio di posta elettronica datato 10/09/2024 proveniente dal proprio procuratore e inviato all'indirizzo PEC del legale costituito per il ricorrente in primo grado riportante la CP_1 dicitura “Relata di notifica ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/”.
Orbene, senza volersi soffermare sull'incompletezza e genericità delle indicazioni riportate in tale copia, addirittura priva persino della corretta citazione del dato normativo, va rilevato che essa non costituisce attestazione di avvenuta consegna di atto al destinatario. Nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri.
Tali documenti devono sempre essere depositati in formato digitale. Al fine di fornire la prova della notificazione deve, quindi, procedersi al deposito telematico della ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna che contiene anche copia degli atti materialmente trasmessi al destinatario.
Dunque, mancando tali elementi la dimostrazione della corretta esecuzione della notifica non è stata fornita.
Né parte appellante ha dato prova di avere provveduto ad effettuare l'adempimento in questione nel termine assegnato da questa Corte. La Giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il termine concesso dal Giudice, come nella fattispecie in esame, per la notificazione dell'atto introduttivo è perentorio, e pertanto, non può essere concesso un nuovo termine per il compimento della medesima attività (Cass., Ord. n. 24474 del 01/10/2019).
In mancanza di prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'appellato,
l'appello va dichiarato improcedibile (Cass. civ., Sez. Lav., 23/10/2024, n.27471) e il giudizio di secondo grado estinto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Si ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio in considerazione del tenore dell'attività difensiva svolta dall' , unica parte costituita nel presente grado, sostanzialmente CP_2
adesivo al contenuto del gravame.
P.Q.M.
4 la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23/07/2024 da
[...]
nei confronti di e , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 CP_2
del 03/04/2024 n. 1084 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara l'appello improcedibile
Dichiara compensate le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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