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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10683 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito del deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di lavoro iscritta al n. 20001 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
NI VI e IL US, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Arturo Florimo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
1 OGGETTO: condanna al pagamento di differenze retributive;
impugnazione licenziamento disciplinare
Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 e ritualmente notificato a Controparte_1 in data 31.5.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Roma Sez.
Lavoro di : “A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la Parte_1 [...]
nel periodo dal 11.01.2023 al 10.11.2023;A. Accertare Controparte_2
e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, che la sig.ra , in Parte_1 ragione delle mansioni effettivamente svolte, ha diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL applicabile al rapporto ovvero il CCNL Pubblici Esercizi e per l'effetto condannare la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra la somma di Parte_1
euro10.397,42 a titolo di differenze retributive ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale;
A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la nullità ed illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dalla Controparte_2
in data 10/11/2023, e per l'effetto condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari
[...] ad € 77.755,32 ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale”
2. A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze della resistente l' 11 gennaio 2023, come da contratto di lavoro CP_2
prodotto ( doc. 2 fascicolo di parte ) per svolgere mansioni di cameriera addetta ai tavoli, presso l'Hostaria del Mercato 1870 con orario settimanale di 24 ore settimanali, di aver invece svolto orario di lavoro superiore per sei giorni alla settimana, distribuito su tre turni: ovvero dalle 9.00 alle 16.00, o dalle 12.00 alle 23.00, il terzo dalle 16.00 alle
23.00, di aver ricevuto retribuzione mensile di euro € 1.000,00, corrisposte in contanti, fino all'agosto 2023, data a partire dalla quale non aveva più ricevuto gli emolumenti
2 spettanti, tanto che il Tribunale di Roma Sez, Lavoro aveva ingiunto alla parte resistente,
a seguito di presentato ricorso per d.i., il pagamento delle somme dovute per i mesi di settembre ed ottobre 2023. ( all. 5 del fascicolo di parte ).
3. La parte ricorrente ha altresì esposto di essere stata licenziata per giusta causa con missiva del 10 novembre 2023,( impugnato in via stragiudiziale il 29 dicembre 2023 ( doc. 8 fascicolo di parte ) a seguito di lettera di contestazione disciplinare del 2 novembre 2023 del seguente tenore : “ Durante l'orario di lavoro ed unitamente ad altri
Suoi colleghi, che operavano lo stesso turno, ha sistematicamente e quotidianamente sottoposto alla clientela (per la maggior parte 'straniera') un 'preconto' o 'conto finale' recante al suo interno una voce, giammai autorizzata, denominata 'servizio'. Tale importo, dopo il pagamento, veniva prelevato direttamente dai contanti presenti in cassa, senza che lo stesso sia mai stato né autorizzato e nemmeno mai comunicato all'organo amministrativo della società. Secondo quanto ci è stato riferito, alcune volte, in alternativa alla procedura sopra descritta, la S.V. ha aggiunto pietanze in più sul conto finale, voci che, dopo il pagamento, venivano sottratte e sostituite nello scontrino fiscale con la dicitura 'servizio'; anche il predetto importo veniva da Lei prelevato dopo il pagamento dai contanti presenti nella cassa, senza la benché minima autorizzazione”.
4. In relazione al licenziamento intimatole, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento espulsivo perché generici e non provati gli addebiti, sia in ordine ai giorni in cui l'attività illecita si sarebbe compiuta, che sull'ammontare di somme che sarebbero state sottratte alla società. Parte ricorrente ha inoltre aggiunto che i fatti genericamente descritti erano anche incompatibili con l'organizzazione propria dell'Hostaria del Mercato 1870, atteso che i camerieri non avevano accesso alla cassa, poiché la stampa dei conti competeva ai soli cassieri (sig. e Persona_1 [...]
), provvedendo i camerieri soltanto alla materiale consegna dei conti ai clienti. Per_2
Sul punto parte ricorrente ha inoltre allegato che, quando gli avventori del locale Contr richiedevano di poter lasciare una mancia, gli stessi pagavano in contanti o con il e le mance venivano distribuite ai camerieri in contanti a fine serata, sotto la sorveglianza di amministratore unico della società, o del figlio , i quali le Persona_3 Per_4
3 versavano contestualmente in contanti, senza possibilità per i camerieri di modificare i conti o prelevare somme dalle casse.
4. Parte ricorrente, ha inoltre dedotto di essere rimasta creditrice della somma pari ad euro 10.397,42 a titolo di differenze economiche e TFR dovute, in ragione del CCNL
Turismo- Pubblici Servizi (prodotto sub. all. n. 10 del fascicolo di parte ) come da conteggio analitico inserito nel ricorso ed ha concluso come sopra indicato.
5. Parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha contestato le avverse prospettazioni e formulato le seguenti conclusioni;
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa: - in via principale, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla sig.ra , in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
- Parte_1
in via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, dichiarare comunque risolto il rapporto di lavoro con la
Sig.ra alla data del 10.11.2023 e limitare la condanna della Parte_1 CP_1
alla misura minima prevista dalla legge;
- in ogni caso, condannare la ricorrente alla
[...] refusione dei compensi e delle spese sostenute dalla nel presente Controparte_1
giudizio”.
6. Ha eccepito in sintesi, quanto al licenziamento intimato, che lo stesso doveva ritenersi giustificato dalla gravità dei fatti accertati a seguito di verifiche interne sul personale, avviate a partire dall'ottobre del 2023 dal dottor ( poco dopo la sua Persona_5
nomina ad amministratore unico della ), come appresi da alcuni colleghi Controparte_1 della ricorrente stessa, che avevano rilasciato a tale proposito dichiarazioni scritte ( doc da 1 a 3 del fascicolo di parte), allegate anche alla denuncia querela presentata il 2
Febbraio 2024 alla Legione Carabinieri Lazio stazione di Casal Palocco ( all. 4 fascicolo di parte ).
7. Parte resistente ha eccepito che le condotte contestate avevano arrecato un vulnus alla fiducia riposta nella ricorrente ed erano di gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro tenuto conto che le condotte
4 addebitate alla ricorrente consistite nell'aver presentato agli avventori conti superiori a quanto effettivamente dagli stessi dovuto, aveva cagionato un danno ingiusto non soltanto alla clientela stessa ma anche un danno all'immagine aziendale ed un ingiusto profitto ai danni del datore di lavoro per ammanchi di cassa, cui aveva dovuto far fronte.
8. Parte resistente ha altresì eccepito che il signor lungi dall'essere Persona_3
amministratore unico della società all'epoca dei fatti, era anch'egli dipendente della società resistente ed era stato licenziato per aver posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ( all. 6 fascicolo di parte).
9. In relazione alla domanda di pagamento di differenze retributive, la Controparte_1 ha eccepito che il CCNL applicato al rapporto di lavoro instaurato con la ricorrente, era diverso da quello invocato da parte ricorrente ed era cioè quello P.E. e Turismo dell' 8
Febbraio 2018 ( all.5 fascicolo di parte ) e che la ricorrente era stata regolarmente inquadrata nel livello 5 ° del menzionato CCNL e retribuita per l'attività lavorativa svolta, essendo onere della parte ricorrente dimostrare lo svolgimento dell'orario straordinario prospettato come osservato alla luce dell'indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità.
10. All'udienza del 3 luglio 2024, la società resistente depositava copia del bonifico bancario a favore della ricorrente pari ad euro 895,92 quale somma dovuta a titolo di TFR
e altre spettanze, come da busta paga del mese di ottobre 2023 ed i difensori di parte ricorrente dichiaravano che il pagamento era satisfattivo.
Sempre alla medesima udienza, i procuratori della parte ricorrente chiarivano che le domande di impugnazione del licenziamento devono essere intese come avanzate ex art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 e cioè limitate alle sole conseguenze, eventualmente scaturenti dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, di natura risarcitoria.
11. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita con l' escussione di due testi indotti da parte ricorrente ed un teste indotto da parte resistente, la quale a seguito di omessa citazione di altro teste, veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale, con ordinanza del 2 aprile 2025.
5 12. Autorizzato il deposito di note conclusive e fissata udienza di discussione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
13 .Domanda di pagamento di differenze retributive
Alla luce delle contestazioni mosse da parte resistente sul diverso CCNL applicato e dell'assenza di repliche svolte sul punto, anche sotto il profilo dell'inquadramento assegnato alla ricorrente nel 5° livello previsto dal CCNL applicato, la domanda di pagamento di differenze retributive per il diverso inquadramento prospettato in ricorso non merita di essere accolta. Del pari non merita di essere accolta la domanda di pagamento di ore straordinario svolte in relazione all'inquadramento ricevuto così come di ratei di 13° e 14° mensilità maturati, tenuto conto che in relazione allo straordinario parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio incombente non essendo state raccolte prove documentali e orali sul punto e, dalle buste paga prodotte dalla stessa ricorrente, risulta la corresponsione dei ratei di 13 ° e 14 ° mensilità nonché di ore di permesso non godute.
14. Domanda di impugnazione del licenziamento disciplinare
In relazione all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato si premette che, alla luce delle domande formulate in ricorso che attengono esclusivamente a richieste di condanna al risarcimento del danno e dei chiarimenti offerti in corso di causa da parte ricorrente, il contenuto delle domande è stato limitato all'applicazione dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 23/2015 con conseguente inapplicabilità della tutela di cui al comma 2 del decreto legislativo 23/2015.
15. In relazione ai fatti contestati alla ricorrente, si osserva che, dalle giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare ( allegato 6 del fascicolo di parte ricorrente) gli stessi risultano contestati sia nella commissione che sotto il profilo della loro genericità quanto a contestualizzazioni temporali ed indicazioni in ordine ad importi prospettati come incassati e nel ricorso parte ricorrente ha svolto allegazioni nello stesso senso. Era pertanto onere di parte resistente dimostrare i fatti contestati e a tanto non ha invece provveduto nel presente giudizio. Ed invero, da un canto alle dichiarazioni scritte
6 prodotte da parte resistente non può attribuirsi valore probatorio, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia ( Cass. 9507/23) perché raccolte fuori dal contraddittorio, contestate da parte ricorrente e non confermate nel corso del processo mediante l'escussione dei soggetti che le hanno rilasciate, né messe a confronto da parte resistente con altri elementi indiziari. Occorre invero rilevare che l'unica testa indotta da parte resistente ed escussa, , ha reso dichiarazioni Testimone_1
eccessivamente generiche e perciò non dirimenti ai fini del decidere, affermando di aver visto un giorno “ un foglietto” nel locale ristorante chiamato “preconto” che riportava inizialmente la voce di coperto e di aver verificato poi che “ al computer il tavolo era assegnato alla ricorrente e che la stessa aveva cancellato l'importo dovuto a titolo di coperto e si era fatta dare lo stesso importo a titolo di mancia dal cassiere”, senza tuttavia chiarire chi era il cassiere che avrebbe dato il denaro alla ricorrente, né le modalità attraverso cui aveva verificato la modifica dell'importo al computer, essendo tra l'altro quest'ultimo accessibile a tutti e non solo alla ricorrente, come pure riferito dalla medesima teste. Le dichiarazioni testimoniali rese risultano inoltre non confermate da dichiarazioni rese da altri testi escussi, ad es, dai dipendenti addetti alle casse del ristorante, né da altri elementi indiziari allegati e provati da parte resistente. Si osserva infine che elementi utili non possono trarsi allo stato dalle indagini penali svolte a seguito della presentazione di denuncia- querela, da parte del l.r. della società resistente atteso che, l'A.G. procedente risulta aver presentato richiesta di archiviazione al Gip presso il
Tribunale di Roma, come documentato da parte ricorrente con le note conclusive e non replicato da parte resistente.
15.Il licenziamento intimato deve pertanto essere dichiarato illegittimo ed in ragione del disposto di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 23/2015 invocato da parte ricorrente, il rapporto di lavoro va dichiarato estinto. La disposizione normativa da ultimo citata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza numero
194 del 2018 è stato dichiarato illegittimo per contrasto con gli articoli, 3 quattro primo comma 35 primo comma della Costituzione nonché con riferimento all'articolo 24 della
Carta sociale europea, 76 e 117 primo comma della Costituzione, limitatamente alle parole “d'importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
7 del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. La Corte Costituzionale ha infatti censurato il disposto normativo perché parametrato alla sola anzianità di servizio, elemento che non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustamente licenziato e non è sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro. La Corte Costituzionale ha rimesso al giudice la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante, alla luce non solo dell'anzianità ma anche di altri criteri indicati dall'articolo 8 legge 604/ 66 o dall'art 18 quinto comma legge 300/70.
16. Nel caso che occupa, l'anzianità di servizio è modesta pari a 10 mesi mentre cospicuo il numero dei dipendenti che risulta dalla visura camerale prodotta da parte ricorrente, pari a 36 dipendenti ( all. 9 ) ; tali elementi consentono di limitare il risarcimento a 7 mensilità della retribuzione globale percepita utile al calcolo del tfr indicata in ricorso a pag. 3 in euro 2.159,87 mensili ( 77. 755,32 : 36) alla luce dell'importo indicato nella busta paga di ottobre 2023 ( doc, 4 fascicolo di parte ricorrente) e non specificatamente contestata da parte resistente, così per complessivi. Euro 15.119,09, oltre accessori, dalla data di impugnazione del licenziamento al saldo.
17. Spese di lite
In ragione della parziale soccombenza reciproca ed al contempo del rifiuto rivelatosi non del tutto giustificato di addivenire a conciliazione giudiziale opposto da parte resistente, reputa la scrivente che, le spese di lite possono essere compensate per un terzo restando il residuo a carico di parte resistente in applicazione dei valori medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM 147 del 2022. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, alla luce della natura del giudizio del valore della controversia fino a 26.000 € e all' attività processuale svolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 27 maggio 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
8 1. Respinge la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive;
2. Accerta e dichiara illegittimo il licenziamento intimato e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro instaurato tra le parti a far data dal 10 novembre 2023 e condanna parte resistente alla corresponsione a della somma pari ad euro Parte_1
15.119,09 oltre agli interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 29 dicembre 2023 al saldo;
3. Dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente i residui due terzi, che liquida in complessivi € 3.384,666 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti NI VI e IL US.
Si comunichi
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Si dà atto che il provvedimento è stato redatto con l'ausilio dei MOT Dott.ssa Annamaria
Ciamarra e Dott. Marco Cifani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'esito del deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di lavoro iscritta al n. 20001 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
NI VI e IL US, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Arturo Florimo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
1 OGGETTO: condanna al pagamento di differenze retributive;
impugnazione licenziamento disciplinare
Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 e ritualmente notificato a Controparte_1 in data 31.5.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di Roma Sez.
Lavoro di : “A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la Parte_1 [...]
nel periodo dal 11.01.2023 al 10.11.2023;A. Accertare Controparte_2
e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, che la sig.ra , in Parte_1 ragione delle mansioni effettivamente svolte, ha diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL applicabile al rapporto ovvero il CCNL Pubblici Esercizi e per l'effetto condannare la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra la somma di Parte_1
euro10.397,42 a titolo di differenze retributive ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale;
A. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la nullità ed illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dalla Controparte_2
in data 10/11/2023, e per l'effetto condannare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari
[...] ad € 77.755,32 ovvero alla diversa somma che risulterà come dovuta, all'esito dell'istruttoria condotta da questo Tribunale”
2. A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze della resistente l' 11 gennaio 2023, come da contratto di lavoro CP_2
prodotto ( doc. 2 fascicolo di parte ) per svolgere mansioni di cameriera addetta ai tavoli, presso l'Hostaria del Mercato 1870 con orario settimanale di 24 ore settimanali, di aver invece svolto orario di lavoro superiore per sei giorni alla settimana, distribuito su tre turni: ovvero dalle 9.00 alle 16.00, o dalle 12.00 alle 23.00, il terzo dalle 16.00 alle
23.00, di aver ricevuto retribuzione mensile di euro € 1.000,00, corrisposte in contanti, fino all'agosto 2023, data a partire dalla quale non aveva più ricevuto gli emolumenti
2 spettanti, tanto che il Tribunale di Roma Sez, Lavoro aveva ingiunto alla parte resistente,
a seguito di presentato ricorso per d.i., il pagamento delle somme dovute per i mesi di settembre ed ottobre 2023. ( all. 5 del fascicolo di parte ).
3. La parte ricorrente ha altresì esposto di essere stata licenziata per giusta causa con missiva del 10 novembre 2023,( impugnato in via stragiudiziale il 29 dicembre 2023 ( doc. 8 fascicolo di parte ) a seguito di lettera di contestazione disciplinare del 2 novembre 2023 del seguente tenore : “ Durante l'orario di lavoro ed unitamente ad altri
Suoi colleghi, che operavano lo stesso turno, ha sistematicamente e quotidianamente sottoposto alla clientela (per la maggior parte 'straniera') un 'preconto' o 'conto finale' recante al suo interno una voce, giammai autorizzata, denominata 'servizio'. Tale importo, dopo il pagamento, veniva prelevato direttamente dai contanti presenti in cassa, senza che lo stesso sia mai stato né autorizzato e nemmeno mai comunicato all'organo amministrativo della società. Secondo quanto ci è stato riferito, alcune volte, in alternativa alla procedura sopra descritta, la S.V. ha aggiunto pietanze in più sul conto finale, voci che, dopo il pagamento, venivano sottratte e sostituite nello scontrino fiscale con la dicitura 'servizio'; anche il predetto importo veniva da Lei prelevato dopo il pagamento dai contanti presenti nella cassa, senza la benché minima autorizzazione”.
4. In relazione al licenziamento intimatole, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento espulsivo perché generici e non provati gli addebiti, sia in ordine ai giorni in cui l'attività illecita si sarebbe compiuta, che sull'ammontare di somme che sarebbero state sottratte alla società. Parte ricorrente ha inoltre aggiunto che i fatti genericamente descritti erano anche incompatibili con l'organizzazione propria dell'Hostaria del Mercato 1870, atteso che i camerieri non avevano accesso alla cassa, poiché la stampa dei conti competeva ai soli cassieri (sig. e Persona_1 [...]
), provvedendo i camerieri soltanto alla materiale consegna dei conti ai clienti. Per_2
Sul punto parte ricorrente ha inoltre allegato che, quando gli avventori del locale Contr richiedevano di poter lasciare una mancia, gli stessi pagavano in contanti o con il e le mance venivano distribuite ai camerieri in contanti a fine serata, sotto la sorveglianza di amministratore unico della società, o del figlio , i quali le Persona_3 Per_4
3 versavano contestualmente in contanti, senza possibilità per i camerieri di modificare i conti o prelevare somme dalle casse.
4. Parte ricorrente, ha inoltre dedotto di essere rimasta creditrice della somma pari ad euro 10.397,42 a titolo di differenze economiche e TFR dovute, in ragione del CCNL
Turismo- Pubblici Servizi (prodotto sub. all. n. 10 del fascicolo di parte ) come da conteggio analitico inserito nel ricorso ed ha concluso come sopra indicato.
5. Parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha contestato le avverse prospettazioni e formulato le seguenti conclusioni;
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa: - in via principale, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla sig.ra , in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
- Parte_1
in via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, dichiarare comunque risolto il rapporto di lavoro con la
Sig.ra alla data del 10.11.2023 e limitare la condanna della Parte_1 CP_1
alla misura minima prevista dalla legge;
- in ogni caso, condannare la ricorrente alla
[...] refusione dei compensi e delle spese sostenute dalla nel presente Controparte_1
giudizio”.
6. Ha eccepito in sintesi, quanto al licenziamento intimato, che lo stesso doveva ritenersi giustificato dalla gravità dei fatti accertati a seguito di verifiche interne sul personale, avviate a partire dall'ottobre del 2023 dal dottor ( poco dopo la sua Persona_5
nomina ad amministratore unico della ), come appresi da alcuni colleghi Controparte_1 della ricorrente stessa, che avevano rilasciato a tale proposito dichiarazioni scritte ( doc da 1 a 3 del fascicolo di parte), allegate anche alla denuncia querela presentata il 2
Febbraio 2024 alla Legione Carabinieri Lazio stazione di Casal Palocco ( all. 4 fascicolo di parte ).
7. Parte resistente ha eccepito che le condotte contestate avevano arrecato un vulnus alla fiducia riposta nella ricorrente ed erano di gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro tenuto conto che le condotte
4 addebitate alla ricorrente consistite nell'aver presentato agli avventori conti superiori a quanto effettivamente dagli stessi dovuto, aveva cagionato un danno ingiusto non soltanto alla clientela stessa ma anche un danno all'immagine aziendale ed un ingiusto profitto ai danni del datore di lavoro per ammanchi di cassa, cui aveva dovuto far fronte.
8. Parte resistente ha altresì eccepito che il signor lungi dall'essere Persona_3
amministratore unico della società all'epoca dei fatti, era anch'egli dipendente della società resistente ed era stato licenziato per aver posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ( all. 6 fascicolo di parte).
9. In relazione alla domanda di pagamento di differenze retributive, la Controparte_1 ha eccepito che il CCNL applicato al rapporto di lavoro instaurato con la ricorrente, era diverso da quello invocato da parte ricorrente ed era cioè quello P.E. e Turismo dell' 8
Febbraio 2018 ( all.5 fascicolo di parte ) e che la ricorrente era stata regolarmente inquadrata nel livello 5 ° del menzionato CCNL e retribuita per l'attività lavorativa svolta, essendo onere della parte ricorrente dimostrare lo svolgimento dell'orario straordinario prospettato come osservato alla luce dell'indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità.
10. All'udienza del 3 luglio 2024, la società resistente depositava copia del bonifico bancario a favore della ricorrente pari ad euro 895,92 quale somma dovuta a titolo di TFR
e altre spettanze, come da busta paga del mese di ottobre 2023 ed i difensori di parte ricorrente dichiaravano che il pagamento era satisfattivo.
Sempre alla medesima udienza, i procuratori della parte ricorrente chiarivano che le domande di impugnazione del licenziamento devono essere intese come avanzate ex art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 e cioè limitate alle sole conseguenze, eventualmente scaturenti dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, di natura risarcitoria.
11. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita con l' escussione di due testi indotti da parte ricorrente ed un teste indotto da parte resistente, la quale a seguito di omessa citazione di altro teste, veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale, con ordinanza del 2 aprile 2025.
5 12. Autorizzato il deposito di note conclusive e fissata udienza di discussione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
13 .Domanda di pagamento di differenze retributive
Alla luce delle contestazioni mosse da parte resistente sul diverso CCNL applicato e dell'assenza di repliche svolte sul punto, anche sotto il profilo dell'inquadramento assegnato alla ricorrente nel 5° livello previsto dal CCNL applicato, la domanda di pagamento di differenze retributive per il diverso inquadramento prospettato in ricorso non merita di essere accolta. Del pari non merita di essere accolta la domanda di pagamento di ore straordinario svolte in relazione all'inquadramento ricevuto così come di ratei di 13° e 14° mensilità maturati, tenuto conto che in relazione allo straordinario parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio incombente non essendo state raccolte prove documentali e orali sul punto e, dalle buste paga prodotte dalla stessa ricorrente, risulta la corresponsione dei ratei di 13 ° e 14 ° mensilità nonché di ore di permesso non godute.
14. Domanda di impugnazione del licenziamento disciplinare
In relazione all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato si premette che, alla luce delle domande formulate in ricorso che attengono esclusivamente a richieste di condanna al risarcimento del danno e dei chiarimenti offerti in corso di causa da parte ricorrente, il contenuto delle domande è stato limitato all'applicazione dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 23/2015 con conseguente inapplicabilità della tutela di cui al comma 2 del decreto legislativo 23/2015.
15. In relazione ai fatti contestati alla ricorrente, si osserva che, dalle giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare ( allegato 6 del fascicolo di parte ricorrente) gli stessi risultano contestati sia nella commissione che sotto il profilo della loro genericità quanto a contestualizzazioni temporali ed indicazioni in ordine ad importi prospettati come incassati e nel ricorso parte ricorrente ha svolto allegazioni nello stesso senso. Era pertanto onere di parte resistente dimostrare i fatti contestati e a tanto non ha invece provveduto nel presente giudizio. Ed invero, da un canto alle dichiarazioni scritte
6 prodotte da parte resistente non può attribuirsi valore probatorio, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia ( Cass. 9507/23) perché raccolte fuori dal contraddittorio, contestate da parte ricorrente e non confermate nel corso del processo mediante l'escussione dei soggetti che le hanno rilasciate, né messe a confronto da parte resistente con altri elementi indiziari. Occorre invero rilevare che l'unica testa indotta da parte resistente ed escussa, , ha reso dichiarazioni Testimone_1
eccessivamente generiche e perciò non dirimenti ai fini del decidere, affermando di aver visto un giorno “ un foglietto” nel locale ristorante chiamato “preconto” che riportava inizialmente la voce di coperto e di aver verificato poi che “ al computer il tavolo era assegnato alla ricorrente e che la stessa aveva cancellato l'importo dovuto a titolo di coperto e si era fatta dare lo stesso importo a titolo di mancia dal cassiere”, senza tuttavia chiarire chi era il cassiere che avrebbe dato il denaro alla ricorrente, né le modalità attraverso cui aveva verificato la modifica dell'importo al computer, essendo tra l'altro quest'ultimo accessibile a tutti e non solo alla ricorrente, come pure riferito dalla medesima teste. Le dichiarazioni testimoniali rese risultano inoltre non confermate da dichiarazioni rese da altri testi escussi, ad es, dai dipendenti addetti alle casse del ristorante, né da altri elementi indiziari allegati e provati da parte resistente. Si osserva infine che elementi utili non possono trarsi allo stato dalle indagini penali svolte a seguito della presentazione di denuncia- querela, da parte del l.r. della società resistente atteso che, l'A.G. procedente risulta aver presentato richiesta di archiviazione al Gip presso il
Tribunale di Roma, come documentato da parte ricorrente con le note conclusive e non replicato da parte resistente.
15.Il licenziamento intimato deve pertanto essere dichiarato illegittimo ed in ragione del disposto di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 23/2015 invocato da parte ricorrente, il rapporto di lavoro va dichiarato estinto. La disposizione normativa da ultimo citata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza numero
194 del 2018 è stato dichiarato illegittimo per contrasto con gli articoli, 3 quattro primo comma 35 primo comma della Costituzione nonché con riferimento all'articolo 24 della
Carta sociale europea, 76 e 117 primo comma della Costituzione, limitatamente alle parole “d'importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
7 del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. La Corte Costituzionale ha infatti censurato il disposto normativo perché parametrato alla sola anzianità di servizio, elemento che non garantisce un risarcimento adeguato al danno effettivo subito dal lavoratore ingiustamente licenziato e non è sufficientemente dissuasivo nei confronti del datore di lavoro. La Corte Costituzionale ha rimesso al giudice la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante, alla luce non solo dell'anzianità ma anche di altri criteri indicati dall'articolo 8 legge 604/ 66 o dall'art 18 quinto comma legge 300/70.
16. Nel caso che occupa, l'anzianità di servizio è modesta pari a 10 mesi mentre cospicuo il numero dei dipendenti che risulta dalla visura camerale prodotta da parte ricorrente, pari a 36 dipendenti ( all. 9 ) ; tali elementi consentono di limitare il risarcimento a 7 mensilità della retribuzione globale percepita utile al calcolo del tfr indicata in ricorso a pag. 3 in euro 2.159,87 mensili ( 77. 755,32 : 36) alla luce dell'importo indicato nella busta paga di ottobre 2023 ( doc, 4 fascicolo di parte ricorrente) e non specificatamente contestata da parte resistente, così per complessivi. Euro 15.119,09, oltre accessori, dalla data di impugnazione del licenziamento al saldo.
17. Spese di lite
In ragione della parziale soccombenza reciproca ed al contempo del rifiuto rivelatosi non del tutto giustificato di addivenire a conciliazione giudiziale opposto da parte resistente, reputa la scrivente che, le spese di lite possono essere compensate per un terzo restando il residuo a carico di parte resistente in applicazione dei valori medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM 147 del 2022. Le stesse vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, alla luce della natura del giudizio del valore della controversia fino a 26.000 € e all' attività processuale svolta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 27 maggio 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
8 1. Respinge la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive;
2. Accerta e dichiara illegittimo il licenziamento intimato e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro instaurato tra le parti a far data dal 10 novembre 2023 e condanna parte resistente alla corresponsione a della somma pari ad euro Parte_1
15.119,09 oltre agli interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 29 dicembre 2023 al saldo;
3. Dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente i residui due terzi, che liquida in complessivi € 3.384,666 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, Avv.ti NI VI e IL US.
Si comunichi
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Si dà atto che il provvedimento è stato redatto con l'ausilio dei MOT Dott.ssa Annamaria
Ciamarra e Dott. Marco Cifani
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