Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/01/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10055/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10055 del 2021, proposto da
LA HE, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 0001255.26-07-2021, relativo all’istanza di riconoscimento formazione professionale per le classi di concorso A01 (Arte ed immagine nella scuola secondaria di I grado) e A17 (disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di II grado), comunicato a mezzo pec in data 26.7.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La prof.ssa LA HE ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento prot. 0001255.26-07-2021, relativo all’istanza di riconoscimento formazione professionale per le classi di concorso A01 (Arte ed immagine nella scuola secondaria di I grado) e A17 (disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di II grado), comunicato a mezzo pec in data 26.7.2021.
In sintesi è accaduto: che la ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 206/2007, finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento, sopra indicate, acquisite in Romania; in che in esito alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, il Ministero ha ritenuto tale tiolo non rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20.11.2013, e ciò pure a fronte dell’attestazione n. 75739 rilasciata in data 3.5.2018 dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania, con cui è stato dichiarato che il titolo indicato nel dispositivo avrebbe conferito, in Romania, alla prof.ssa HE “ il diritto all’insegnamento nell’ambito Arte visuale ”; nonché a fronte della nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania ha chiarito che la suddetta certificazione è “ condizione necessaria, ma non sufficiente ” per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno; cosicché il Ministero ha rilevato la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20.11.2013.
È, inoltre, accaduto che la ricorrente, unitamente ad altri docenti, ha impugnato innanzi a questo Tribunale (giudizio iscritto al RG 7511/2019) la nota ministeriale n. 5636 del 2.4.2019, nella quale si è stabilito, tra l’altro, che: per la professione di docente non si applica il regime del riconoscimento automatico, ma il sistema generale che prevede la valutazione dei percorsi di formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti; e ciò sul presupposto che con nota del Ministero rumeno dell’educazione del novembre 2018, a seguito di interlocuzione ministeriale, è stato chiarito che il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania e che l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore post secondaria sia studi universitari; la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena ai fini della direttiva in questione.
Con sentenza del 23 giugno 2020, n. 6973 tale ricorso è stato accolto, in sostanza rilevando che nella “ sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come “le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l’atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE ”.
I medesimi ricorrenti, tra cui la prof.ssa HE, hanno agito per l’ottemperanza della predetta sentenza, e con sentenza del 25 luglio 2021, n. 6275 il Tribunale ha statuito “ l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato mediante la rivalutazione della domanda di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, tenendo conto di quanto statuito nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ”.
Nell’impugnato provvedimento si è, al riguardo, ritenuto, “ conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall’interessata, che perduri l’insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata richiesta ”; il Ministero, in particolare, ha osservato che, “ quanto alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l’effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a “formazioni continue a tempo pieno”, tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano ”; ed ha considerato, altresì, che “ la produzione di una adverinta della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il “livello” richiesto per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili ”; di conseguenza, ha valutato che “ quanto all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all’ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all’esito del riconoscimento, depongono per l’insovrapponibilità dei due percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia ”.
Ha, pertanto, concluso che il titolo posseduto dalla ricorrente “ è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso: A-01 Arte ed Immagine nella scuola secondaria di I grado A-17 Disegno e Storia dell’Arte nella scuola secondaria di II grado subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessata. La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e seguenti del TFUE; degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE; degli artt. 3, 16, 17, 18 e seguenti del d.lgs. 206/2007; eccesso di potere per disparità di trattamento e travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria.
La ricorrente ha, in prima battuta, censurato le “ misure compensative illegittime e particolarmente gravose che non solo non tengono conto del titolo di studio conseguito in Italia, del percorso abilitativo conseguito nello Stato estero, delle specifiche attestazioni del Ministero rumeno, ma anche della esperienza professionale maturata e, segnatamente, dello specifico servizio prestato in Italia in qualità di docente. Il certificato (adverinta) rilasciato alla ricorrente dal ministero rumeno attesta espressamente il diritto di insegnare nell’ambito “arte visuale” nell’insegnamento preuniversitario rumeno ” (cfr. pag. 4).
Ha, quindi, lamentato che “ pur in presenza di sistemi armonizzati, come chiarito dalle interlocuzioni con il ministero rumeno e in sede di conferenze dei servizi (IMI 40754 del 7 maggio 2015 richiamata dal ministero italiano nei precedenti decreti), il ministero italiano non solo impone illegittime e eccessivamente gravose misure compensative, ma la genericità della motivazione non giustifica debitamente l’imposizione della misura, tampoco il parametro di formazione cui far riferimento e gli specifici elementi di difformità dei percorsi ” (cfr. pag. 5).
Ha, pertanto, evidenziato che, “ laureata in Italia in scenografia, a seguito del percorso professionalizzante e in virtù della specifica attestazione del diritto di insegnare nell’ambito ritenuto coerente dell’arte visuale, presta specifica attività di docente presso l’amministrazione resistente nelle scuole italiane. A ciò si aggiunga che il titolo di studio in possesso del ricorrente e i crediti formativi accumulati costituiscono, in Italia, requisito ai fini dell’esercizio della professione di docente, essendo consentito, già con tali requisiti l’inserimento nelle graduatorie utili al fine di ottenere un contratto a tempo determinato. Ne deriva che, per un verso, le competenze e i titoli di studio sono sufficienti ai fini dell’esercizio della professione, per altro verso che tale attività di insegnamento e segnatamente l’esperienza professionale e le conoscenze acquisite durante il relativo svolgimento, non solo devono essere debitamente considerati ai fini del tirocinio di adattamento, ma costituiscono la riprova che non è rinvenibile alcuna difformità con il percorso professionalizzante estero ” (cfr. pag. 7).
Ha, quindi, contestato che “ sia la prova attitudinale che il tirocinio formativo, infatti, sono stati modulati dal ministero in modo da rendere di fatto inefficace la abilitazione conseguita all’estero, estrinsecandosi in prove e tirocini che per qualità e quantità non sono richieste nemmeno per conseguire il percorso abilitante in Italia” (cfr. pag. 8), e ciò tenuto conto che ella “già presta servizio dal 2017 come docente, nelle scuole italiane, per le classi di concorso richieste, come da autodichiarazione che si allega. Pertanto, lo svolgimento del tirocinio di adattamento, in aggiunta al servizio prestato, oltre ad apparire superfluo, creerebbe un grave pregiudizio alla lavoratrice che non riuscirebbe a conciliare lavoro di docente e tirocinio ” (cfr. pag. 10).
2°) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, violazione degli artt. 16, comma 3 e 22 del d.lgs. 206/2007.
Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che “ il Miur ha in passato provveduto, in seguito a specifica interlocuzione con il ministero rumeno (IMI 40754 del 2015), ad emettere i decreti di riconoscimento dei titoli rilasciati in Romania in casi esattamente analoghi, ritenendo pertanto valido il percorso abilitante in conformità con la formazione ricevuta e con le attestazioni rilasciate dallo Stato estero ”; ed ha richiamato “ la risposta fornita il 7 maggio 2015 dal competente Ministero dell’Istruzione in Romania – alla richiesta IMI 40754 formulata da questo Ministero, con la quale si certifica che il riconoscimento degli studi del titolo post secondario italiano completato dalla formazione professionale conferisce in Romania il diritto di insegnare le discipline musicali ad alunni per i gruppi di età 6 - 10 elementare, 10 - 14 ginnasiale e 14 - 18 anni liceale ” (cfr. pag. 12).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione (10.11.2021), depositando la propria relazione istruttoria.
Con ordinanza n. 6436 del 17 novembre 2021 la domanda cautelare è stata accolta con la seguente motivazione: “ considerato che il ricorso appare fondato relativamente al termine di durata del tirocinio posto che questo appare eccessivo anche in considerazione di quello ordinariamente previsto per i frequentanti dei corsi di TFA (cfr. sent. 7268/2021) ”.
All’udienza pubblica del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.
Nel parere tecnico richiamato nel provvedimento impugnato il Ministero resistente ha “ considerato che il campo oggetto del riconoscimento, Arti visuali o visive, legato come di consueto in Romania alla laurea posseduta, è coerente con le classi di concorso oggetto del presente riconoscimento in quanto esse prevedono l’insegnamento del disegno e della storia dell’architettura e dell’arte in generale; (…) che nella formazione accademica posseduta risultano assenti contenuti relativi alla storia dell’architettura, essenziali in relazione alla classe di concorso A-17; considerati la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione ricevuta; considerata la genericità dei corsi professionalizzanti svolti in Romania, mirati per lo più all’acquisizione dell’idoneità all’insegnamento attraverso lo studio di discipline psico-pedagogiche, senza approfondimento specifico relativo alle discipline di cui si richiede il riconoscimento, in particolar modo con riferimento agli aspetti didattici; ritenuto di riconoscere la formazione acquisita per una sola classe di concorso o ambito disciplinare, per evitare disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani che percorrono l’iter professionalizzante italiano; ritenuto di riconoscere la formazione acquisita per la classe di concorso più attinente al titolo con-seguito e/o più favorevole all’istante (in relazione alla possibilità di riconoscere un ambito disciplinare che comprende due classi di concorso); si esprime parere favorevole al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A-17 Disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di II grado condizionato al superamento delle […] prove compensative ”.
Ne deriva che, sulla base di una ponderazione circa i titoli e l’esperienza professionale della ricorrente, compendiati dalla durata e dalla qualità dell’attività svolta in comparazione con l’analogo percorso abilitante italiano, l’Amministrazione ha espresso un parere favorevole condizionato all’espletamento di misure compensative, dettagliate nel provvedimento conclusivo.
Non è, perciò, fondatamente contestabile il difetto d’istruttoria dedotto dalla ricorrente, anzi, dagli atti di causa risulta – in linea con l’orientamento della giurisprudenza – che il Ministero ha proceduto alla verifica in concreto delle competenze professionali acquisite dalla richiedente in Romania (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361).
Quest’ultimo, quindi, ha provato di aver provveduto ad un esame compiuto del percorso professionale, osservando le statuizioni dell’adunanza plenaria n. 20 del 29 dicembre 2023, che ha postulato la necessità che i principi del diritto Unione trovano applicazione anche quando manchi la formale corrispondenza nominale tra i titoli (“ anche in mancanza del titolo di formazione ottenuto presso lo Stato d’origine, l’autorità del Paese ospitante è tenuta ad accertare le competenze professionali comunque risultanti dalla documentazione presentata dall’interessato e a compararle con quella previste dalla legislazione interna per l’accesso alla professione ”).
Nel merito della legittimità della valutazione effettuata dal Ministero, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento maturato dal Tribunale in ordine alle classi controverse A01 (Arte ed immagine nella scuola secondaria di I grado) e A17 (disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di II grado)).
Sul punto, è stato evidenziato (24 ottobre 2023, n. 15739) che:
“ 3.2 Deve infatti ritenersi che la ricorrente non sia titolare di una abilitazione specifica nelle classi in questione. Il limite all’esame analitico e circostanziato degli esami singolarmente svolti dall’istante deve infatti essere individuato nella distinzione di carattere sostanziale e quindi nella ontologica differenza tra il titolo abilitante e la classe di concorso per la quale è richiesta una data abilitazione. Ne discende che nel caso in cui l’Amministrazione verifichi la sostanziale difformità, anche nominale, basata anche su massime di esperienza e conoscenze tecniche, tra le classi di concorso non appare necessario svolgere un’analitica comparazione tra gli esami sostenuti dal ricorrente in Romania e quelli che sarebbe necessario svolgere in Italia per ottenere il riconoscimento di un dato titolo abilitativo.
3.3 D’altronde, in caso contrario, e cioè riconoscendo l’abilitazione anche per una classe di insegnamento che non corrisponde a quella accertata nell’attestato, si finirebbe per violare il principio della “stessa professione” cui fa riferimento la direttiva 2005/36/CE ed inoltre ad attribuire un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare a seguito del percorso abilitante seguito in tale Paese, riconoscendogli l’abilitazione a insegnare materie che non è abilitato ad insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo.
L’estraneità del titolo conseguito e della classe di concorso giustifica la mancata previsione di misure compensative, che dovrebbero di fatto tradursi nella istituzione di un nuovo e differente percorso abilitativo in Italia, ulteriore e differente rispetto a quelli previsti dall’ordinamento interno e da svolgersi nel rispetto dei tempi e delle procedure abilitative previste in tale ordinamento. Inoltre, la previsione di misure compensative sostanzialmente equiparate al percorso abilitativo previsto nell’ordinamento interno si tradurrebbero in un sostanziale aggiramento della procedura abilitativa interna, con sostituzione della procedura abilitativa a partecipazione collettiva con percorsi abilitativi individuali idonei a discriminare e ledere la posizione dei docenti che intendono seguire il percorso abilitativo in Italia con quelli che hanno iniziato un percorso abilitativo per differente classe di concorso in altro stato membro dell’Unione europea (i quali non dovrebbero in tal modo attendere i tempi e la procedura prevista per l’abilitazione dall’ordinamento interno).
3.4 In secondo luogo, come ritenuto dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, se si procedesse in relazione a un unico percorso abilitante generico e aspecifico, al riconoscimento del valore abilitante per più classi di concorso, si verrebbe a determinare una situazione di grave disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani che hanno conseguito l’abilitazione tramite tirocini e percorsi specifici riferiti a una singola classe di concorso o, al più, a un unico ambito disciplinare, generando una palese violazione del principio di non discriminazione contenuto nei Trattati europei.
Il sistema abilitativo interno è infatti fondato su un percorso abilitativo rapportato a una specifica e analitica classe di concorso, il che consente di sviluppare la capacità di insegnamento del docente non solo sotto un profilo didattico generale e generico, ma anche in relazione alla specifica e analitica competenza e conoscenza della materia oggetto del percorso abilitativo. Pertanto, la scelta del legislatore interno di introdurre percorsi abilitativi specifici per ogni classe di concorso è: coerente con l’autonomia propria dei sistemi scolastici nazionali e, pertanto, conforme al diritto europeo; razionale e logica, in quanto diretta a sviluppare le conoscenze dei docenti con riferimento alle specifiche classi di concorso oggetto di abilitazione; meritevole da un punto di vista costituzionale e di politica legislativa in quanto finalizzata a mantenere elevato il livello di insegnamento della scuola italiana.
La previsione, al contrario, di un’unica abilitazione per un illimitato o comunque per numerose classi di concorso, ferma la discrezionalità del legislatore interno sul punto, non sarebbe coerente con le citate finalità.
Posta tale premessa, il riconoscimento di un unico titolo conseguito in altro Paese dell’Unione europea per un numero indeterminato di classi di concorso si tradurrebbe in un aggiramento della normativa nazionale e in una discriminazione indiretta dei docenti italiani che hanno conseguito l’abilitazione in Italia, per un’unica classe di concorso, determinando pertanto una discriminazione al contrario rispetto a coloro che (cittadini italiani o di altro stato membro) hanno conseguito l’abilitazione in Romania.
La medesima direttiva 2005/36/UE, al considerando n. 11 prevede espressamente che “Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni”. Inoltre, l’art. 13 della medesima direttiva prevede che “Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio ”.
Nel caso di specie, visto quanto sopra, ad avviso del Collegio, il principio della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano" verrebbe violato ove si consentisse ad un unico docente l’acquisizione dell’abilitazione per una pluralità di classi dopo aver seguito un unico percorso professionale all’estero, in quanto, in Italia, acquisire una ulteriore abilitazione è consentito solo a seguito di un ulteriore percorso formativo e per concorso, non surrogabile con “misure compensative”. Inoltre, si avrebbe la sottrazione dei cittadini italiani che hanno conseguito il titolo in Romania alla disciplina nazionale in materia di professione (come previsto dal citato considerando n. 11) e, al tempo stesso, una non conformità del riconoscimento al citato art. 13, in quanto non ricorrerebbe il presupposto richiesto dalla medesima disposizione e riassunto nel menzionato enunciato linguistico “alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini”.
Ne discende il rigetto dei corrispondenti motivi di ricorso.
3.5 A integrazione di quanto evidenziato nei precedenti punti della motivazione, occorre ancora precisare che vi è una differenza ontologica tra il sistema nazionale e quello rumeno ai fini del riconoscimento dei titoli abilitativi.
In particolare, l'attribuzione a un determinato docente del titolo abilitativo in una determinata classe è subordinata al superamento di una procedura selettiva di carattere concorsuale, mentre non emerge che nell'ordinamento rumeno sia necessario lo svolgimento di una procedura selettiva analoga.
Ulteriore differenza di carattere ontologico tra i due sistemi è rappresentata dalla specificità dell'insegnamento previsto nell'ordinamento interno rispetto a quello relativo all'ordinamento rumeno. Nella sostanza, la frammentazione del sistema del riconoscimento interno in una pluralità di classi e la previsione di un percorso di studi autonomo per ogni classe consente di elevare il livello dell'approfondimento e la preparazione dei docenti abilitati, i quali in tal modo riescono a sviluppare una specifica e peculiare capacità relativa alla puntuale classe per la quale hanno ottenuto il riconoscimento. Nell'ordinamento rumeno, al contrario, sulla base delle allegazioni delle parti, non vi è una tale settorialità e analiticità delle classi, con la conseguenza che un unico percorso formativo appare idoneo a consentire l'insegnamento su una pluralità di classi.
Tutto ciò premesso, il riconoscimento di una pluralità di classi a fronte di un unico percorso didattico seguito dall'aspirante docente, è idoneo a stravolgere l'ordinamento didattico interno - anche in considerazione della migliaia di aspiranti docenti che hanno seguito il percorso didattico in Romania, sostenendo i relativi e gravosi oneri economici - e a creare una gravissima discriminazione rispetto ai milioni di docenti italiani che hanno al contrario seguito l'impegnativo e selettivo percorso abilitativo previsto dall'ordinamento interno.
Una differente soluzione che consentisse, pertanto, a fronte di un unico percorso didattico di conseguire l'abilitazione per numerose classi di concorso, visto il suo ampio risalto e gli elevatissimi numeri che la riguardano, oltre a incidere sul merito dell'insegnamento della scuola italiana, è idonea a creare un percorso alternativo, parallelo e agevolato per i docenti che conseguono il riconoscimento del titolo conseguito in Romania, con gravissima discriminazione e lesione della posizione dei numerosi docenti che conseguono al contrario l'abilitazione in Italia.
3.6 La scelta dell'Amministrazione di individuare una determinata classe di concorso è discrezionale ed è sufficiente che sia motivata sulla base del percorso di studi seguito dalla ricorrente. Non appare dirimente ai fini dell’eccesso di potere il diverso provvedimento adottato dall’Amministrazione con riferimento a una pluralità di classi di concorso in quanto fondato sulla specifica motivazione di dare esecuzione a un giudicato amministrativo.” (tra le altre Tar Lazio 9547/2023)”.
Nondimeno, in sede cautelare è stata rilevata – ancorché nell’ambito della sommaria delibazione propria di tale fase – l’illegittimità della durata del tirocinio formativo, che, nella specie, è stato determinato nella “durata di due anni scolastici, con inizio dall’apertura dell’anno scolastico, per non meno di 300 ore per anno scolastico, si svolgerà presso un’istituzione scolastica secondaria di primo grado e presso una scuola secondaria di II grado, preferibilmente Liceo scientifico ”.
Reputa il Collegio di confermare, anche in sede di merito, tale statuizione.
Sul punto, la giurisprudenza di questo Tribunale ha osservato che:
“ Per quanto concerne il tirocinio di adattamento se ne prevede la durata di due anni scolastici, per non meno di 600 ore (…). Il tirocinio deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell’Unione europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi ” (cfr. TAR Lazio, 17 giugno 2021, n. 7268).
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento all’annullamento della durata biennale del tirocinio.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO