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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1240/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5176/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO PIGNO n. 320371 Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 18.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di pignoramento descritto in epigrafe emesso da SOGET SpA per conto del
Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, relativo a tributi consortili per varie annualità, per un valore di causa di €. 256,31.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei relativi debiti.
La SOGET SpA si costituiva, evidenziando di avere annullato l'atto impugnato avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni della ricorrente. Chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Allegava i documenti relativi all'azzeramento del debito.
Parte ricorrente nulla successivamente replicava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che ,con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento della procedura di riscossione avviata, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, esse devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di pignoramento descritto in epigrafe emesso da SOGET SpA, dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5176/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO PIGNO n. 320371 Società_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 18.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di pignoramento descritto in epigrafe emesso da SOGET SpA per conto del
Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, relativo a tributi consortili per varie annualità, per un valore di causa di €. 256,31.
Parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei relativi debiti.
La SOGET SpA si costituiva, evidenziando di avere annullato l'atto impugnato avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni della ricorrente. Chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Allegava i documenti relativi all'azzeramento del debito.
Parte ricorrente nulla successivamente replicava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi che ,con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento della procedura di riscossione avviata, non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, esse devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di pignoramento descritto in epigrafe emesso da SOGET SpA, dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.