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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.: PartitaIVA_2 indirizzo pec: , nei cui uffici in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, Email_1
n. 34, è domiciliata ope legis
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1 CodiceFiscale_1
LO (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe LO (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pietrapaola (CS), pec C.F._3
e Email_2 Email_3
Appellato
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_4
Appellato, contumace Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato gravame e previa riforma della Sentenza appellata:
1) previa declaratoria dell'attività del delegato quale “ausiliario” del Giudice, dichiarare
l'infondatezza della domanda, essendo il del tutto estraneo alla vicenda Parte_1 de qua, per i motivi esposti in narrativa;
2) in subordine, nel caso di conferma della qualificazione del delegato quale “sostituto” del
Giudice, dichiarare - in applicazione della legge n. 117/88 - il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione appellante, essendo unicamente competente per tale caso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con conseguente declaratoria dell'incompetenza funzionale del Tribunale di Catanzaro;
3) in ulteriore subordine, nel merito, accertare l'infondatezza della domanda avversaria in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata, essendo il del tutto estraneo alla Parte_1 vicenda de qua, per i motivi esposti in narrativa ed essendo la pretesa, assolutamente, sfornita di prova e sproporzionata rispetto al danno subito da controparte;
4) in via ulteriormente gradata, ridurne il quantum;
5) revocare la condanna alle spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi del giudizio”.
Per l'appellato:
“1) Accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e pertanto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori costituiti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Controparte_1 Parte_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta
[...] del notaio delegato alla vendita dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Controparte_2
Castrovillari, in ragione dell'avvenuta sua appropriazione della somma di euro 63.917 versata a titolo di prezzo di aggiudicazione di due beni oggetto di espropriazione forzata e “stornata” dai fini istituzionali mediante numerosi assegni circolari emessi dal conto corrente personale del professionista, senza dunque consentire che si determinasse l'effetto traslativo dei beni esecutati.
A fondamento della invocata dichiarazione di responsabilità del , l' pose Parte_1 CP_1 sostanzialmente tre argomenti:
a) la qualità del Labonia di delegato del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Castrovillari ex art. 591 bis c.p.c. e il connesso rapporto di servizio con il
[...]
, con connessa operatività del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e Parte_1
28 Cost.;
b) l'omesso controllo del Giudice dell'Esecuzione;
c) l'inerte comportamento dell' presso il . Controparte_3 Parte_1
Si costituì in giudizio l'Amministrazione convenuta, ricostruendo analiticamente tutte le fasi delle procedure esecutive in esame e mettendo in evidenza il comportamento passivo dell' a fronte delle rituali comunicazioni operate in suo favore nonché dei provvedimenti CP_1 resi, mai impugnati: mise in rilievo che nella procedura n. 76/99 RGE l'attore aveva ricevuto comunicazione della possibilità di ottenere il trasferimento del bene e che tanto ancora lo autorizzava ad invocare l'emissione del connesso provvedimento.
Sulla scorta
- della negata configurazione di ogni danno,
- della rilevata inesistenza di rapporto organico rilevante ai sensi dell'art. 28 Cost. con il professionista,
- della inconfigurabilità di omesso controllo da parte del Giudice,
- della irrilevanza nella genesi del danno dalla attività dell' , Controparte_3 il invocò il rigetto della domanda, non prima di aver però contestato la misura Parte_1 dell'importo richiesto a titolo di danni.
L'Amministrazione convenuta, in ogni caso, chiese ed ottenne il differimento della prima udienza onde evocare in giudizio il notaio al fine di essere da costui garantito. CP_2 si costituì in giudizio negando la sussistenza dei danni subiti Controparte_2 dall' in ragione del suo perdurante diritto ad ottenere il trasferimento dei beni aggiudicati, CP_1 facendo altresì rilevare che nessun addebito avrebbe a potuto essere rivolto nei suoi confronti per l'omissione dei provvedimenti di trasferimento di competenza del Giudice.
Il mise in evidenza di avere agito come delegato del Giudice e sotto il suo CP_2 controllo, così negando ogni sua diretta responsabilità nell'occorso e facendo rilevare che la costituzione di parte civile dell' nel processo penale svolto a suo carico era stata ritirata;
CP_1 contestò anche la misura dell'importo dei danni richiesti.
Disattesa ogni richiesta di prova, venne fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Gop del Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1021/2022 depositata il 12 luglio 2022, ha condannato il e il notaio in solido, al risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni subiti dall' nella misura di euro 63.917, oltre interessi sino al saldo, e delle spese CP_1 legali1.
A fondamento della sua decisione, il giudice di primo grado ha posto la qualità del notaio quale delegato del Tribunale (longa manus), così ritenendo quest'ultimo responsabile della sua condotta, con “concorrente responsabilità del giudice dell'esecuzione” per “carenza di controllo”, anche in ragione dell'ampio arco di tempo decorso dalla data di versamento delle somme sino alla data di revoca dell'incarico.
§2
Avverso la mai notificata decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, con atto di citazione notificato il 16 novembre 2022, ha proposto appello il . Parte_1
L'Amministrazione impugnante ha affidato la richiesta di rivisitazione della decisione gravata a tre motivi così rubricati (e sui quali più ampiamente, infra):
1.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 c.p.c.- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato l'attività del notaio quale sostituto;
2. - Inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva. Incompetenza funzionale
- Violazione e/o erronea applicazione della legge sulla “responsabilità civile dei magistrati” (Legge
Vassalli n. 117/1988);
3.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. nella parte in cui ritiene responsabile il sotto il profilo dell'insufficiente attività di verifica e di controllo ex. art. Parte_1
2049 c.c e 2043 c.c.; Si è costituito , facendo preliminarmente rilevare che la condotta del Controparte_1 professionista delegato alla vendita non aveva consentito “il raggiungimento e l'aggiudicazione definitiva dei beni per i quali erano state versate le somme”, mai restituite.
L'appellato ha poi resistito con dovizia di argomentazioni alle eccezioni sollevate ex adverso, ribadendo la qualità di “delegato” del notaio incaricato della vendita ex art. 591 bis c.p.c.
e dunque la natura organica della sua immedesimazione nel Ministero della Giustizia.
Ancora, l' ha denunciato la novità e dunque l'inammissibilità della eccezione in CP_1 punto di carenza di legittimazione passiva del , a fronte della ipotizzata Parte_1 responsabilità per culpa in vigilando del Giudice dell'Esecuzione; infine, ha ribadito la sussistenza della responsabilità del per mancata attivazione dei necessari controlli tramite Parte_1
. CP_3 non si è costituito in giudizio. Controparte_2
A seguito di rinvii d'ufficio, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'8 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note sostitutive e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
ha depositato anche memoria di replica. Controparte_1
§3
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di impugnazione e non costituitosi.
Il capo di decisione con il quale è stata disposta la condanna del al risarcimento CP_2 dei danni in favore dell'appellato – reso a fronte della sua chiamata in giudizio da parte del Parte_1
“a titolo di garanzia” – è divenuto intangibile.
§4
Ciò posto, viene in preliminare e dirimente rilievo il principio giurisprudenziale a mente del quale “il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma
1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega” (Cass. Civ. Sez. III, 25 settembre 2024 n. 25698).
Tanto valida la tesi sostenuta dall'Amministrazione impugnante in punto di difetto strutturale possibile accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti in rapporto all'attività delegata dal Giudice dell'esecuzione al professionista.
E se è pure vero che l'eccezione di carenza della titolarità del rapporto passivo è da considerare eccezione in senso proprio, come tale soggetta al regime delle preclusioni – con connessa novità della questione in appello ex art. 345 c.p.c. – è necessario osservare che nel caso di specie non viene in rilievo una quaestio facti ma la sussistenza di specifica norma attributiva della legittimazione passiva in capo alla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge L. 117/88.
Merita ricordare che “qualora la contestazione in ordine alla legittimazione passiva sia relativa, piuttosto, all'esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, alla fattispecie oggetto del giudizio, di una determinata normativa, non si configura alcuna idoneità della relativa statuizione al giudicato, in quanto l'applicabilità di una disciplina ad una fattispecie è attività qualificatoria di mero diritto cui ogni giudice è tenuto in forza del principio "iura novit curia", da cui è estranea ogni delibazione sul merito del rapporto dedotto in giudizio, questa sola suscettibile di passare in cosa giudicata” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 20086 del 18/07/2025).
Non si è dunque a cospetto di difetto di titolarità in fatto della posizione giuridica passiva, bensì di domanda inammissibile nei termini formulati, comportanti l'applicazione della normativa dettata dalla Legge 117/88 e la titolarità del rapporto passivo in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ne discende che la domanda proposta verso il , in difetto di Parte_1 specifica norma applicabile, è da ritenere inammissibile.
E tanto vale ad assorbire ogni questione in tema, apparendo altresì palese che l'addebito mosso in punto di omesso controllo da parte del Giudice dell'Esecuzione si risolve anch'esso in questione afferente alla Legge 117/1988.
§5
Degna di valutazione in punto di merito si profila, di contro, la domanda in relazione alla invocata – e ritenuta – responsabilità del per la mancata attivazione dei poteri di controllo Parte_1 da parte dell' . CP_3 A fronte della sua rilevata ammissibilità, è però necessario rilevare la sua infondatezza in punto di merito.
Non risulta, infatti dimostrato che il fosse tenuto ad effettuare una specifica Parte_1 ispezione volta a verificare la regolarità nella gestione delle procedure esecutive oggetto di disamina.
Non è versata in atti alcuna istanza di attivazione dei poteri rivolta nei confronti dell'organo dell'amministrazione sopra citato, nè pare essersi a cospetto della tesi secondo la quale l'ordinaria attività ispettiva avrebbe potuto impedire la genesi dei danni lamentati dall'originario attore.
In definitiva, la tesi in questione si profila del tutto astratta e priva di concreti addentellati, avuto riguardo non solo alla ordinaria attività ispettiva posta in essere, ma anche e soprattutto al fatto che non sussiste dimostrazione del fatto che se fosse stata avviata l'attività di controllo si sarebbe potuto scongiurare il danno lamentato dall' . CP_1
Motivo che conduce a disattendere la relativa richiesta di risarcimento del danno avanzato nei confronti del . Parte_1
In definitiva, la sentenza impugnata merita di essere annullata in ragione della inammissibilità della domanda avanzata nei confronti del per responsabilità del notaio Parte_1 ed omesso controllo da parte del giudice dell'esecuzione; la sentenza, va altresì modificata CP_2 con rigetto della domanda avanzata nei confronti del per omessa Parte_1 attivazione delle potestà ispettive.
I motivi della decisione, legati alle condotte attribuite a soggetto di difficile qualificazione in rapporto all'Amministrazione, nonché segnati da carenza di giurisprudenza in tema, suggeriscono di disporre tra le parti costituite in appello le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal con atto di citazione notificato il 16 novembre 2022 avverso Parte_1 la sentenza 1021/2022 depositata il 12 luglio 2022 resa dal Tribunale di Catanzaro, ogni diversa istanza e richiesta disattesa, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza dichiara inammissibile e rigetta, ai sensi di quanto in motivazione, la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti del;
Parte_1
2) dichiara integralmente compensate tra il e le Parte_1 Controparte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) dichiara non ripetibili le spese processuali tra e Controparte_1 Controparte_2 relativamente al secondo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Renda, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il e il notaio Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 63.917,00, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
condanna il e il notaio , in solido tra di loro, al pagamento in favore Parte_1 Controparte_2 dell'attore delle spese di lite, che si liquidano, in forza del DM 55/2014, in € 8.030,00, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge ed in € 786,00, a titolo di contributo unificato, il tutto da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1655/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.: PartitaIVA_2 indirizzo pec: , nei cui uffici in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, Email_1
n. 34, è domiciliata ope legis
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1 CodiceFiscale_1
LO (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe LO (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pietrapaola (CS), pec C.F._3
e Email_2 Email_3
Appellato
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_4
Appellato, contumace Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato gravame e previa riforma della Sentenza appellata:
1) previa declaratoria dell'attività del delegato quale “ausiliario” del Giudice, dichiarare
l'infondatezza della domanda, essendo il del tutto estraneo alla vicenda Parte_1 de qua, per i motivi esposti in narrativa;
2) in subordine, nel caso di conferma della qualificazione del delegato quale “sostituto” del
Giudice, dichiarare - in applicazione della legge n. 117/88 - il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione appellante, essendo unicamente competente per tale caso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con conseguente declaratoria dell'incompetenza funzionale del Tribunale di Catanzaro;
3) in ulteriore subordine, nel merito, accertare l'infondatezza della domanda avversaria in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata, essendo il del tutto estraneo alla Parte_1 vicenda de qua, per i motivi esposti in narrativa ed essendo la pretesa, assolutamente, sfornita di prova e sproporzionata rispetto al danno subito da controparte;
4) in via ulteriormente gradata, ridurne il quantum;
5) revocare la condanna alle spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi gradi del giudizio”.
Per l'appellato:
“1) Accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e pertanto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori costituiti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Controparte_1 Parte_1
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta
[...] del notaio delegato alla vendita dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Controparte_2
Castrovillari, in ragione dell'avvenuta sua appropriazione della somma di euro 63.917 versata a titolo di prezzo di aggiudicazione di due beni oggetto di espropriazione forzata e “stornata” dai fini istituzionali mediante numerosi assegni circolari emessi dal conto corrente personale del professionista, senza dunque consentire che si determinasse l'effetto traslativo dei beni esecutati.
A fondamento della invocata dichiarazione di responsabilità del , l' pose Parte_1 CP_1 sostanzialmente tre argomenti:
a) la qualità del Labonia di delegato del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Castrovillari ex art. 591 bis c.p.c. e il connesso rapporto di servizio con il
[...]
, con connessa operatività del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e Parte_1
28 Cost.;
b) l'omesso controllo del Giudice dell'Esecuzione;
c) l'inerte comportamento dell' presso il . Controparte_3 Parte_1
Si costituì in giudizio l'Amministrazione convenuta, ricostruendo analiticamente tutte le fasi delle procedure esecutive in esame e mettendo in evidenza il comportamento passivo dell' a fronte delle rituali comunicazioni operate in suo favore nonché dei provvedimenti CP_1 resi, mai impugnati: mise in rilievo che nella procedura n. 76/99 RGE l'attore aveva ricevuto comunicazione della possibilità di ottenere il trasferimento del bene e che tanto ancora lo autorizzava ad invocare l'emissione del connesso provvedimento.
Sulla scorta
- della negata configurazione di ogni danno,
- della rilevata inesistenza di rapporto organico rilevante ai sensi dell'art. 28 Cost. con il professionista,
- della inconfigurabilità di omesso controllo da parte del Giudice,
- della irrilevanza nella genesi del danno dalla attività dell' , Controparte_3 il invocò il rigetto della domanda, non prima di aver però contestato la misura Parte_1 dell'importo richiesto a titolo di danni.
L'Amministrazione convenuta, in ogni caso, chiese ed ottenne il differimento della prima udienza onde evocare in giudizio il notaio al fine di essere da costui garantito. CP_2 si costituì in giudizio negando la sussistenza dei danni subiti Controparte_2 dall' in ragione del suo perdurante diritto ad ottenere il trasferimento dei beni aggiudicati, CP_1 facendo altresì rilevare che nessun addebito avrebbe a potuto essere rivolto nei suoi confronti per l'omissione dei provvedimenti di trasferimento di competenza del Giudice.
Il mise in evidenza di avere agito come delegato del Giudice e sotto il suo CP_2 controllo, così negando ogni sua diretta responsabilità nell'occorso e facendo rilevare che la costituzione di parte civile dell' nel processo penale svolto a suo carico era stata ritirata;
CP_1 contestò anche la misura dell'importo dei danni richiesti.
Disattesa ogni richiesta di prova, venne fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il Gop del Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1021/2022 depositata il 12 luglio 2022, ha condannato il e il notaio in solido, al risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni subiti dall' nella misura di euro 63.917, oltre interessi sino al saldo, e delle spese CP_1 legali1.
A fondamento della sua decisione, il giudice di primo grado ha posto la qualità del notaio quale delegato del Tribunale (longa manus), così ritenendo quest'ultimo responsabile della sua condotta, con “concorrente responsabilità del giudice dell'esecuzione” per “carenza di controllo”, anche in ragione dell'ampio arco di tempo decorso dalla data di versamento delle somme sino alla data di revoca dell'incarico.
§2
Avverso la mai notificata decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, con atto di citazione notificato il 16 novembre 2022, ha proposto appello il . Parte_1
L'Amministrazione impugnante ha affidato la richiesta di rivisitazione della decisione gravata a tre motivi così rubricati (e sui quali più ampiamente, infra):
1.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 c.p.c.- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha qualificato l'attività del notaio quale sostituto;
2. - Inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva. Incompetenza funzionale
- Violazione e/o erronea applicazione della legge sulla “responsabilità civile dei magistrati” (Legge
Vassalli n. 117/1988);
3.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. nella parte in cui ritiene responsabile il sotto il profilo dell'insufficiente attività di verifica e di controllo ex. art. Parte_1
2049 c.c e 2043 c.c.; Si è costituito , facendo preliminarmente rilevare che la condotta del Controparte_1 professionista delegato alla vendita non aveva consentito “il raggiungimento e l'aggiudicazione definitiva dei beni per i quali erano state versate le somme”, mai restituite.
L'appellato ha poi resistito con dovizia di argomentazioni alle eccezioni sollevate ex adverso, ribadendo la qualità di “delegato” del notaio incaricato della vendita ex art. 591 bis c.p.c.
e dunque la natura organica della sua immedesimazione nel Ministero della Giustizia.
Ancora, l' ha denunciato la novità e dunque l'inammissibilità della eccezione in CP_1 punto di carenza di legittimazione passiva del , a fronte della ipotizzata Parte_1 responsabilità per culpa in vigilando del Giudice dell'Esecuzione; infine, ha ribadito la sussistenza della responsabilità del per mancata attivazione dei necessari controlli tramite Parte_1
. CP_3 non si è costituito in giudizio. Controparte_2
A seguito di rinvii d'ufficio, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'8 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note sostitutive e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali;
ha depositato anche memoria di replica. Controparte_1
§3
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di impugnazione e non costituitosi.
Il capo di decisione con il quale è stata disposta la condanna del al risarcimento CP_2 dei danni in favore dell'appellato – reso a fronte della sua chiamata in giudizio da parte del Parte_1
“a titolo di garanzia” – è divenuto intangibile.
§4
Ciò posto, viene in preliminare e dirimente rilievo il principio giurisprudenziale a mente del quale “il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma
1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega” (Cass. Civ. Sez. III, 25 settembre 2024 n. 25698).
Tanto valida la tesi sostenuta dall'Amministrazione impugnante in punto di difetto strutturale possibile accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti in rapporto all'attività delegata dal Giudice dell'esecuzione al professionista.
E se è pure vero che l'eccezione di carenza della titolarità del rapporto passivo è da considerare eccezione in senso proprio, come tale soggetta al regime delle preclusioni – con connessa novità della questione in appello ex art. 345 c.p.c. – è necessario osservare che nel caso di specie non viene in rilievo una quaestio facti ma la sussistenza di specifica norma attributiva della legittimazione passiva in capo alla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge L. 117/88.
Merita ricordare che “qualora la contestazione in ordine alla legittimazione passiva sia relativa, piuttosto, all'esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, alla fattispecie oggetto del giudizio, di una determinata normativa, non si configura alcuna idoneità della relativa statuizione al giudicato, in quanto l'applicabilità di una disciplina ad una fattispecie è attività qualificatoria di mero diritto cui ogni giudice è tenuto in forza del principio "iura novit curia", da cui è estranea ogni delibazione sul merito del rapporto dedotto in giudizio, questa sola suscettibile di passare in cosa giudicata” (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza n. 20086 del 18/07/2025).
Non si è dunque a cospetto di difetto di titolarità in fatto della posizione giuridica passiva, bensì di domanda inammissibile nei termini formulati, comportanti l'applicazione della normativa dettata dalla Legge 117/88 e la titolarità del rapporto passivo in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ne discende che la domanda proposta verso il , in difetto di Parte_1 specifica norma applicabile, è da ritenere inammissibile.
E tanto vale ad assorbire ogni questione in tema, apparendo altresì palese che l'addebito mosso in punto di omesso controllo da parte del Giudice dell'Esecuzione si risolve anch'esso in questione afferente alla Legge 117/1988.
§5
Degna di valutazione in punto di merito si profila, di contro, la domanda in relazione alla invocata – e ritenuta – responsabilità del per la mancata attivazione dei poteri di controllo Parte_1 da parte dell' . CP_3 A fronte della sua rilevata ammissibilità, è però necessario rilevare la sua infondatezza in punto di merito.
Non risulta, infatti dimostrato che il fosse tenuto ad effettuare una specifica Parte_1 ispezione volta a verificare la regolarità nella gestione delle procedure esecutive oggetto di disamina.
Non è versata in atti alcuna istanza di attivazione dei poteri rivolta nei confronti dell'organo dell'amministrazione sopra citato, nè pare essersi a cospetto della tesi secondo la quale l'ordinaria attività ispettiva avrebbe potuto impedire la genesi dei danni lamentati dall'originario attore.
In definitiva, la tesi in questione si profila del tutto astratta e priva di concreti addentellati, avuto riguardo non solo alla ordinaria attività ispettiva posta in essere, ma anche e soprattutto al fatto che non sussiste dimostrazione del fatto che se fosse stata avviata l'attività di controllo si sarebbe potuto scongiurare il danno lamentato dall' . CP_1
Motivo che conduce a disattendere la relativa richiesta di risarcimento del danno avanzato nei confronti del . Parte_1
In definitiva, la sentenza impugnata merita di essere annullata in ragione della inammissibilità della domanda avanzata nei confronti del per responsabilità del notaio Parte_1 ed omesso controllo da parte del giudice dell'esecuzione; la sentenza, va altresì modificata CP_2 con rigetto della domanda avanzata nei confronti del per omessa Parte_1 attivazione delle potestà ispettive.
I motivi della decisione, legati alle condotte attribuite a soggetto di difficile qualificazione in rapporto all'Amministrazione, nonché segnati da carenza di giurisprudenza in tema, suggeriscono di disporre tra le parti costituite in appello le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal con atto di citazione notificato il 16 novembre 2022 avverso Parte_1 la sentenza 1021/2022 depositata il 12 luglio 2022 resa dal Tribunale di Catanzaro, ogni diversa istanza e richiesta disattesa, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza dichiara inammissibile e rigetta, ai sensi di quanto in motivazione, la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti del;
Parte_1
2) dichiara integralmente compensate tra il e le Parte_1 Controparte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio;
3) dichiara non ripetibili le spese processuali tra e Controparte_1 Controparte_2 relativamente al secondo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Renda, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il e il notaio Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 63.917,00, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
condanna il e il notaio , in solido tra di loro, al pagamento in favore Parte_1 Controparte_2 dell'attore delle spese di lite, che si liquidano, in forza del DM 55/2014, in € 8.030,00, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge ed in € 786,00, a titolo di contributo unificato, il tutto da distrarsi a favore del procuratore costituito”.