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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 518/2024, promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BANDINU GIULIANA DIANA, elettivamente domiciliata nel VIALE ALDO MORO
N. 78, OLBIA presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto CP_1 dalle parti in Siniscola il 08.09.2001 (Atto n. 9, P. 1), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
confermarsi le condizioni della separazione nei termini di cui al decreto di omologa 564/2023, emesso nell'ambito della causa civile n. 254/2023 R.G. La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio in Siniscola il 08.09.2001
Per_ (Atto n. 9 P. 1) con;
che da tale unione sono nati due figli: (nata il CP_1
07.02.2002) e (nato il [...]); che con decreto del 25.05.2023 il Tribunale di Per_2
Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate, ovvero: “1. affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre;
2. assegnazione della casa familiare alla signora 3. libertà del padre di poter visitare il figlio Pt_1
ogni volta che lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e lo stato di salute del minore;
4. assunzione di impegno del sig. a seguire un percorso di sostegno CP_1
alla genitorialità al fine di riprendere un rapporto con i figli;
5. obbligo del sig. di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante l'erogazione di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie”; che la figlia maggiorenne non è ancora economicamente indipendente;
che la separazione tra i coniugi dura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 25.05.2023 e non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di ripresa della convivenza;
che la ricorrente intende chiedere lo scioglimento del matrimonio riconfermando le condizioni concordate in sede di separazione.
Il convenuto è rimasto contumace.
Sentiti la sig.ra e il figlio minore all'udienza del 26 novembre 2024 Pt_1 Per_2
la ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e ha chiesto trattenersi la causa in decisione, rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di . CP_1
La domanda volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Come risulta dai documenti depositati, tramite decreto del 25.05.2023, il
Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi. Dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi e, come dichiarato dalla sig.ra da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati. Pt_1
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L.
898/1970.
Pag. 2 di 6 Per quanto concerne il figlio minore il Collegio ritiene debba essere Per_2 disposto l'affidamento a entrambi i genitori, come richiesto dalla parte ricorrente.
Come è noto, l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass., 2.12.2010, n. 24526;
Cass., 18.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato motivi idonei a derogare alla regola dell'affidamento condiviso. Di conseguenza, dev'essere stabilito l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di che continuerà ad abitare con la madre. Per_2
Per l'effetto va accolta anche la domanda di parte ricorrente volta a ottenere l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
Per quanto concerne le modalità di visita del figlio minore, si rileva che dall'audizione di quest'ultimo davanti al Tribunale il 26.11.2024 è emersa una situazione di assenza di comunicazione con il padre. Sentito dal giudice, infatti ha Per_2
dichiarato: “Non vedo, né sento mio padre;
non lo vedo da gennaio 2023, lui non si è fatto più sentire, ma nemmeno io lo voglio vedere. Non lo sento nemmeno telefonicamente. Non c'era un rapporto vero già dal 2020, lui aveva problemi con l'alcool, c'erano molti litigi e urla per cui con il tempo il rapporto si è perso. È capitato diverse volte che urlasse anche contro di me. Mi piace giocare a calcio anche se non sono in una squadra. So che mio padre abita a Torpè da mia nonna, ma io non ci sono andato proprio per non vederlo. Sento mia nonna paterna per telefono ogni tanto. La situazione in cui mi trovo ora mi va bene, non c'è niente che vorrei cambiare.”.
La mancanza di rapporti tra padre e figli è stata confermata anche dalla sig.ra sentita all'udienza del 29.10.2024. Pt_1
Pag. 3 di 6 Considerata l'età di e il suo atteggiamento di chiusura nei confronti del Per_2
padre, si ritiene che il sig. possa vedere e tenere con sé il minore ogni volta che il CP_1
ragazzo vorrà.
Stante la conflittualità tra i genitori e tra il padre e i figli, il Collegio ritiene che i
Servizi Sociali del Comune di Siniscola debbano attivare un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di favorire la ripresa del rapporto con il sig. CP_1
Per quanto concerne le questioni economiche, va evidenziato che, secondo quanto dichiarato dalla signora la medesima percepisce dal comune la somma mensile Pt_1 di € 444,44 per l'assistenza al padre malato e, in via esclusiva, l'assegno unico pari a €
189,00. Dalla documentazione depositata, risulta che nell'anno 2022, la signora Pt_1 ha percepito il reddito di € 2.312,74. La stessa ha dichiarato che il sig. svolge CP_1
attività lavorativa nell'edilizia.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Pag. 4 di 6 Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi – si ritiene che debba essere confermato a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni
Per_ figlio, considerato che non è economicamente indipendente essendo alla ricerca di un lavoro) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Siniscola
l'08.09.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 al n. 9 Parte
I del comune di Siniscola e ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
- dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore che Per_2
continuerà a vivere con la madre;
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che CP_1
vorrà; Per_2
- dispone che i Servizi Sociali del comune di Siniscola attivino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore di al fine di favorire la ripresa del CP_1
rapporto con il figlio e segnalino agli organi competenti eventuali situazioni di disagio del minore;
- pone a carico di a titolo di mantenimento dei figli la somma CP_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi a favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie assunte nell'interesse dei figli;
- condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite che liquida in CP_1
€ 2.038,20, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 518/2024, promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BANDINU GIULIANA DIANA, elettivamente domiciliata nel VIALE ALDO MORO
N. 78, OLBIA presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto CP_1 dalle parti in Siniscola il 08.09.2001 (Atto n. 9, P. 1), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
confermarsi le condizioni della separazione nei termini di cui al decreto di omologa 564/2023, emesso nell'ambito della causa civile n. 254/2023 R.G. La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio in Siniscola il 08.09.2001
Per_ (Atto n. 9 P. 1) con;
che da tale unione sono nati due figli: (nata il CP_1
07.02.2002) e (nato il [...]); che con decreto del 25.05.2023 il Tribunale di Per_2
Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate, ovvero: “1. affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre;
2. assegnazione della casa familiare alla signora 3. libertà del padre di poter visitare il figlio Pt_1
ogni volta che lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e lo stato di salute del minore;
4. assunzione di impegno del sig. a seguire un percorso di sostegno CP_1
alla genitorialità al fine di riprendere un rapporto con i figli;
5. obbligo del sig. di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli mediante l'erogazione di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie”; che la figlia maggiorenne non è ancora economicamente indipendente;
che la separazione tra i coniugi dura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 25.05.2023 e non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di ripresa della convivenza;
che la ricorrente intende chiedere lo scioglimento del matrimonio riconfermando le condizioni concordate in sede di separazione.
Il convenuto è rimasto contumace.
Sentiti la sig.ra e il figlio minore all'udienza del 26 novembre 2024 Pt_1 Per_2
la ricorrente ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e ha chiesto trattenersi la causa in decisione, rinunciando ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di . CP_1
La domanda volta a dichiarare lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Come risulta dai documenti depositati, tramite decreto del 25.05.2023, il
Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi. Dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi e, come dichiarato dalla sig.ra da allora i coniugi hanno sempre vissuto separati. Pt_1
Pertanto, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) L.
898/1970.
Pag. 2 di 6 Per quanto concerne il figlio minore il Collegio ritiene debba essere Per_2 disposto l'affidamento a entrambi i genitori, come richiesto dalla parte ricorrente.
Come è noto, l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass., 2.12.2010, n. 24526;
Cass., 18.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato motivi idonei a derogare alla regola dell'affidamento condiviso. Di conseguenza, dev'essere stabilito l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di che continuerà ad abitare con la madre. Per_2
Per l'effetto va accolta anche la domanda di parte ricorrente volta a ottenere l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
Per quanto concerne le modalità di visita del figlio minore, si rileva che dall'audizione di quest'ultimo davanti al Tribunale il 26.11.2024 è emersa una situazione di assenza di comunicazione con il padre. Sentito dal giudice, infatti ha Per_2
dichiarato: “Non vedo, né sento mio padre;
non lo vedo da gennaio 2023, lui non si è fatto più sentire, ma nemmeno io lo voglio vedere. Non lo sento nemmeno telefonicamente. Non c'era un rapporto vero già dal 2020, lui aveva problemi con l'alcool, c'erano molti litigi e urla per cui con il tempo il rapporto si è perso. È capitato diverse volte che urlasse anche contro di me. Mi piace giocare a calcio anche se non sono in una squadra. So che mio padre abita a Torpè da mia nonna, ma io non ci sono andato proprio per non vederlo. Sento mia nonna paterna per telefono ogni tanto. La situazione in cui mi trovo ora mi va bene, non c'è niente che vorrei cambiare.”.
La mancanza di rapporti tra padre e figli è stata confermata anche dalla sig.ra sentita all'udienza del 29.10.2024. Pt_1
Pag. 3 di 6 Considerata l'età di e il suo atteggiamento di chiusura nei confronti del Per_2
padre, si ritiene che il sig. possa vedere e tenere con sé il minore ogni volta che il CP_1
ragazzo vorrà.
Stante la conflittualità tra i genitori e tra il padre e i figli, il Collegio ritiene che i
Servizi Sociali del Comune di Siniscola debbano attivare un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di favorire la ripresa del rapporto con il sig. CP_1
Per quanto concerne le questioni economiche, va evidenziato che, secondo quanto dichiarato dalla signora la medesima percepisce dal comune la somma mensile Pt_1 di € 444,44 per l'assistenza al padre malato e, in via esclusiva, l'assegno unico pari a €
189,00. Dalla documentazione depositata, risulta che nell'anno 2022, la signora Pt_1 ha percepito il reddito di € 2.312,74. La stessa ha dichiarato che il sig. svolge CP_1
attività lavorativa nell'edilizia.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Pag. 4 di 6 Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi – si ritiene che debba essere confermato a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni
Per_ figlio, considerato che non è economicamente indipendente essendo alla ricerca di un lavoro) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Siniscola
l'08.09.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 al n. 9 Parte
I del comune di Siniscola e ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
- dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore che Per_2
continuerà a vivere con la madre;
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che CP_1
vorrà; Per_2
- dispone che i Servizi Sociali del comune di Siniscola attivino un percorso di sostegno alla genitorialità a favore di al fine di favorire la ripresa del CP_1
rapporto con il figlio e segnalino agli organi competenti eventuali situazioni di disagio del minore;
- pone a carico di a titolo di mantenimento dei figli la somma CP_1 mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi a favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie assunte nell'interesse dei figli;
- condanna a corrispondere all'Erario le spese di lite che liquida in CP_1
€ 2.038,20, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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