Versione
13 ottobre 1982
13 ottobre 1982
Art. 22.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.
Giurisprudenza • 12
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 20/03/2026, n. 1015Provvedimento: […] NO Dettori; MOTIVAZIONI Considerato che l'attività di vigilanza presso i cantieri pubblici può ritenersi di natura attiva in quanto si esplica tramite guardie particolari giurate (cfr. art. 22 della legge n. 646 del 1982) il cui impiego è subordinato al rilascio della prescritta autorizzazione ex art. 134 TULPS in capo all'istituto di vigilanza; Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare e di fissare la relativa udienza di merito il 1° ottobre 2026;Leggi di più...
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