Articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 ottobre 1982
Art. 22.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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