Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione m0onocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 317/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Leonardo Andriulo Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Esposito Controparte_1
-resistente-
-
Le parti precisavano le conclusioni come note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la chiedendo in via Parte_1 Controparte_1
principale la liberazione dall'ipoteca iscritta in data 30/7/2009 per euro 340.000,00 del locale di sua proprietà ubicato in Sava e censito in catasto al foglio n. 26 particella 566 sub 15.In via subordinata chiedendo la riduzione della somma garantita da ipoteca.Fondava entrambe le domande sull'assunto che il debito garantito, sorto a seguito di mutuo fondiario nel quale si era costituito terzo datore di ipoteca, era stato parzialmente estinto, residuando la somma di euro 86.427,13 a credito della e che l'altro bene CP_1
su cui era iscritta ipoteca era sufficiente a garantire la soddisfazione del credito residuo della CP_2
costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della Controparte_1
1
cioè sul fatto che il credito garantito dall'ipoteca iscritta dalla resistente su locale di sua proprietà si CP_1
sarebbe ridotto e che ciò giustificherebbe in via principale la liberazione del suo immobile dalla garanzia ed in subordine la riduzione della somma iscritta.A sostegno del proprio assunto l'attore invoca l'applicazione dell'art. 39 del D.Lgs. n. 385/1993.Tale norma, per quanto qui interessa, prevede due distinte facoltà del debitore, in caso di mutuo fondiario garantito da ipoteca.La prima ha ad oggetto il diritto di chiedere la proporzionale riduzione della somma garantita dall'ipoteca per effetto della parziale estinzione del debito.La seconda ha ad oggetto il diritto di chiedere la restrizione dell'ipoteca, ossia la liberazione di uno o più immobili dalla garanzia, quando risulti che i rimanenti beni vincolati costituiscono una sufficiente garanzia.Nella specie occorre evidenziare che il ricorrente si costituì terzo datore di ipoteca, concedendo la garanzia reale sull' immobile di sua proprietà innanzi descritto, nel contratto rogato per atto pubblico del
24/7/2009 in virtù del quale la Banca resistente concesse alla un mutuo di euro Parte_2
170.000,00.Successivamente fu rogato, in data 23/5/2023, atto pubblico di accollo del mutuo da parte della con variazione della durata del prestito, esteso ad ulteriori 180 rate mensili, e del Parte_3
tasso, determinato in misura fissa del 5%.L'atto pubblico del 23/5/2023 non conteneva, invece, alcuna modifica delle garanzia ipotecaria, anzi prevedeva espressamente (rif. clausola n. 8) che esso non costituiva novazione di tutti gli altri patti diversi da quelli da esso esplicitamente modificati.Per effetto delle pattuizioni contenute nel mutuo originario del 24/7/2009 a fronte della concessione di un finanziamento di euro 170.000,00 fu prevista la concessione di una garanzia ipotecaria per il doppio del capitale erogato,
considerando gli interessi corrispettivi e quelli di mora nel caso di ritardo nel pagamento.La pattuizione che prevedeva la concessione di garanzia ipotecaria per il doppio della sorte capitale del finanziamento, come innanzi rilevato, non ha subito alcuna modifica per effetto del successivo atto di accollo del
23/5/2023.Orbene, alla data del 28/4/2025 residuava un debito di euro 83.636,72, secondo attestazione rilasciata dalla resistente.Di tale importo non meno di euro 70.000 devono considerarsi sorte capitale residua ancora da restituire alla data di aprile 2025.Ciò è quanto può desumersi dall'atto di accollo in data
23/5/2023 in cui le parti costituite, e quindi anche il firmatario dell'atto, riconoscono che a Parte_1
quella data il debito residuo è di oltre euro 82.000,00 per sorte capitale, e dal piano di ammortamento ad esso allegato da cui risultano gli importi delle rate a scadere, suddivise per quota capitale e quota interessi.Dalla sommatoria dei singoli ratei mensili della sola quota capitale delle rate scadute, dall'atto del
2 23/5/2023 e fino all'aprile 2025, può determinarsi l'ulteriore restituzione, per sola sorte capitale del prestito, di circa ulteriori euro 12.000,00.Ne consegue un debito residuo di almeno euro 70.000,00 per sorte capitale e deve ritenersi che la Banca mutuante, secondo le pattuizioni contenute nell'atto pubblico del 24/7/2009, conservi il diritto a mantenere la garanzia ipotecaria sull'importo di euro 140.000,00,
corrispondente al doppio della sorte capitale residua del proprio credito, secondo il consenso prestato dal
, quale terzo datore di ipoteca, con la sottoscrizione del contratto di mutuo..L'importo residuo Parte_4
della garanzia reale spettante alla banca non è certamente coperto dal solo immobile censito in catasto al foglio n. 11 particella n. 304 sub 1.La perizia di parte prodotta dal ricorrente non è sufficiente a dimostrare il valore di tale immobile in quanto la stessa non ha valore probatorio (in tal senso Cass. civ. n. 5667/2025),
considerato anche il contegno processuale della che ha contestato il contenuto della perizia CP_1
stessa.Ad inficiare le asserzioni del perito di parte del ricorrente vi è la stessa descrizione dell'immobile, ora in proprietà di che ne evidenzia lo stato di totale fatiscenza, sia dal punto di vista Parte_3
manutentivo che statico.Tale situazione di fatto rende assolutamente inappetibile detto bene nel mercato dei siti industriali, attesi i prevedibili ingentissimi costi per renderlo fruibile secondo la sua destinazione indusriale.Costi che ben difficilmente potrebbero attirare possibili acquirenti, ove escussa la garanzia ipotecaria, considerata l'ubicazione dell'immobile in un piccolo centro con limitate possibilità di sviluppo industriale.Peraltro, il valore assegnato a detto immobile dal perito di parte del ricorrente (euro
127.000,00), oltre ad essere privo di riscontri probatori ed in conflitto con la descriziomne fattane dallo stesso perito, è sicuramente insufficiente a garantire la residua somma, di almeno euro 140.000,00, nel rispetto della proporzione tra capitale e garanzia reale pattuita nel mutuo del 27/4/2009.Ricorre, invece, il diritto del ricorrente di vedersi ridurre la somma garantita dall'ipoteca concessa sul suo immobile, per effetto della riduzione del debito garantito a seguito dei pagamenti effettuati a favore della CP_1
resistente fino ad aprile 2025.Riduzione che da originari euro 340.000,00 può essere concessa nei limiti dell'importo attuale di euro 140.000,00 essendo intervenuta l'estinzione del debito originario per oltre il quinto, come previsto dall'art. 39 TUB.Alla soccombenza della segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla CP_1
rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate e distratte come da separato dispositivo considerando i minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del presente giudizio attraverso atti difensivi sostanzialmente ripetitivi delle medesime limitate questioni in fatto e diritto.Non vi è luogo a liquidate compensi di mediazione in quanto il documento n. 5, indicato
3 nell'indice di cui al ricorso, non risulta presente tra gli allegati al ricorso stesso nel fascicolo telematico di parte del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande proposte da riduce Parte_1
all'importo di euro 140.000,00 la garanzia reale costituita da ipoteca iscritta in data
30/7/2009 con i nn. 20804-5691 a favore di Banco di Napoli s.p.a., ora Controparte_1
e contro su locale in Sava censito al foglio n. 26 particella
[...] Parte_1
n. 566 sub 15;
2) Ordina al Direttore dell'Agenzia Delle Entrate di Taranto servizi immobiliari le conseguenti annotazioni della presente sentenza a margine della iscrizione ipotecaria di cui al precedente n. 1 del presente dispositivo;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 7052,00 per compensi, oltre IVA,
CAP e rimborso spese generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Leonardo
Andriulo dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 11/6/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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