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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 12930 dell'anno 2020 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
(avv. GAROFANO ALDO );
[...]
CONTRO
(avv. GENTILE ENRICO ) Controparte_1
(avv. PENNINO DIEGO ) Controparte_2 CP_3
(avv. FANZONE GIANDUILIO MARIA );
[...]
Si da atto che sono presenti l'avv. GAROFANO ALDO per , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_5
l'avv. Ippolito sostituzione dell'avv. GENTILE ENRICO per
[...]
N.Q. l'avv. PENNINO DIEGO per Controparte_1 CP_2
, l'avv. FANZONE GIANDUILIO MARIA per
[...] CP_3
. I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si
[...]
riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12930 dell'anno 2020 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in VIA FILIPPO CORDOVA, 9 PALERMO,
presso l'Avv. GAROFANO ALDO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
CATANIA 5 PALERMO, presso l'Avv. GENTILE ENRICO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
elettivamente domiciliata in VIA LA Controparte_2
FARINA,13/C 90141 PALERMO, presso l'Avv. PENNINO DIEGO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. L. Controparte_3
FIORANI VIA STESICORO N.11 TERMINI IMERESE, presso l'Avv.
2 FANZONE GIANDUILIO MARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, tutti congiunti della IG.ra , hanno citato in giudizio Persona_1 [...]
, e la nella CP_3 Controparte_2 Controparte_1
qualità di Impresa deIGnata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo
di Garanzia per le Vittime della strada, ed hanno chiesto la loro solidale condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni mortali subite dal proprio congiunto a seguito di un sinistro stradale.
Più precisamente gli attori esponevano:
- che in data 24 Settembre 2016, alle ore 18,00 circa in Palermo, la
IG.ra , si trovava ferma sul marciapiede limitrofo alla via Persona_1
Saverio Pintabona fra i numeri civici 4 e 6 intenta a conversare con la amica IG.ra ; Parte_6
- che in tale frangente veniva violentemente attinta in corrispondenza degli arti inferiori dalla autovettura Peugeot tg BM452HS di proprietà
della IG.ra e condotta da il quale Controparte_2 Controparte_3
perdeva il controllo del veicolo investendo con la parte anteriore la IG.ra che, per effetto dell'urto, rovinava al suolo;
Per_1
3 - che la donna veniva immediatamente trasportata, con ambulanza,
presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri la Ferla di
Palermo ove veniva diagnostica la frattura scomposta del femore destro;
- che in data 30 settembre veniva disposto intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi e si evinceva la complessità del quadro ortopedico caratterizzato dalla frattura sovracondiloidea del femore destro;
- che in data 8 ottobre 2016 veniva dimessa con prescrizione di terapia
antibiotica cui la paziente si atteneva;
- che nei giorni seguenti alla dimissione accusava disturbi all'arto inferiore destro che appariva tumefatto e dolente e, per questo,
effettuava diversi accessi al pronto soccorso;
- che in seguito a complicanze insorte nel periodo post operatorio si rendevano necessari ulteriori accessi presso la stessa struttura con aggravamento progressivo del quadro clinico (edema dell'arto inferiore,
sospetta embolia polmonare, accorciamento e extraruotamento dell'arto,
presenza di una soluzione di continuo a livello della superficie del ginocchio in regione postero mediale del cavo popliteo, drenante materiale siero purulento che imponevano il ricovero presso la divisione di medicina II dell'Ospedale Civico;
- che in data 7 Dicembre 2016 la IG. ra veniva sottoposta ad Per_1
intervento per sospetta osteomielite in sede di frattura;
- che nel corso dell'intervento veniva riscontrato un vasto ematoma in
4 sede di focolaio di frattura e quindi venivano allertati i chirurghi vascolari per emorragia da aneursisma dell'arteria femorale;
-che quindi veniva trasferita presso la prima rianimazione con diagnosi di shok settico;
- che dato il peggioramento del quadro clinico in data 20 gennaio 2017 si rendeva necessaria la amputazione dell'arto destro;
- che dato l'ulteriore aggravamento veniva disposto il trasferimento al reparto UTIR ove in data 20 aprile la IG.ra decedeva per arresto Per_1
cardiaco.
Alla luce dei fatti narrati gli attori ritenevano responsabile della morte
Co della loro congiunta il conducente del veicolo investitore
[...]
e dunque anche la proprietaria nonché la CP_3 Controparte_2
nella qualità di Impresa deIGnata alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la ricorrenza della ipotesi prevista dall'art. 283 lettera B del codice delle assicurazioni, dato che il veicolo investitore era sprovvisto di garanzia assicurativa.
Chiedevano pertanto di accertare e dichiarare la responsabilità del Sig.
nella causazione dell'evento di danno per cui è causa Controparte_3
e di “(…) condannare il medesimo in solido con e la Controparte_2
in qualità di Impresa deIGnata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Sicilia,in
persona del legale rappresentante pro-tempore,a risarcire i danni di
qualsivoglia natura, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti,”iure
proprio” e Iure hereditatis”, arrecati ai Sigg.ri Parte_1
5 (Palermo 1.5.1935-MARITO), (Palermo 8.5.1969 Parte_2
FIGLIA) , (Palermo 2.12.1970-FIGLIO), Parte_3 Parte_4
(Palermo 13.5.1974-FIGLIO), (Palermo
[...] Parte_5
19.7.1978-FIGLIO), e (Palermo 8.10.1982-FIGLIA), tutti Parte_5
IN PROPRIO ed in qualità di e prossimi congiunti della Parte_7
compianta (nata a [...] il [...],deceduta in Persona_1
Palermo il 28.4.2017), danni qui di seguito elencati:
a) Euro 261.900,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di , marito convivente della de cuius;
Persona_2
b) Euro 261.900,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale, in
favore di ,figlia convivente della de cuius;
Persona_3
c) Euro 180.000,00, ”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di , figlia non convivente della de cuius;
Controparte_4
d) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di , figlio non convivente della de cuius;
Persona_4
e) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di figlio non convivente della de cuius;
Persona_5
f) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale, in
favore di , figlio non convivente della de cuius;
Persona_6
g) Euro 106.882,75,“iure hereditatis” in favore degli eredi pro-quota, anche
a titolo di danno biologico terminale e danno morale terminale patito dalla
de cuius per il periodo dal sinistro al decesso;
h) Euro 5.000,00 , in favore degli eredi pro-quota a titolo di spese funerarie
,o quelle maggiori o minori somme accertande in corso di causa, calcolata la
intercorsa svalutazione monetaria e gli interessi di legge. Vinte le spese di
6 causa con distrazione a favore del procuratore costituito.”
Si costituiva in giudizio la nella qualità di Controparte_1
Impresa deIGnata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della strada, contestando la pretesa risarcitoria degli attori sia riguardo all'an sia al quantum debeatur e ne chiedeva il rigetto.
Si costituivano in giudizio anche il conducente del veicolo sprovvisto di garanzia assicurativa, IG. , e la proprietaria del suddetto veicolo, CP_3
IG.ra , i quali negavano che il veicolo indicato in atto di Controparte_2
citazione, la Peugeot tg BM452HS, fosse rimasto coinvolto nel sinistro,
esponendo che la vettura era ferma da parecchio tempo e sostanzialmente in disuso.
La causa, istruita attraverso prova per testi, interrogatorio formale del
[...]
, e CTU medico legale, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione CP_3
tramite proposta ex art. 185 bis c.p.c. alla quale (solo) gli attori non avevano aderito, veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa occorre subito dire che la domanda non può essere accolta essendo mancata la prova che i fatti si siano svolti come narrato in citazione e che il veicolo investitore fosse la Peugeot tg
BM452HS.
A tal proposito basti constatare che nessuno dei testi escussi è stato in grado di identificare con certezza tanto la macchina investitrice quanto il guidatore sebbene tutti concordino sul fatto che dopo l'incidente la macchina non si diede alla fuga.
I testi e (e quest'ultimo non ha nemmeno assistito Tes_1 Tes_2
direttamente al sinistro) hanno visto una non meglio identificata
7 “macchina grigia” ferma sul marciapiedi e la IGnora in terra. Per_1
Il teste ha invece riferito per quel che qui rileva: Tes_3
“ (…) la IGnora stava parlando con una IGnora più anziana Per_1
quando all'improvviso è arrivata una vettura grigia che è salita sul
marciapiedi dove le due donne stavano parlando.
La IGnora è riuscita a spingere via la IGnora che ha evitato Per_1 Pt_6
lo scontro, ma la macchina l'ha investita.
Ho visto la scena direttamente, stavo fumando davanti al panificio
attendendo un mio parente.
Subito sono entrata nel panificio e chiedere soccorsi ed a prendere acqua,
ho anche annotato il numero di targa della macchina che ho dato ad una
delle figlie della IGnora (almeno credo che fossero le figlie). Per_1
Non ho neanche capito chi fosse l'investitore perché c'era grande
confusione e molte persone sono accorse.
Ho lasciato la IGnora che era a terra e gridava, non saprei dire Per_1
dove fosse ferita, io sono andata via perché altri la stavano soccorrendo ed
avevano chiamato l'ambulanza. (…)
Non so spiegare perché questa macchina è salita velocemente sul
marciapiede, non c'erano altre macchine e non ci sono stati altri urti.
La macchina è salita sul marciapiede sterzando verso sinistra”.
Pertanto il teste, pur avendo visto tutta la scena del sinistro, non è stata in grado di individuare il guidatore della vettura che, a suo dire, era confuso tra la gente accorsa a prestare soccorso alla IG.ra , e Per_1
tuttavia avrebbe annotato la targa della vettura per consegnarla ad una delle figlie salvo poi andare subito via mentre la povera vittima era ancora
8 a terra ferita che gridava per il dolore in attesa dell'ambulanza.
Tale ricostruzione non convince e non sembra attendibile.
Appare infatti illogico che nel contesto di un grave incidente con la vettura investitrice certamente ancora sul posto (nessuno teste, e nemmeno gli attori in citazione hanno riferito che il conducente si sia allontanato dal luogo dell'incidente con o senza veicolo), un testimone di passaggio abbia ritenuto necessario fornire il numero di targa della vettura investitrice ad una delle figlie della vittima che erano già sui luoghi e che, certamente, non avevano alcuna difficoltà ad individuare la macchina responsabile del sinistro.
La testimonianza della è poco attendibile perché l'annotazione Tes_3
del numero di targa da parte di un terzo estraneo alla vicenda con la consegna ad un familiare dell'interessato, appare una cautela del tutto superflua quando non vi sono problemi di identificazione di un veicolo investitore fermo sul luogo del sinistro, tanto più che i parenti della vittima erano già sul posto (la teste ha detto di aver consegnato il numero di targa ad una delle figlie ) e mentre la vittima era ancora a terra.
Ma c'è di più.
Nella missiva di messa in mora datata 31.10.2016 (in atti) gli attori descrivono una dinamica del sinistro completamente diversa -facendo riferimento ad una manovra di retromarcia del veicolo investitore -
rispetto a quanto prospettato in citazione.
Inoltre appare francamente inspiegabile che il nome del conducente del veicolo sia rimasto “coperto” sino all'instaurazione del presente giudizio anche nelle lettere di messa in mora in cui non è stato mai menzionato il
9 e che non vi sia stata alcuna denunzia all'autorità nei suoi CP_3
riguardi, pur nell'evidenza della gravità dell'incidente e delle sue conseguenze dalle quali sarebbe poi direttamente derivata, secondo gli attori, la morte della IGnora . Per_1
Va ancora detto che il convenuto ha fermamente contestato il CP_3
verificarsi del sinistro come fatto storico in sé, negando di aver mai avuto alcun incidente con la Peugeot tg BM452HS di proprietà della IG.ra che, all'epoca del sinistro, non era nemmeno marciante Controparte_2
e per questo priva di assicurazione.
Ora, sebbene tutti questi elementi separatamente non appaiono decisivi,
essi unitariamente considerati dipingono un quadro decisamente opaco che fanno fortemente dubitare della effettiva presenza del e della CP_3
Peugeot tg BM452HS sulla scena del sinistro.
Nessun testimone ha identificato il guidatore né la macchina, indicata da tutti genericamente come una “macchina grigia”, mentre l'unico teste che ha annotato la targa (cautela come detto singolare e certamente superflua date le circostanze) potrebbe in teoria aver annotato un numero di targa sbagliato corrispondente a quello della Peugeot dei convenuti, ma non quello del veicolo realmente responsabile.
In questo quadro di obiettiva incertezza la parte attrice ha anche autonomamente rinunciato ad ascoltare il teste che era Parte_6
stata coinvolta anch'essa nel sinistro pur non riportando conseguenze e che, forse, meglio degli altri testi, avrebbe potuto chiarire i fatti.
Va poi considerato che, come nel caso di specie, quando si verte in tema di risarcimento a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada
10 per i sinistri causati da veicoli privi di copertura assicurativa, va tenuta ben presente la funzione sociale dell'istituto che prevede riparto degli oneri risarcitori a carico di tutta la collettività.
Ciò determina e necessita una più rigorosa verifica delle richieste risarcitorie che, per loro intrinseca natura, maggiormente si prestano a possibili intenti fraudolenti.
In conclusione vista la mancanza di solide prove che dimostrino (i)
l'esistenza e responsabilità del veicolo investitore, (ii) il nesso causale tra la condotta di quest'ultimo ed il danno e (iii) una ricostruzione ineccepibile della dinamica dei fatti, la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi parametrati al valore della causa per come stabilito dagli stessi attori (euro
1.355.682,75) anche in ragione della loro mancata adesione alla proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. che, se accolta, sarebbe stata maggiormente favorevole data la prevista compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta tutte le domande attoree, e condanna , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e al pagamento delle Parte_5 Parte_5
spese di lite, che liquida in complessivi euro 18.977,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. oltre al rimborso delle spese forfetarie in favore di ciascuno dei convenuti: N.Q, e Controparte_1 Controparte_2
11 . Controparte_3
Pone definitivamente a carico degli stessi attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/09/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
12
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 12930 dell'anno 2020 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
(avv. GAROFANO ALDO );
[...]
CONTRO
(avv. GENTILE ENRICO ) Controparte_1
(avv. PENNINO DIEGO ) Controparte_2 CP_3
(avv. FANZONE GIANDUILIO MARIA );
[...]
Si da atto che sono presenti l'avv. GAROFANO ALDO per , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_5
l'avv. Ippolito sostituzione dell'avv. GENTILE ENRICO per
[...]
N.Q. l'avv. PENNINO DIEGO per Controparte_1 CP_2
, l'avv. FANZONE GIANDUILIO MARIA per
[...] CP_3
. I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si
[...]
riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12930 dell'anno 2020 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in VIA FILIPPO CORDOVA, 9 PALERMO,
presso l'Avv. GAROFANO ALDO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
CATANIA 5 PALERMO, presso l'Avv. GENTILE ENRICO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
elettivamente domiciliata in VIA LA Controparte_2
FARINA,13/C 90141 PALERMO, presso l'Avv. PENNINO DIEGO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. L. Controparte_3
FIORANI VIA STESICORO N.11 TERMINI IMERESE, presso l'Avv.
2 FANZONE GIANDUILIO MARIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, tutti congiunti della IG.ra , hanno citato in giudizio Persona_1 [...]
, e la nella CP_3 Controparte_2 Controparte_1
qualità di Impresa deIGnata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo
di Garanzia per le Vittime della strada, ed hanno chiesto la loro solidale condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni mortali subite dal proprio congiunto a seguito di un sinistro stradale.
Più precisamente gli attori esponevano:
- che in data 24 Settembre 2016, alle ore 18,00 circa in Palermo, la
IG.ra , si trovava ferma sul marciapiede limitrofo alla via Persona_1
Saverio Pintabona fra i numeri civici 4 e 6 intenta a conversare con la amica IG.ra ; Parte_6
- che in tale frangente veniva violentemente attinta in corrispondenza degli arti inferiori dalla autovettura Peugeot tg BM452HS di proprietà
della IG.ra e condotta da il quale Controparte_2 Controparte_3
perdeva il controllo del veicolo investendo con la parte anteriore la IG.ra che, per effetto dell'urto, rovinava al suolo;
Per_1
3 - che la donna veniva immediatamente trasportata, con ambulanza,
presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri la Ferla di
Palermo ove veniva diagnostica la frattura scomposta del femore destro;
- che in data 30 settembre veniva disposto intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi e si evinceva la complessità del quadro ortopedico caratterizzato dalla frattura sovracondiloidea del femore destro;
- che in data 8 ottobre 2016 veniva dimessa con prescrizione di terapia
antibiotica cui la paziente si atteneva;
- che nei giorni seguenti alla dimissione accusava disturbi all'arto inferiore destro che appariva tumefatto e dolente e, per questo,
effettuava diversi accessi al pronto soccorso;
- che in seguito a complicanze insorte nel periodo post operatorio si rendevano necessari ulteriori accessi presso la stessa struttura con aggravamento progressivo del quadro clinico (edema dell'arto inferiore,
sospetta embolia polmonare, accorciamento e extraruotamento dell'arto,
presenza di una soluzione di continuo a livello della superficie del ginocchio in regione postero mediale del cavo popliteo, drenante materiale siero purulento che imponevano il ricovero presso la divisione di medicina II dell'Ospedale Civico;
- che in data 7 Dicembre 2016 la IG. ra veniva sottoposta ad Per_1
intervento per sospetta osteomielite in sede di frattura;
- che nel corso dell'intervento veniva riscontrato un vasto ematoma in
4 sede di focolaio di frattura e quindi venivano allertati i chirurghi vascolari per emorragia da aneursisma dell'arteria femorale;
-che quindi veniva trasferita presso la prima rianimazione con diagnosi di shok settico;
- che dato il peggioramento del quadro clinico in data 20 gennaio 2017 si rendeva necessaria la amputazione dell'arto destro;
- che dato l'ulteriore aggravamento veniva disposto il trasferimento al reparto UTIR ove in data 20 aprile la IG.ra decedeva per arresto Per_1
cardiaco.
Alla luce dei fatti narrati gli attori ritenevano responsabile della morte
Co della loro congiunta il conducente del veicolo investitore
[...]
e dunque anche la proprietaria nonché la CP_3 Controparte_2
nella qualità di Impresa deIGnata alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la ricorrenza della ipotesi prevista dall'art. 283 lettera B del codice delle assicurazioni, dato che il veicolo investitore era sprovvisto di garanzia assicurativa.
Chiedevano pertanto di accertare e dichiarare la responsabilità del Sig.
nella causazione dell'evento di danno per cui è causa Controparte_3
e di “(…) condannare il medesimo in solido con e la Controparte_2
in qualità di Impresa deIGnata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Sicilia,in
persona del legale rappresentante pro-tempore,a risarcire i danni di
qualsivoglia natura, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti,”iure
proprio” e Iure hereditatis”, arrecati ai Sigg.ri Parte_1
5 (Palermo 1.5.1935-MARITO), (Palermo 8.5.1969 Parte_2
FIGLIA) , (Palermo 2.12.1970-FIGLIO), Parte_3 Parte_4
(Palermo 13.5.1974-FIGLIO), (Palermo
[...] Parte_5
19.7.1978-FIGLIO), e (Palermo 8.10.1982-FIGLIA), tutti Parte_5
IN PROPRIO ed in qualità di e prossimi congiunti della Parte_7
compianta (nata a [...] il [...],deceduta in Persona_1
Palermo il 28.4.2017), danni qui di seguito elencati:
a) Euro 261.900,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di , marito convivente della de cuius;
Persona_2
b) Euro 261.900,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale, in
favore di ,figlia convivente della de cuius;
Persona_3
c) Euro 180.000,00, ”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di , figlia non convivente della de cuius;
Controparte_4
d) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di , figlio non convivente della de cuius;
Persona_4
e) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale,in
favore di figlio non convivente della de cuius;
Persona_5
f) Euro 180.000,00,”iure proprio” a titolo di danno da perdita parentale, in
favore di , figlio non convivente della de cuius;
Persona_6
g) Euro 106.882,75,“iure hereditatis” in favore degli eredi pro-quota, anche
a titolo di danno biologico terminale e danno morale terminale patito dalla
de cuius per il periodo dal sinistro al decesso;
h) Euro 5.000,00 , in favore degli eredi pro-quota a titolo di spese funerarie
,o quelle maggiori o minori somme accertande in corso di causa, calcolata la
intercorsa svalutazione monetaria e gli interessi di legge. Vinte le spese di
6 causa con distrazione a favore del procuratore costituito.”
Si costituiva in giudizio la nella qualità di Controparte_1
Impresa deIGnata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della strada, contestando la pretesa risarcitoria degli attori sia riguardo all'an sia al quantum debeatur e ne chiedeva il rigetto.
Si costituivano in giudizio anche il conducente del veicolo sprovvisto di garanzia assicurativa, IG. , e la proprietaria del suddetto veicolo, CP_3
IG.ra , i quali negavano che il veicolo indicato in atto di Controparte_2
citazione, la Peugeot tg BM452HS, fosse rimasto coinvolto nel sinistro,
esponendo che la vettura era ferma da parecchio tempo e sostanzialmente in disuso.
La causa, istruita attraverso prova per testi, interrogatorio formale del
[...]
, e CTU medico legale, dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione CP_3
tramite proposta ex art. 185 bis c.p.c. alla quale (solo) gli attori non avevano aderito, veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
Così compendiati i fatti di causa occorre subito dire che la domanda non può essere accolta essendo mancata la prova che i fatti si siano svolti come narrato in citazione e che il veicolo investitore fosse la Peugeot tg
BM452HS.
A tal proposito basti constatare che nessuno dei testi escussi è stato in grado di identificare con certezza tanto la macchina investitrice quanto il guidatore sebbene tutti concordino sul fatto che dopo l'incidente la macchina non si diede alla fuga.
I testi e (e quest'ultimo non ha nemmeno assistito Tes_1 Tes_2
direttamente al sinistro) hanno visto una non meglio identificata
7 “macchina grigia” ferma sul marciapiedi e la IGnora in terra. Per_1
Il teste ha invece riferito per quel che qui rileva: Tes_3
“ (…) la IGnora stava parlando con una IGnora più anziana Per_1
quando all'improvviso è arrivata una vettura grigia che è salita sul
marciapiedi dove le due donne stavano parlando.
La IGnora è riuscita a spingere via la IGnora che ha evitato Per_1 Pt_6
lo scontro, ma la macchina l'ha investita.
Ho visto la scena direttamente, stavo fumando davanti al panificio
attendendo un mio parente.
Subito sono entrata nel panificio e chiedere soccorsi ed a prendere acqua,
ho anche annotato il numero di targa della macchina che ho dato ad una
delle figlie della IGnora (almeno credo che fossero le figlie). Per_1
Non ho neanche capito chi fosse l'investitore perché c'era grande
confusione e molte persone sono accorse.
Ho lasciato la IGnora che era a terra e gridava, non saprei dire Per_1
dove fosse ferita, io sono andata via perché altri la stavano soccorrendo ed
avevano chiamato l'ambulanza. (…)
Non so spiegare perché questa macchina è salita velocemente sul
marciapiede, non c'erano altre macchine e non ci sono stati altri urti.
La macchina è salita sul marciapiede sterzando verso sinistra”.
Pertanto il teste, pur avendo visto tutta la scena del sinistro, non è stata in grado di individuare il guidatore della vettura che, a suo dire, era confuso tra la gente accorsa a prestare soccorso alla IG.ra , e Per_1
tuttavia avrebbe annotato la targa della vettura per consegnarla ad una delle figlie salvo poi andare subito via mentre la povera vittima era ancora
8 a terra ferita che gridava per il dolore in attesa dell'ambulanza.
Tale ricostruzione non convince e non sembra attendibile.
Appare infatti illogico che nel contesto di un grave incidente con la vettura investitrice certamente ancora sul posto (nessuno teste, e nemmeno gli attori in citazione hanno riferito che il conducente si sia allontanato dal luogo dell'incidente con o senza veicolo), un testimone di passaggio abbia ritenuto necessario fornire il numero di targa della vettura investitrice ad una delle figlie della vittima che erano già sui luoghi e che, certamente, non avevano alcuna difficoltà ad individuare la macchina responsabile del sinistro.
La testimonianza della è poco attendibile perché l'annotazione Tes_3
del numero di targa da parte di un terzo estraneo alla vicenda con la consegna ad un familiare dell'interessato, appare una cautela del tutto superflua quando non vi sono problemi di identificazione di un veicolo investitore fermo sul luogo del sinistro, tanto più che i parenti della vittima erano già sul posto (la teste ha detto di aver consegnato il numero di targa ad una delle figlie ) e mentre la vittima era ancora a terra.
Ma c'è di più.
Nella missiva di messa in mora datata 31.10.2016 (in atti) gli attori descrivono una dinamica del sinistro completamente diversa -facendo riferimento ad una manovra di retromarcia del veicolo investitore -
rispetto a quanto prospettato in citazione.
Inoltre appare francamente inspiegabile che il nome del conducente del veicolo sia rimasto “coperto” sino all'instaurazione del presente giudizio anche nelle lettere di messa in mora in cui non è stato mai menzionato il
9 e che non vi sia stata alcuna denunzia all'autorità nei suoi CP_3
riguardi, pur nell'evidenza della gravità dell'incidente e delle sue conseguenze dalle quali sarebbe poi direttamente derivata, secondo gli attori, la morte della IGnora . Per_1
Va ancora detto che il convenuto ha fermamente contestato il CP_3
verificarsi del sinistro come fatto storico in sé, negando di aver mai avuto alcun incidente con la Peugeot tg BM452HS di proprietà della IG.ra che, all'epoca del sinistro, non era nemmeno marciante Controparte_2
e per questo priva di assicurazione.
Ora, sebbene tutti questi elementi separatamente non appaiono decisivi,
essi unitariamente considerati dipingono un quadro decisamente opaco che fanno fortemente dubitare della effettiva presenza del e della CP_3
Peugeot tg BM452HS sulla scena del sinistro.
Nessun testimone ha identificato il guidatore né la macchina, indicata da tutti genericamente come una “macchina grigia”, mentre l'unico teste che ha annotato la targa (cautela come detto singolare e certamente superflua date le circostanze) potrebbe in teoria aver annotato un numero di targa sbagliato corrispondente a quello della Peugeot dei convenuti, ma non quello del veicolo realmente responsabile.
In questo quadro di obiettiva incertezza la parte attrice ha anche autonomamente rinunciato ad ascoltare il teste che era Parte_6
stata coinvolta anch'essa nel sinistro pur non riportando conseguenze e che, forse, meglio degli altri testi, avrebbe potuto chiarire i fatti.
Va poi considerato che, come nel caso di specie, quando si verte in tema di risarcimento a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada
10 per i sinistri causati da veicoli privi di copertura assicurativa, va tenuta ben presente la funzione sociale dell'istituto che prevede riparto degli oneri risarcitori a carico di tutta la collettività.
Ciò determina e necessita una più rigorosa verifica delle richieste risarcitorie che, per loro intrinseca natura, maggiormente si prestano a possibili intenti fraudolenti.
In conclusione vista la mancanza di solide prove che dimostrino (i)
l'esistenza e responsabilità del veicolo investitore, (ii) il nesso causale tra la condotta di quest'ultimo ed il danno e (iii) una ricostruzione ineccepibile della dinamica dei fatti, la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi parametrati al valore della causa per come stabilito dagli stessi attori (euro
1.355.682,75) anche in ragione della loro mancata adesione alla proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. che, se accolta, sarebbe stata maggiormente favorevole data la prevista compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta tutte le domande attoree, e condanna , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e al pagamento delle Parte_5 Parte_5
spese di lite, che liquida in complessivi euro 18.977,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. oltre al rimborso delle spese forfetarie in favore di ciascuno dei convenuti: N.Q, e Controparte_1 Controparte_2
11 . Controparte_3
Pone definitivamente a carico degli stessi attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/09/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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