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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1928/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. PUCA MARIO, con cui elett.te Parte_1 domiciliata in Indirizzo Telematico
ricorrente e
, rapp.to e difeso dall'avv. TROVATI ANTONELLA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 26.1.2024, la ricorrente opponeva tempestivamente l'avviso di addebito notificatole dall' (cfr. all. 1 al ricorso) con il quale le si CP_1 richiedeva il pagamento di € 7.309,98 per contributi IVS fissi/percentuale su minimale + sanzioni e spese;
- detto avviso aveva ad oggetto il mancato pagamento dei contributi IVS gestione commercianti periodo 3/2021-12/2022 e originava dalla iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione commercianti per aver ricoperto la carica di amministratore unico della soc. - a Controparte_2 fondamento del ricorso si formulavano i seguenti motivi di opposizione: “1) in via preliminare: decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25, 1° comma, Dlgs 46/99
(nell'AVA impugnato non è fatta menzione della data di iscrizione a ruolo, quindi sicuramente tardiva); 2) nel merito: assenza di qualsiasi svolgimento di attività lavorativa per la società amministrata né ricezione di compenso per il ruolo di amministratore;
attività commerciale svolta solo per un brevissimo periodo
(10/7/2021 – 19/9/2021), mentre considera per i contributi un periodo molto CP_1 più ampio (3/2021 – 12/2022); regolare versamento di contributi per attività lavorativa svolta per un brevissimo periodo (appena due mesi, dal 10/7/2021 al
19/9/2021) e conseguente illegittima duplicazione dei contributi;
3) in subordine: contestazione del quantum debeatur, eventuale richiesta di compensazione con i contributi già versati”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda.
La domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Ed invero, l' ha depositato una memoria di costituzione riferita ad un soggetto CP_1 diverso dalla ricorrente, errando il nome dell'avvocato difensore della ricorrente
(tale ), il numero dell'AVA impugnato (indicato come 371 2023 Persona_1
00131909 50, mentre quello impugnato è 371 2023 00143522 38 000) e i suoi riferimenti (date di formazione e notifica); nonché finanche il nome della società amministrata dalla ricorrente (che è “ , non “SRL Meteoservice Controparte_2
4.0!) e, di conseguenza, sono del tutto scollegate e inconferenti le argomentazioni difensive, evidentemente riferite a diverso soggetto.
Tenuto conto delle difese svolte dall'opponente, va, innanzitutto, rilevato che, secondo i giudici di legittimità (vedi Cass. sez. lav. 12/07/2012 n. 11804 e ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa.
Tali requisiti dovevano essere provati dall' cosa che nella specie non è CP_1 avvenuta.
Ed invero, la Suprema Corte ritiene che, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. fra le tante, Cass. sent. n. 4440 del 2017).
Conseguentemente, la domanda può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
37120230014352238000;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 800,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1928/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. PUCA MARIO, con cui elett.te Parte_1 domiciliata in Indirizzo Telematico
ricorrente e
, rapp.to e difeso dall'avv. TROVATI ANTONELLA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 26.1.2024, la ricorrente opponeva tempestivamente l'avviso di addebito notificatole dall' (cfr. all. 1 al ricorso) con il quale le si CP_1 richiedeva il pagamento di € 7.309,98 per contributi IVS fissi/percentuale su minimale + sanzioni e spese;
- detto avviso aveva ad oggetto il mancato pagamento dei contributi IVS gestione commercianti periodo 3/2021-12/2022 e originava dalla iscrizione d'ufficio della ricorrente nella gestione commercianti per aver ricoperto la carica di amministratore unico della soc. - a Controparte_2 fondamento del ricorso si formulavano i seguenti motivi di opposizione: “1) in via preliminare: decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25, 1° comma, Dlgs 46/99
(nell'AVA impugnato non è fatta menzione della data di iscrizione a ruolo, quindi sicuramente tardiva); 2) nel merito: assenza di qualsiasi svolgimento di attività lavorativa per la società amministrata né ricezione di compenso per il ruolo di amministratore;
attività commerciale svolta solo per un brevissimo periodo
(10/7/2021 – 19/9/2021), mentre considera per i contributi un periodo molto CP_1 più ampio (3/2021 – 12/2022); regolare versamento di contributi per attività lavorativa svolta per un brevissimo periodo (appena due mesi, dal 10/7/2021 al
19/9/2021) e conseguente illegittima duplicazione dei contributi;
3) in subordine: contestazione del quantum debeatur, eventuale richiesta di compensazione con i contributi già versati”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 della domanda.
La domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Ed invero, l' ha depositato una memoria di costituzione riferita ad un soggetto CP_1 diverso dalla ricorrente, errando il nome dell'avvocato difensore della ricorrente
(tale ), il numero dell'AVA impugnato (indicato come 371 2023 Persona_1
00131909 50, mentre quello impugnato è 371 2023 00143522 38 000) e i suoi riferimenti (date di formazione e notifica); nonché finanche il nome della società amministrata dalla ricorrente (che è “ , non “SRL Meteoservice Controparte_2
4.0!) e, di conseguenza, sono del tutto scollegate e inconferenti le argomentazioni difensive, evidentemente riferite a diverso soggetto.
Tenuto conto delle difese svolte dall'opponente, va, innanzitutto, rilevato che, secondo i giudici di legittimità (vedi Cass. sez. lav. 12/07/2012 n. 11804 e ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa.
Tali requisiti dovevano essere provati dall' cosa che nella specie non è CP_1 avvenuta.
Ed invero, la Suprema Corte ritiene che, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. fra le tante, Cass. sent. n. 4440 del 2017).
Conseguentemente, la domanda può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
37120230014352238000;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 800,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo