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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. in seguito alla discussione tenutasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2821 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Aldo Verro e Fabrizio Rizzo, ed elettivamente domiciliato, in Trapani, nel Corso Piersanti Mattarella n. 228,
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di mandataria di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_2 procura in atti, dall'avv. Cristian Sgaramella ed elettivamente domiciliata in Bari, nel viale Papa Pio XIII n. 60,
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 649/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 16.09.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G. n.
1423/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 649/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Trapani il 16.09.2021, nell'ambito del procedimento recante
R.G. n. 1423/2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €
15.532,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Al fine di suffragare la spiegata opposizione, l'opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di titolarità attiva del credito in capo alla parte opposta;
nel merito, dopo aver contestato la carenza documentale a sostegno della pretesa e la validità della documentazione versata in atti (in quanto in copia semplice e non originale), ha, comunque, eccepito nel rapporto di conto corrente acceso con contratto n. 10894, sottoscritto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sarebbero state applicate spese e commissioni non concordate o previste in maniera chiara e determinata,
l'avvenuta posticipazione delle valute, l'applicazione dell'anatocismo - in tesi illegittimo perché non fondato su valide clausole contrattuali - nonché l'applicazione di interessi oltre soglia. Ha, pure, dedotto la radicale nullità del contratto in mancanza di sottoscrizione da parte di legale rappresentante della banca. Ha chiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, col favore delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, n.q. di mandataria di ha avversato le CP_1 CP_2 ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta, ha avversato le deduzioni spiegate da parte opponente poste a fondamento della domanda proposta dagli opponenti, affermando, in particolare, la propria legittimazione attiva;
ha dedotto, poi, la validità delle clausole contrattuali contestate e comunque la legittimità dell'operato dell'istituto di credito per le ragioni meglio spiegate nella propria comparsa, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.
La causa, avviate le parti in mediazione, è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u., depositata – in uno alle risposte alle osservazioni critiche spiegate dalle parti – in data 14.02.2024.
Con ordinanza del 28.02.2024, il Tribunale ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185-bis cpc, accolta da parte opposta e non accettata, invece, dall'opponente (cfr. ordinanza in atti e note ex art. 127-ter cpc depositate dalle parti).
Indi, con ordinanza del 19.03.2024, la causa – ritenuta matura per la decisione – è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc con assegnazione di termini ex art. 127-ter cpc.
***
Tanto premesso, occorre sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
2 Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, parte opposta non ha, in questa sede, validamente integrato la documentazione offerta in uno al ricorso monitorio.
Nella fase monitoria, infatti, pur in presenza dei titoli contrattuali, non erano stati allegati gli estratti conto inerenti l'evoluzione del rapporto, bensì solo l'estratto certificato di cui all'art. 50 TUB.
Ora, come è noto, (da ultimo Cass. n. 14357 del 27/05/2019) L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi: elementi che, nella specie, vieppiù a fronte delle numerose censure avanzate in atto di opposizione - non solo sulla struttura delle clausole contrattuali, ma anche sulla loro dedotta scorretta esecuzione nei confronti del debitore principale, nonché sulla stessa consistenza della prova documentale - non possono dirsi sussistenti.
Ed invero, “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018), ed ancora: nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura […](Cass. Sez.
1 – , Sentenza n. 9365 del 16/04/2018).
Conseguentemente, La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,
3 trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali – come nel caso di specie - , quali la contestazione dell'importo
a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14540/2018)
Fermi tali pacifici principi, va rilevato che la produzione degli estratti conto del rapporto di conto corrente da cui trae fonte la pretesa creditoria azionata, avvenuta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., è da ritenersi inammissibile posta la tardività del deposito della relativa memoria, come correttamente eccepito dall'odierna parte opponente.
Ed infatti i termini assegnati all'udienza cartolare del 24.11.22 – anche a volere considerare l'inizio della relativa decorrenza non già dal 30.11.22 (data indicata in seno al verbale) ma dall'1.12.22, in deroga all'art. 155 c.p.c. – scadevano, per la memoria n.
1, il giorno 30.12.22; per la memoria n.
2 - cadendo i trenta giorni la domenica del
29.1.23 - andavano a scadere, ex art. 155 co. 3 c.p.c., il giorno 30.1.23.
L'opposta ha invece provveduto al deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. solo in data 31.1.23, sicché della relativa produzione documentale non può tenersi conto in quanto tardivamente – e quindi non ritualmente – acquisita al processo.
Va, poi, evidenziato che la produzione degli estratti conto unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc è da ritenersi certamente tardiva, non trattandosi di mera prova contraria ma di documentazione necessaria a fornire la prova positiva del credito azionato, che avrebbe dovuto esser prodotta al più tardi con la seconda memoria istruttoria.
In conclusione, l'opposizione va accolta per carenza di piena prova del credito nella sua complessiva entità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.
4 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 649/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il
16.09.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1423/2021;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opposta;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 21.1.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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