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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10422/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FA DI Presidente
EV SC CE
Alessio Marfé CE rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ABBONDANTE MARIO;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. ABBONDANTE MARIO;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 26/10/2017 (atto n.17, P. I, Sez. M, anno 2017), nel corso del quale è nata la figlia (nt. NAPOLI 27/12/2017). Per_1
Con decreto n. cron. 2212/2019 del 3/04/2019 è stata omologata dal Tribunale di Napoli la separazione consensuale dei coniugi.
Tuttavia, con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
- Vicaria, in data 12/11/2019 iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Napoli anno
2019 parte 2 serie C n.20 i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati in data
2/07/2019.
Con l'odierno ricorso, pertanto, i coniugi hanno chiesto nuovamente la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, fissando la sua residenza privilegiata presso la madre, in Napoli alla via Cesare Carmignano n.125
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la ricorrente, compatibilmente con gli impegni della madre e della figlia, ad ogni modo si indica un calendario con tempi di permanenza minimi da rispettare secondo le seguenti modalità:
4) il padre potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi la settimana (dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (subito dopo cena), compatibilmente con gli eventuali impegni di lavoro della signora ovvero sempre che tali giorni non coincidano con la giornata di festa dal Pt_1 lavoro della madre. In quest'ultimo caso e/o nel caso in cui la figlia dovesse ammalarsi, il padre potrà recuperare i giorni per tenere con sé la minore. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal sabato dalle ore 11,00 sino alla domenica sera ore 20,00 per il periodo invernale – ore 21,00 per il periodo estivo, riaccompagnandola casa della madre;
ad anni alterni, la figlia potrà trascorrere il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il signor potrà CP_1 tenere con sé la minore per mezza giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento la minore nella notte della vigilia dell'epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti;
durante il mese estivo di agosto, il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di tempo continuativo, non inferiore a giorni quindici anche non consecutivi, di cui almeno sette giorni di seguito, concordandolo con la madre entro il giorno venti del mese di giugno e tenendo conto altresì degli eventuali impegni lavorativi della signora e dello stesso. Pt_1
La figlia trascorrerà l'intera giornata della festa del papà ed il carnevale con il padre e lo stesso accadrà per il giorno del compleanno e dell'onomastico del signor CP_1
Tanto vale anche per la signora ove il giorno del suo compleanno o festa Pt_1 della mamma o onomastico o il carnevale dell'anno successivo dovesse ricadere in un giorno di visita del padre.
Il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia, qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti, il padre potrà tenerla con sé la mattina o il pomeriggio sino a dopo cena ad anni alterni, salvo diverso accordo fra le parti;
resta inteso fra le parti stesse che tutte le Festività suindicate avranno comunque la prevalenza sul calendario di visita come sopra formulato. I coniugi, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Pag. 2 di 4 Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra la minore e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento ai figli.
Le parti, si impegnano, dunque, a mantenere al cospetto dei minori un comportamento moralmente corretto e a non far intrattenere i minori con eventuali partners a meno che non si tratti di relazione stabile e duratura.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di quest' ultima saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della minore.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
Il padre si obbliga a corrispondere alla moglie, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di complessivi € 300,00 (trecento/00);
Il contributo per il mantenimento della moglie e della figlia, sopra pattuito, sarà rivalutato annualmente in base all'Istat.
Il padre si obbliga a contribuire al pagamento delle spese mediche straordinarie necessarie per la figlia, nella misura del 50%;
Ogni altra spesa di natura scolastica (libri scolastici, gite di scuola, ecc.), ludica e per attività sportive necessarie per la minore, resta a carico del padre nella misura della metà.
La ricorrente non ha richieste di carattere patrimoniale da avanzare essendo economicamente indipendente;
Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare gli eventuali loro cambi di domicilio entro 30 gg. dall'avvenuto trasferimento;
I coniugi acconsentono espressamente il rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto, anche al fine del consenso per l'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi i genitori o per il rilascio autonomo alla minore
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
richiamando quanto sopra esposto con riferimento alla prima separazione personale dei coniugi e alla successiva
Pag. 3 di 4 riconciliazione, sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la pronuncia di una nuova separazione.
Non si procede all'ascolto della figlia minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
09/10/1992) e (nt. a SAN RG A RE (NA) il 08/12/1984), CP_1 omologando gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il CE estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. FA DI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10422/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FA DI Presidente
EV SC CE
Alessio Marfé CE rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ABBONDANTE MARIO;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. ABBONDANTE MARIO;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 26/10/2017 (atto n.17, P. I, Sez. M, anno 2017), nel corso del quale è nata la figlia (nt. NAPOLI 27/12/2017). Per_1
Con decreto n. cron. 2212/2019 del 3/04/2019 è stata omologata dal Tribunale di Napoli la separazione consensuale dei coniugi.
Tuttavia, con dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
- Vicaria, in data 12/11/2019 iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Napoli anno
2019 parte 2 serie C n.20 i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati in data
2/07/2019.
Con l'odierno ricorso, pertanto, i coniugi hanno chiesto nuovamente la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, fissando la sua residenza privilegiata presso la madre, in Napoli alla via Cesare Carmignano n.125
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo con la ricorrente, compatibilmente con gli impegni della madre e della figlia, ad ogni modo si indica un calendario con tempi di permanenza minimi da rispettare secondo le seguenti modalità:
4) il padre potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi la settimana (dalle ore 16,00 alle ore 20,00 (subito dopo cena), compatibilmente con gli eventuali impegni di lavoro della signora ovvero sempre che tali giorni non coincidano con la giornata di festa dal Pt_1 lavoro della madre. In quest'ultimo caso e/o nel caso in cui la figlia dovesse ammalarsi, il padre potrà recuperare i giorni per tenere con sé la minore. Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal sabato dalle ore 11,00 sino alla domenica sera ore 20,00 per il periodo invernale – ore 21,00 per il periodo estivo, riaccompagnandola casa della madre;
ad anni alterni, la figlia potrà trascorrere il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il signor potrà CP_1 tenere con sé la minore per mezza giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento la minore nella notte della vigilia dell'epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti;
durante il mese estivo di agosto, il padre potrà tenere con sé la figlia per un periodo di tempo continuativo, non inferiore a giorni quindici anche non consecutivi, di cui almeno sette giorni di seguito, concordandolo con la madre entro il giorno venti del mese di giugno e tenendo conto altresì degli eventuali impegni lavorativi della signora e dello stesso. Pt_1
La figlia trascorrerà l'intera giornata della festa del papà ed il carnevale con il padre e lo stesso accadrà per il giorno del compleanno e dell'onomastico del signor CP_1
Tanto vale anche per la signora ove il giorno del suo compleanno o festa Pt_1 della mamma o onomastico o il carnevale dell'anno successivo dovesse ricadere in un giorno di visita del padre.
Il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia, qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti, il padre potrà tenerla con sé la mattina o il pomeriggio sino a dopo cena ad anni alterni, salvo diverso accordo fra le parti;
resta inteso fra le parti stesse che tutte le Festività suindicate avranno comunque la prevalenza sul calendario di visita come sopra formulato. I coniugi, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Pag. 2 di 4 Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra la minore e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento ai figli.
Le parti, si impegnano, dunque, a mantenere al cospetto dei minori un comportamento moralmente corretto e a non far intrattenere i minori con eventuali partners a meno che non si tratti di relazione stabile e duratura.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di quest' ultima saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della minore.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
Il padre si obbliga a corrispondere alla moglie, per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di complessivi € 300,00 (trecento/00);
Il contributo per il mantenimento della moglie e della figlia, sopra pattuito, sarà rivalutato annualmente in base all'Istat.
Il padre si obbliga a contribuire al pagamento delle spese mediche straordinarie necessarie per la figlia, nella misura del 50%;
Ogni altra spesa di natura scolastica (libri scolastici, gite di scuola, ecc.), ludica e per attività sportive necessarie per la minore, resta a carico del padre nella misura della metà.
La ricorrente non ha richieste di carattere patrimoniale da avanzare essendo economicamente indipendente;
Entrambi i coniugi si obbligano a comunicare gli eventuali loro cambi di domicilio entro 30 gg. dall'avvenuto trasferimento;
I coniugi acconsentono espressamente il rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti autorizzando sin d'ora le autorità competenti e le eventuali autorità consolari a tanto, anche al fine del consenso per l'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi i genitori o per il rilascio autonomo alla minore
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
richiamando quanto sopra esposto con riferimento alla prima separazione personale dei coniugi e alla successiva
Pag. 3 di 4 riconciliazione, sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la pronuncia di una nuova separazione.
Non si procede all'ascolto della figlia minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
09/10/1992) e (nt. a SAN RG A RE (NA) il 08/12/1984), CP_1 omologando gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il CE estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. FA DI
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