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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2406/2023 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'avv. FAMBRINI ROBERTO;
- parte attrice ricorrente - contro
cod. fisc. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. PAGGETTI FERNANDO;
- parte convenuta resistente –
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Pistoia, in composizione mono- cratica, previa ammissione delle prove richieste e dedotte ed espletamento di consulenza medico legale, accertare e dichiarare la responsabilità civile del Controparte_2 posto in Pescia (PT), Via Amendola – Angolo Via Turati (c.f. ) in
[...] P.IVA_1 persona del suo amministratore pro-tempore Geom. (c.f. Controparte_3
) nella causazione dell'evento dannoso descritto nel presente ricorso e C.F._2 per i motivi come sopra esposti, e conseguentemente condannarlo a risarcire i danni tutti subiti dalla Sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: come causa immediata e diretta del detto C.F._1 evento, quantificati nella complessiva somma di € 85.198,62 o nell'altra minore o maggior somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo saldo e con vittoria di spese e competenza di causa sia di assisten- za legale che peritale”.
Conclusioni parte convenuta: “in tesi: respingere la domanda con vittoria di spese;
in ipotesi denegata: ritenuta la corresponsabilità della ricorrente nell'evento de quo liquidare alla stessa quanto di giustizia in base alle risultanze istruttorie. Spese compensa- te”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- ha dedotto che il 07/10/2022 nel mentre stava at- Parte_1 traversando un passaggio transitare costituto da pietre di tipo ardesia o similare, nel condominio in via Amendola – angolo via Turati, mettendo il piede su CP_1 di una di esse, era caduta a terra a causa del movimento basculante di quest'ultima che, staccandosi dal suolo, le intrappolava il piede in contrasto con l'altra e successiva pietra. A seguito della caduta la stessa aveva riportato lesioni personali quantificate in € € 85.198,62 oltre personalizzazione.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) “al condominio risulta invece che la sig.ra stesse uscendo dal ne- Pt_1 gozio del parrucchiere quando è caduta dopo aver messo un piede nell'apertura tra gli spazi della pavimentazione”;
b) “la sistemazione delle pietre, poste proprio dinanzi all'entrata del negozio di parrucchiere, è perfettamente visibile e conosciuta (o conoscibile) dalla odierna ricorrente che prima di uscire è entrata nel negozio”;
c) eccessiva in ogni caso sarebbe la quantificazione del risarcimento opera- ta da parte ricorrente;
2.- I testi e , ambedue presenti in loco il Testimone_1 Testimone_2
7 ottobre 2022, hanno confermato che “la Sig. … camminando Parte_1 sulle pietre poste nell'aiuola, che delimita il confine tra il condominio ed il pubblico marciapiede, cadeva a terra perché una delle suddette pietre rialzandosi al suo passaggio si era spostata sollevandosi ed incastrandole un piede”. Gli stessi han- no anche aggiunto di avere “potuto vedere che la scarpa della Sig.ra Parte_1 era rimasta incastrata tra due pietre anche dopo il soccorso della malcapi-
[...] tata”.
Dunque, provata in questo modo la dinamica del sinistro, occorre com- prendere – nella pacifica proprietà dell'area in cui era occorso il sinistro in capo al convenuto – se fosse allo stesso imputabile un vizio di manuten- CP_1 zione tale da radicare una conseguente responsabilità per non avere eliminato l'insidia proveniente dallo stato delle cose e fotografato nella seguente immagine:
2 Come si vede, le mattonelle sembrano solamente appoggiate sul terreno senza alcuna stabile infissione ma di sicuro gli spazi tra le stesse sono privi di ogni materiale di congiunzione che avrebbe potuto (e dovuto) portarli quantome- no all'altezza delle piastrella in questo modo dando un'omogeneità e una conti- nuità “altimetrica” con la superficie calpestabile: in altre parole, le “fughe” invece di creare continuità con il piano sono diventate di piccoli scalini in cui le persone possono inciampare e cadere ed il fatto che ciò sia accaduto all'attrice non è una sfortunata fatalità quanto l'avveramento di un oggettivo e concreto rischio creato dal proprietario. Sotto questo punto di vista, stupisce in negativo che i testi ab- biano dichiarato che al momento della loro escussione, la situazione era rimasta la stessa di quel 7 ottobre 2022 senza che fossero prese le dovute misure di sicu- rezza.
Queste sono le ragioni per cui il Tribunale ritiene che sussista la respon- sabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e, a maggior ragione, quella dell'art. 2051 c.c..
3 Ciò premesso, occorre valutare l'eccezione ex art. 1227 c.c. sollevata dal condominio e riguardante il concorso di colpa della parte danneggiata che può solo incidere sulla quantificazione del danno e non sulla responsabilità in quan- to, ovviamente, l'attrice si è limitata solo a camminare dove poteva farlo. Sul pun- to si osserva che il sinistro si è verificato alle ore 17:30 nei primi giorni di ottobre
(come desumibile dal referto del P.S. dell'ospedale di Pescia) e, quindi, in un mo- mento della giornata ancora con luce del sole;
inoltre, è emerso che parte ricor- rente era solita recarsi con una certa regolarità presso il negozio di parrucchiere nelle immediate vicinanze del luogo della caduta. Tutti questi elementi inducono a riconoscere l'esistenza di una percentuale di corresponsabilità che è possibile quantificare in misura non proprio paritetica ma comunque significativa ovvero nel 30% proprio per valorizzare il dato della probabile distrazione.
Per quanto attiene invece alla quantificazione dell'invalidità conseguente al sinistro, la consulenza redatta dal dott. ha consentito di riconoscere Persona_1 la percentuale di 21% di invalidità, 60 giorni di inabilità totale, 99 giorni al 50% oltre € 1.750,00 per spese mediche documentate e ritenute congrue.
Il danno biologico ammonta a € 74.275,00 che merita di essere incremen- tato di € 10.000,00 a causa della rilevata affaticamento nella deambulazione nonché nella lieve (ma significativa) riduzione della lunghezza della gamba tutti fattori che incidono in maniera rilevante sulle condizioni di vita della ricorrente.
A ciò si deve aggiungere l'indennità per l'invalidità temporanea di € 115,00 che dovrà essere personalizzata con un aumento dovuto alla frattura non solo del ba- cino ma anche del polso pari complessivamente ad € 150,00. Da ciò consegue che per quanto riguarda l'invalidità temporanea la somma dovuta è pari a €
16.425,00 per un totale di € 100.700,00
La decurtazione per il riconosciuto concorso di colpa conduce ad attestare il risarcimento dovuto in € 70.490,00.
Su detta somma, devalutata al momento del sinistro (€ 68.106,28), do- vranno essere calcolati gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata che ammontano a € 6.716,61 per un totale ad oggi di € 77.206,61 cui devono ag- giungersi le spese sostenute e ritenute congrue dal CTU di € 1.750,00.
4 Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo se- condo i parametri medi e per tutte le fasi. Le spese di CTU sono poste definitiva- mente a carico solidale delle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_1 il a corrisponderle la somma di € 78.956,61oltre rivalutazio- Controparte_1 ne ed interessi dalla data odierna al saldo;
- condanna il a rifondere le spese legali sostenute da Controparte_1
che si liquidano in € 14.000,00 oltre accessori come per legge;
Parte_1
- pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.
Pistoia, 18/12/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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