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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA in persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo (d.i. n. 1030/24 del 24.5.24) promossa da: cf Parte_1 C.F._1
parte attrice opponente con avv. Piero Gallimberti contro
, cf Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta contumace e con la chiamata in causa di cf Controparte_2
P.IVA_2
terzo chiamato con avv. Luca Filipponi e Igor Benetazzo
Conclusioni delle parti, come da verbale udienza 18.11.25
Per parte opponente: L'avv. precisa le conclusioni come da memoria 171 ter n. 1 Parte_1 cpc con richiesta di distrazione delle spese al procuratore che dichiara di averle anticipate
Per parte opposta: nessuna
Per parte terza chiamata: L'avv. Benetazzo precisa le conclusioni come da comparsa di risposta
***
pagina 1 di 8 Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 1030/24 del 24.5.24 il Tribunale di Venezia ha ingiunto al sig.
[...]
di pagare a (da ora in poi solo ), la somma di € Parte_1 Parte_2 CP_1
17.151,89 oltre interessi e spese di procedura, per debiti derivanti da mutuo chirografario e conto corrente inizialmente in essere tra l'ingiunto e Controparte_3
(da ora in poi solo , posizioni che - secondo le
[...] CP_2 deduzioni della società ricorrente - erano state a lei trasferite con atto di cessione di crediti in blocco del 10.11.22.
Con atto datato 29.7.24 il sig. si è opposto al d.i. ed ha chiesto Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di l'opponente ha formulato domande tese CP_2
alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla dichiarazione di difetto di legittimazione attiva in capo a Principio ed al rigetto di ogni domanda della opposta (in via subordinata, alla determinazione di “quanto effettivamente dovuto”, cfr. atto di opposizione), oltre alla condanna di (terza chiamata) “a tener manlevato l'odierno opponente da ogni richiesta CP_2
formulata nei suoi confronti da parte opposta ovvero condannarla a risarcire parte opponente delle eventuali somme riconosciute, come dovute, all'opposta” (cfr. comparsa di risposta).
Pur ritualmente citata, l'opposta non si è costituita in giudizio. CP_1
A seguito di chiamata in causa autorizzata dal giudice, si è costituita con CP_2 comparsa data 5.3.25, confermando la cessione del credito e contestando gli assunti dell'attore opponente;
la terza chiamata ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 co. 4 cpc, genericità e indeterminatezza della domanda, e – nel merito – ha chiesto il rigetto delle domande di nei suoi confronti;
in subordine, ha Parte_1 chiesto di limitare la somma dovuta all'importo di € 3.442,08 e fare applicazione dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.
Dichiarata la contumacia di , il giudice con provvedimento 24.5.25 ha differito la CP_1 prima udienza al 10.9.25, ed in vista di questa sono state depositate le memori ex art. 171 ter cpc dalla difesa dell'opponente e della terza chiamata Parte_1 CP_2
Alla udienza 10.9.25, presenti i legali di parte opponente e della terza chiamata, è stata fissata udienza ex art. 281 sexies cpc per il 18.11.25, essendo matura la causa per la decisione. pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
Si premette che l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta ritualmente notificata, a mezzo pec, ai procuratori della società – ingiungente - il giorno 29.7.24, nel rispetto dei modi e CP_1
dei termini degli artt. 638 e 641 cpc, pertanto - in assenza di costituzione della opposta - ne è stata dichiarata la contumacia.
Va anche osservato che la materia oggetto di lite (contratti bancari e finanziari) rientra tra quelle per le quali è prevista l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria e – secondo il disposto dell'art. 5 bis d.lgs 28/10 - il relativo onere grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo;
tuttavia si ritiene – con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo – che la parte opposta, nel caso di sua contumacia, non possa esperire il tentativo di mediazione, né il giudice possa d'ufficio fissare udienza con onere per il convenuto opposto di attivare la procedura di mediazione nei termini fissati (così Trib. Civitavecchia
24.8.23).
Nel merito, la controversia deve essere decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (Principio) è attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente (sig. è convenuto sostanziale (ex multis, C.C. Parte_1
25539/25); in altri termini, l'opponente non propone una domanda propria ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo;
ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e che l'opponente (sig. ha l'onere di provare i fatti impeditivi, Parte_1 estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto (Principio); senza dimenticare che la contumacia equivale a integrale contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, perchè il principio di “non contestazione” è riferibile solo alla “parte costituita” (art. 115 cpc comma 1).
Nonostante la dichiarazione di contumacia di , il fascicolo della fase monitoria deve CP_1 considerarsi già parte della presente fase di opposizione, indipendentemente dalla sua ri- produzione ad opera del creditore opposto o altra parte;
infatti il principio “di non dispersione della prova” una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche pagina 3 di 8 nella eventuale fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (C.C. sez. Unite
14474/15, ribadita di recente da C.C. 27865/24); con la precisazione che tali documenti sono - di fatto - direttamente consultabili dal giudice tramite Consolle accedendo al “fascicolo collegato” del monitorio, n. 3814/24 RG.
Venendo ora alle tesi delle parti principali (opposto e opponente), queste sono contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo di Principio e nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo del sig. Parte_1
Con ricorso per decreto ingiuntivo dep. 27.2.24, accolto a seguito di integrazione documentale con decreto ingiuntivo dep. 24.5.24, ha fatto valere avanti al Tribunale di Venezia i CP_1
rapporti di conto corrente e mutuo chirografario che il sig. aveva intrattenuto Parte_1
inizialmente con ed una cessione dei crediti “pro soluto” in blocco avvenuta il CP_2
10.11.22, in forza della quale la società ricorrente avrebbe acquisito la titolarità degli stessi rapporti, nella veste di cessionaria. La parte ricorrente ha prodotto:
-i contratti di apertura conto corrente 25.11.19 e mutuo chirografario intercorso tra
[...]
e Banca Adria 6.2.20 (doc. 4 fascicolo monitorio), Parte_3
-la lettera di revoca e intimazione di pagamento di Banca Adria 23.11.21 (doc. 5 fascicolo monitorio),
- la Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 24.11.22, contenente avviso della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB (doc. 3 fascicolo monitorio),
-le certificazioni ex art. 50 TUB di del 7.8.23 con riferimento al mutuo e al conto CP_2 corrente (doc. 6, 7 fascicolo monitorio).
A fronte di ciò il sig. con atto di opposizione notificato il 29.7.24, ha lamentato il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di osservando che la Gazzetta Ufficiale prodotta CP_1
contiene “una individuazione dei crediti del tutto generica”, talchè – a dire dell'opponente – non vi sarebbe “alcun elemento probatorio che dimostri che il preteso e azionato debito dell'ingiunto, sia ricompreso in quelli acquistati dalla (pag. 2 Parte_2
opposizione); l'opponente ha anche contestato le dichiarazioni ex art 50 TUB rilasciate da in quanto dichiarazioni unilaterali provenienti dal creditore cedente, prive di CP_2
efficacia probatoria nel giudizio di opposizione. pagina 4 di 8 Il sig. non ha mai negato, nei propri atti, di aver stipulato i contratti di Parte_1 apertura di conto corrente 25.11.19 e di mutuo chirografario 6.2.20 con non ha CP_2
negato di aver ricevuto i soldi, non ha affermato o chiesto di provare il proprio adempimento, non ha mosso contestazioni sul quantum; ma ciò che qui più rileva è che l'opponente non ha contestato la cessione dei crediti “in blocco” nella sua sussistenza ma ha contestato la riferibilità della cessione stessa ai rapporti di credito/debito derivanti dai contratti che egli aveva a suo tempo stipulato con CP_2
Tanto osservato, fermo il principio dell'onere della prova come sopra richiamato e il potere- dovere del giudice di valutare gli elementi probatori nel loro complesso, la fattispecie deve essere decisa alla luce dell'insegnamento della più recente giurisprudenza di legittimità in materia di “cessione dei credi in blocco”, distinguendo l'ipotesi in cui sia contestata dal debitore la esistenza del contratto di cessione da quella in cui sia contestata solo l'inclusione del rapporto oggetto di causa nella cessione stessa.
Secondo Cass. Civ. n. 5474/24, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione ma - come nel caso che ci occupa- solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra cedente e cessionario, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove però tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ne deriva che, stante la mancata contestazione da parte del sig. della operazione di Parte_1 cessione dei crediti in blocco, intervenuta in data 10.11.22 tra e , non CP_2 CP_1
deve essere dimostrata in questo giudizio l'esistenza del contratto di cessione, bensì occorre valutare le indicazioni contenute nell'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale allo scopo di rendere efficace la cessione al terzo ceduto (ex art. 58 TUB).
A pag. 17 dell'avviso in questione – prodotto con il ricorso per d.i. sub doc.
3- viene fatto espresso riferimento a nella qualità di cedente, insieme ad altri istituti di credito. CP_2
A pag. 18 del medesimo avviso si legge: “in virtù dei Contratti di Cessione la Società ha pagina 5 di 8 acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici dalle ore 23.59 del 31 luglio
2022, un portafoglio di crediti pecuniari “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca
d'Italia, comprensivi dei crediti relativi al rimborso del capitale nonché al pagamento interessi, commissioni, penali, danni, indennizzi, spese (ivi incluse le spese legali e giudiziarie)
(collettivamente i “Crediti”) relative alle seguenti tipologie di rapporti bancari: (i) aperture di credito, (ii) anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti a imprese, (iii) crediti personali e altri finanziamenti a famiglie, (iv) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, (v) mutui,
(vi) crediti finalizzati, (vii) crediti revolving, sorti in periodo intercorrente tra il 18/11/1987 al
31/10/2022 (i “Contratti”).”
Ebbene, ritiene questo giudice che i crediti oggetto di questa controversia ben possano ritenersi compresi nel perimetro delineato dall'avviso pubblicato in Gazzetta, sia per la caratteristica di crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia, sia perché i contratti da cui derivano (apertura conto corrente e mutuo prodotti da Principio con il ricorso per decreto ingiuntivo, sub doc. 4) sono certamente riconducibili ad una delle categorie di atti menzionati nell'avviso stesso e risultano essere stati stipulati negli anni 2019 e 2020.
A completare il quadro probatorio, da una parte ci sono le dichiarazioni rilasciate dalla Banca cedente, con cui si certifica – ai sensi dell'art. 50 TUB – la conformità degli estratti conto alle scritture contabili con precisazione che il credito è vero e liquido (doc. 6,7 fase monitoria), dall'altra parte c'è la stessa difesa processuale di che costituendosi in questo CP_2
giudizio in quanto terza chiamata dichiara espressamente: “La ammette e confessa in CP_2 questa sede giudiziale che i crediti derivanti dai rapporti oggetto di causa sono stati ceduti a
, con la cessione del 2022 i cui estremi sono indicati nel ricorso Parte_2 monitorio” (pag. 4 comparsa di costituzione della terza chiamata), ribadendo la medesima posizione sino alla udienza di discussione (“l'Avv. Benetazzo ribadisce l'intervenuta cessione del credito per conto della che vi ha preso parte”, cfr. verbale udienza 18.11.25). CP_2
Ne deriva che vi è prova agli atti della inclusione dei crediti oggetto di lite nella cessione “in blocco” dedotta da Principio con ricorso per decreto ingiuntivo, dunque l'opposizione di
[...] al decreto ingiuntivo n. 1030/24 del 24.5.24 è infondata e deve essere rigettata, con Parte_1
conferma integrale del titolo. pagina 6 di 8 Passando ora ai rapporti tra l'opponente sig. e si osserva quanto segue. Parte_4 CP_2
Il primo ha chiamato in causa l'istituto lamentando che questo non avrebbe attivato la polizza – da lui stipulata in uno con il contratto di mutuo chirografario 6.2.20 - che prevedeva copertura integrale assicurativa per il caso in cui “il finanziato avesse perso il lavoro e si trovasse in stato di disoccupazione” (pag. 4 atto di opposizione); ciò ha fatto senza produrre il contratto di assicurazione - che è stato allegato alla comparsa di costituzione da - e senza CP_2 spiegare come e quando egli avesse perso il lavoro, come e quando avesse denunciato il
“sinistro”.
A fronte delle ferme contestazioni della banca (che ha sempre negato di aver ricevuto denuncia di “sinistro” e richiesta di attivazione della polizza) l'attore opponente, nel corso del giudizio, in nessun modo ha provato i fatti costituitivi della propria domanda;
non ha prodotto documenti utili per la decisione, ha chiesto disporsi ordini di esibizione all'evidenza esplorativi, alla udienza 10.11.25 il legale ha espressamente rinunciato alle richiesta di prove orali, prima che il giudice potesse pronunciarsi su queste.
Ne deriva che le domande svolte dal sig. nei confronti dei all'esito Parte_1 CP_2 della lite rimangono totalmente e manifestamente infondate, pertanto devono essere rigettate.
In ragione della soccombenza, il sig. deve essere condannato alla rifusione delle Parte_1
spese di lite a favore di da lui chiamata a partecipare al giudizio;
dette spese CP_2 vengono liquidate come in dispositivo ai “minimi”, tenendo conto del valore della controversia e dunque del limite massimo dell'indennizzo derivante da polizza, pari a € 3.442,08 (come dichiarato dalla banca e non contestato dall'attore opponente), dell'attività effettivamente svolta, della non particolare complessità delle questioni trattate, che sono – nella sostanza – riconducibili ad una (operatività o meno della polizza assicurativa).
Nulla viene liquidato in favore di , essendo la parte opposta rimasta contumace. CP_1
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 17047/24 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1)rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1030/24 del 24.5.24 del Tribunale di Venezia;
pagina 7 di 8 2)rigetta ogni domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
3)condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di spese legali per il
[...] presente giudizio di opposizione, la somma di € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali
15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 24.11.25. Il GOT Paola Fracassi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA in persona del Giudice dott.ssa Paola Fracassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo (d.i. n. 1030/24 del 24.5.24) promossa da: cf Parte_1 C.F._1
parte attrice opponente con avv. Piero Gallimberti contro
, cf Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta contumace e con la chiamata in causa di cf Controparte_2
P.IVA_2
terzo chiamato con avv. Luca Filipponi e Igor Benetazzo
Conclusioni delle parti, come da verbale udienza 18.11.25
Per parte opponente: L'avv. precisa le conclusioni come da memoria 171 ter n. 1 Parte_1 cpc con richiesta di distrazione delle spese al procuratore che dichiara di averle anticipate
Per parte opposta: nessuna
Per parte terza chiamata: L'avv. Benetazzo precisa le conclusioni come da comparsa di risposta
***
pagina 1 di 8 Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 1030/24 del 24.5.24 il Tribunale di Venezia ha ingiunto al sig.
[...]
di pagare a (da ora in poi solo ), la somma di € Parte_1 Parte_2 CP_1
17.151,89 oltre interessi e spese di procedura, per debiti derivanti da mutuo chirografario e conto corrente inizialmente in essere tra l'ingiunto e Controparte_3
(da ora in poi solo , posizioni che - secondo le
[...] CP_2 deduzioni della società ricorrente - erano state a lei trasferite con atto di cessione di crediti in blocco del 10.11.22.
Con atto datato 29.7.24 il sig. si è opposto al d.i. ed ha chiesto Parte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di l'opponente ha formulato domande tese CP_2
alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla dichiarazione di difetto di legittimazione attiva in capo a Principio ed al rigetto di ogni domanda della opposta (in via subordinata, alla determinazione di “quanto effettivamente dovuto”, cfr. atto di opposizione), oltre alla condanna di (terza chiamata) “a tener manlevato l'odierno opponente da ogni richiesta CP_2
formulata nei suoi confronti da parte opposta ovvero condannarla a risarcire parte opponente delle eventuali somme riconosciute, come dovute, all'opposta” (cfr. comparsa di risposta).
Pur ritualmente citata, l'opposta non si è costituita in giudizio. CP_1
A seguito di chiamata in causa autorizzata dal giudice, si è costituita con CP_2 comparsa data 5.3.25, confermando la cessione del credito e contestando gli assunti dell'attore opponente;
la terza chiamata ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 co. 4 cpc, genericità e indeterminatezza della domanda, e – nel merito – ha chiesto il rigetto delle domande di nei suoi confronti;
in subordine, ha Parte_1 chiesto di limitare la somma dovuta all'importo di € 3.442,08 e fare applicazione dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.
Dichiarata la contumacia di , il giudice con provvedimento 24.5.25 ha differito la CP_1 prima udienza al 10.9.25, ed in vista di questa sono state depositate le memori ex art. 171 ter cpc dalla difesa dell'opponente e della terza chiamata Parte_1 CP_2
Alla udienza 10.9.25, presenti i legali di parte opponente e della terza chiamata, è stata fissata udienza ex art. 281 sexies cpc per il 18.11.25, essendo matura la causa per la decisione. pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
Si premette che l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta ritualmente notificata, a mezzo pec, ai procuratori della società – ingiungente - il giorno 29.7.24, nel rispetto dei modi e CP_1
dei termini degli artt. 638 e 641 cpc, pertanto - in assenza di costituzione della opposta - ne è stata dichiarata la contumacia.
Va anche osservato che la materia oggetto di lite (contratti bancari e finanziari) rientra tra quelle per le quali è prevista l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria e – secondo il disposto dell'art. 5 bis d.lgs 28/10 - il relativo onere grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo;
tuttavia si ritiene – con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo – che la parte opposta, nel caso di sua contumacia, non possa esperire il tentativo di mediazione, né il giudice possa d'ufficio fissare udienza con onere per il convenuto opposto di attivare la procedura di mediazione nei termini fissati (così Trib. Civitavecchia
24.8.23).
Nel merito, la controversia deve essere decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (Principio) è attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente (sig. è convenuto sostanziale (ex multis, C.C. Parte_1
25539/25); in altri termini, l'opponente non propone una domanda propria ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo;
ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e che l'opponente (sig. ha l'onere di provare i fatti impeditivi, Parte_1 estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto (Principio); senza dimenticare che la contumacia equivale a integrale contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, perchè il principio di “non contestazione” è riferibile solo alla “parte costituita” (art. 115 cpc comma 1).
Nonostante la dichiarazione di contumacia di , il fascicolo della fase monitoria deve CP_1 considerarsi già parte della presente fase di opposizione, indipendentemente dalla sua ri- produzione ad opera del creditore opposto o altra parte;
infatti il principio “di non dispersione della prova” una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche pagina 3 di 8 nella eventuale fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (C.C. sez. Unite
14474/15, ribadita di recente da C.C. 27865/24); con la precisazione che tali documenti sono - di fatto - direttamente consultabili dal giudice tramite Consolle accedendo al “fascicolo collegato” del monitorio, n. 3814/24 RG.
Venendo ora alle tesi delle parti principali (opposto e opponente), queste sono contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo di Principio e nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo del sig. Parte_1
Con ricorso per decreto ingiuntivo dep. 27.2.24, accolto a seguito di integrazione documentale con decreto ingiuntivo dep. 24.5.24, ha fatto valere avanti al Tribunale di Venezia i CP_1
rapporti di conto corrente e mutuo chirografario che il sig. aveva intrattenuto Parte_1
inizialmente con ed una cessione dei crediti “pro soluto” in blocco avvenuta il CP_2
10.11.22, in forza della quale la società ricorrente avrebbe acquisito la titolarità degli stessi rapporti, nella veste di cessionaria. La parte ricorrente ha prodotto:
-i contratti di apertura conto corrente 25.11.19 e mutuo chirografario intercorso tra
[...]
e Banca Adria 6.2.20 (doc. 4 fascicolo monitorio), Parte_3
-la lettera di revoca e intimazione di pagamento di Banca Adria 23.11.21 (doc. 5 fascicolo monitorio),
- la Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 24.11.22, contenente avviso della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB (doc. 3 fascicolo monitorio),
-le certificazioni ex art. 50 TUB di del 7.8.23 con riferimento al mutuo e al conto CP_2 corrente (doc. 6, 7 fascicolo monitorio).
A fronte di ciò il sig. con atto di opposizione notificato il 29.7.24, ha lamentato il Parte_1 difetto di legittimazione attiva di osservando che la Gazzetta Ufficiale prodotta CP_1
contiene “una individuazione dei crediti del tutto generica”, talchè – a dire dell'opponente – non vi sarebbe “alcun elemento probatorio che dimostri che il preteso e azionato debito dell'ingiunto, sia ricompreso in quelli acquistati dalla (pag. 2 Parte_2
opposizione); l'opponente ha anche contestato le dichiarazioni ex art 50 TUB rilasciate da in quanto dichiarazioni unilaterali provenienti dal creditore cedente, prive di CP_2
efficacia probatoria nel giudizio di opposizione. pagina 4 di 8 Il sig. non ha mai negato, nei propri atti, di aver stipulato i contratti di Parte_1 apertura di conto corrente 25.11.19 e di mutuo chirografario 6.2.20 con non ha CP_2
negato di aver ricevuto i soldi, non ha affermato o chiesto di provare il proprio adempimento, non ha mosso contestazioni sul quantum; ma ciò che qui più rileva è che l'opponente non ha contestato la cessione dei crediti “in blocco” nella sua sussistenza ma ha contestato la riferibilità della cessione stessa ai rapporti di credito/debito derivanti dai contratti che egli aveva a suo tempo stipulato con CP_2
Tanto osservato, fermo il principio dell'onere della prova come sopra richiamato e il potere- dovere del giudice di valutare gli elementi probatori nel loro complesso, la fattispecie deve essere decisa alla luce dell'insegnamento della più recente giurisprudenza di legittimità in materia di “cessione dei credi in blocco”, distinguendo l'ipotesi in cui sia contestata dal debitore la esistenza del contratto di cessione da quella in cui sia contestata solo l'inclusione del rapporto oggetto di causa nella cessione stessa.
Secondo Cass. Civ. n. 5474/24, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione ma - come nel caso che ci occupa- solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra cedente e cessionario, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove però tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ne deriva che, stante la mancata contestazione da parte del sig. della operazione di Parte_1 cessione dei crediti in blocco, intervenuta in data 10.11.22 tra e , non CP_2 CP_1
deve essere dimostrata in questo giudizio l'esistenza del contratto di cessione, bensì occorre valutare le indicazioni contenute nell'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale allo scopo di rendere efficace la cessione al terzo ceduto (ex art. 58 TUB).
A pag. 17 dell'avviso in questione – prodotto con il ricorso per d.i. sub doc.
3- viene fatto espresso riferimento a nella qualità di cedente, insieme ad altri istituti di credito. CP_2
A pag. 18 del medesimo avviso si legge: “in virtù dei Contratti di Cessione la Società ha pagina 5 di 8 acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici dalle ore 23.59 del 31 luglio
2022, un portafoglio di crediti pecuniari “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca
d'Italia, comprensivi dei crediti relativi al rimborso del capitale nonché al pagamento interessi, commissioni, penali, danni, indennizzi, spese (ivi incluse le spese legali e giudiziarie)
(collettivamente i “Crediti”) relative alle seguenti tipologie di rapporti bancari: (i) aperture di credito, (ii) anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti a imprese, (iii) crediti personali e altri finanziamenti a famiglie, (iv) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, (v) mutui,
(vi) crediti finalizzati, (vii) crediti revolving, sorti in periodo intercorrente tra il 18/11/1987 al
31/10/2022 (i “Contratti”).”
Ebbene, ritiene questo giudice che i crediti oggetto di questa controversia ben possano ritenersi compresi nel perimetro delineato dall'avviso pubblicato in Gazzetta, sia per la caratteristica di crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia, sia perché i contratti da cui derivano (apertura conto corrente e mutuo prodotti da Principio con il ricorso per decreto ingiuntivo, sub doc. 4) sono certamente riconducibili ad una delle categorie di atti menzionati nell'avviso stesso e risultano essere stati stipulati negli anni 2019 e 2020.
A completare il quadro probatorio, da una parte ci sono le dichiarazioni rilasciate dalla Banca cedente, con cui si certifica – ai sensi dell'art. 50 TUB – la conformità degli estratti conto alle scritture contabili con precisazione che il credito è vero e liquido (doc. 6,7 fase monitoria), dall'altra parte c'è la stessa difesa processuale di che costituendosi in questo CP_2
giudizio in quanto terza chiamata dichiara espressamente: “La ammette e confessa in CP_2 questa sede giudiziale che i crediti derivanti dai rapporti oggetto di causa sono stati ceduti a
, con la cessione del 2022 i cui estremi sono indicati nel ricorso Parte_2 monitorio” (pag. 4 comparsa di costituzione della terza chiamata), ribadendo la medesima posizione sino alla udienza di discussione (“l'Avv. Benetazzo ribadisce l'intervenuta cessione del credito per conto della che vi ha preso parte”, cfr. verbale udienza 18.11.25). CP_2
Ne deriva che vi è prova agli atti della inclusione dei crediti oggetto di lite nella cessione “in blocco” dedotta da Principio con ricorso per decreto ingiuntivo, dunque l'opposizione di
[...] al decreto ingiuntivo n. 1030/24 del 24.5.24 è infondata e deve essere rigettata, con Parte_1
conferma integrale del titolo. pagina 6 di 8 Passando ora ai rapporti tra l'opponente sig. e si osserva quanto segue. Parte_4 CP_2
Il primo ha chiamato in causa l'istituto lamentando che questo non avrebbe attivato la polizza – da lui stipulata in uno con il contratto di mutuo chirografario 6.2.20 - che prevedeva copertura integrale assicurativa per il caso in cui “il finanziato avesse perso il lavoro e si trovasse in stato di disoccupazione” (pag. 4 atto di opposizione); ciò ha fatto senza produrre il contratto di assicurazione - che è stato allegato alla comparsa di costituzione da - e senza CP_2 spiegare come e quando egli avesse perso il lavoro, come e quando avesse denunciato il
“sinistro”.
A fronte delle ferme contestazioni della banca (che ha sempre negato di aver ricevuto denuncia di “sinistro” e richiesta di attivazione della polizza) l'attore opponente, nel corso del giudizio, in nessun modo ha provato i fatti costituitivi della propria domanda;
non ha prodotto documenti utili per la decisione, ha chiesto disporsi ordini di esibizione all'evidenza esplorativi, alla udienza 10.11.25 il legale ha espressamente rinunciato alle richiesta di prove orali, prima che il giudice potesse pronunciarsi su queste.
Ne deriva che le domande svolte dal sig. nei confronti dei all'esito Parte_1 CP_2 della lite rimangono totalmente e manifestamente infondate, pertanto devono essere rigettate.
In ragione della soccombenza, il sig. deve essere condannato alla rifusione delle Parte_1
spese di lite a favore di da lui chiamata a partecipare al giudizio;
dette spese CP_2 vengono liquidate come in dispositivo ai “minimi”, tenendo conto del valore della controversia e dunque del limite massimo dell'indennizzo derivante da polizza, pari a € 3.442,08 (come dichiarato dalla banca e non contestato dall'attore opponente), dell'attività effettivamente svolta, della non particolare complessità delle questioni trattate, che sono – nella sostanza – riconducibili ad una (operatività o meno della polizza assicurativa).
Nulla viene liquidato in favore di , essendo la parte opposta rimasta contumace. CP_1
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 17047/24 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1)rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1030/24 del 24.5.24 del Tribunale di Venezia;
pagina 7 di 8 2)rigetta ogni domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
3)condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di spese legali per il
[...] presente giudizio di opposizione, la somma di € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali
15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 24.11.25. Il GOT Paola Fracassi
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