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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 190/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID SA Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 190/2024 il 09.02.2024 promosso con atto di citazione in appello da
C.F. e P. IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e P. IVA , in persona del suo legale rappresentante (C.F. P.IVA_1 Parte_3
), ; (C.F. ), quale ex C.F._1 Parte_4 C.F._2
socio della trasformata società (C.F. e P. IVA , ora Parte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), quale ex socio della Parte_1 Parte_3 C.F._1
trasformata società (C.F. e P. IVA ), ora Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1
[... [...]
[...] [
rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra Capra come da mandato rilasciato su foglio separato
[...]
e unito in calce al ricorso in appello;
appellanti contro
(C.F.: ), , (CF.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
), , (C.F.: ) , C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi, giusta mandato alle liti in Pt_6 C.F._6
atti, dall'Avvocato Alberto Feltrin del Foro di Treviso e dall'Avvocato Luca Burighel del Foro di Vicenza, con domicilio eletto in Conegliano (TV), Viale Spellanzon n. 48, con indicazioni delle pec: e Email_1 Email_2
appellati
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; appello avverso la sentenza n. 2458/2023 pubbl. il 27.12.2013
notificata il 16.01.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi del proposto gravame: - riformare la sentenza n.
2458/2023 del Tribunale di Treviso di cui in epigrafe e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte in primo grado, limitatamente a quanto oggetto della presente impugnazione: I) accertare e dichiarare la carenza di
2 legittimazione attiva in capo ai Sigg.ri , e CP_2 CP_3 Pt_5 Pt_6 Pt_7
relativamente alla domanda di risarcimento danni sulle parti comuni;
II) rigettare ogni domanda di risarcimento danni avversaria o, in via subordinata, ridurre il quantum;
III) con vittoria di spese e compensi;
- rigettare ogni domanda avversaria;
- con vittoria di compensi e spese, di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata :
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza eccezione e difesa: - Respingersi tutte le domande proposte dalla parte attrice
[...]
formulate nell'atto di citazione d'appello datato 08.02.2024 e Parte_8
notificato in data 08.02.2024 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2458/2023
emessa dal Tribunale di Treviso nel giudizio R.G. n. 5726/2020; - Ci si oppone ad ogni nuova produzione documentale di parte appellante, e si chiede il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Controparte_2 CP_3
, e convenivano in giudizio la Parte_5 Parte_9 Parte_10
società nella sua qualità di realizzatrice e venditrice degli Parte_1
3 immobili siti nel complesso residenziale denominato Residence IN di San
Polo di Piave (TV), di loro proprietà. Affermavano di aver riscontrato alcuni gravi vizi e difetti del complesso immobiliare, accertati dal c.t.u. nominato nel procedimento per A.T.P. preventivamente instaurato.
Chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta, ai sensi degli artt. 1667 e 1669
cod. civ., al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi € 93.739,05.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'intervenuta Parte_2
prescrizione, il difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel merito,
contestando le pretese risarcitorie attoree poiché eccessive in relazione ai vizi effettivamente riscontrati dal c.t.u.
La causa era istruita con l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento per
ATP instaurato ante causam e con l'integrazione della stessa , in ragione dei nuovi vizi lamentati dagli attori ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva: “1) accerta la presenza dei gravi difetti meglio descritti in
narrativa e, per l'effetto, la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. di
[...]
2) quantifica in complessivi € Controparte_4
46.211,42 il danno sulle parti comuni dell'immobile e condanna
[...]
a risarcire a ciascuno degli attori Controparte_4
la quota proporzionale ai millesimi detenuti, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4 3) condanna a risarcire agli Controparte_4
attori l'importo di € 6.300,00 oltre accessori per gli esborsi correlati al compenso
del c.t.u. nel giudizio di A.T.P., oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri
esposti in motivazione;
4) condanna Controparte_4
a risarcire all'attore l'ulteriore importo di € 7.602,90
[...] CP_3
per danni patrimoniali emergenti, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri
esposti in motivazione;
5) condanna Controparte_4
a risarcire all'attore l'ulteriore importo di €
[...] Parte_10
282,69 per danni riguardanti porzione di immobile di proprietà esclusiva dello
stesso, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri esposti in motivazione;
6)
rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata da parte attrice;
7)
condanna alla rifusione, in favore degli attori, delle Parte_2
spese processuali, che liquida in complessivi € 518,00 per anticipazioni, €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
8) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del supplemento
peritale, nella misura già liquidata con decreto del 6.3.2022, con condanna a
restituire a parte attrice le spese eventualmente a tal fine anticipate”.
Il primo giudice qualificava la domanda svolta dagli attori nell'ambito della responsabilità disciplinata dall'art. 1669 c.c. , sosteneva che i vizi più gravi e
5 consistenti rilevati dal c.t.u. riguardavano difetti di impermeabilizzazione e di realizzazione degli impianti, tali da rendere non fruibili o difficilmente fruibili porzioni del complesso immobiliare, così da integrare i gravi difetti enucleati dall'art. 1669 cod. civ.
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei condomìni svolta dalla convenuta evidenziando che le doglianze formulate dagli attori riguardano parti comuni dell'edificio per la cui tutela ciascun condomino è dotato di legittimazione concorrente con quella dell'amministratore per cui possono agire CP_5
per il risarcimento del danno alternativamente l'amministratore del e CP_6
i singoli condomini, con la precisazione che “la condanna della costruttrice –
quantificata nella somma totale dei danni cagionati all'intero complesso
condominiale – avverrà, nei confronti dei singoli condomini attori, secondo la
quota di comproprietà di ciascuno per quanto riguarda i vizi attinenti a parti
comuni dell'edificio, la cui eliminazione – il costo relativo costituisce il danno
risarcibile agli odierni attori – dovrà essere sostenuta economicamente da
ciascun condomino (e dunque anche stessa) in misura proporzionale alle CP_4
rispettive quote di proprietà.”.
Accertava la sussistenza di tutti i vizi lamentati (fatta esclusione per la difformità
strutturale, relativa ad una trave ordita parallelamente al solaio, prevista nel
6 progetto originario e non realizzata ma che non determinava alcun difetto strutturale) , precisando che essi interessano parti comuni dell'edificio (ad eccezione delle infiltrazioni alla cantina di proprietà esclusiva di e il cui Pt_7
ripristino competeva all'intera compagine condominiale pro quota.
Rigettava la domanda risarcitoria svolta dagli attori avente ad oggetto il danno non patrimoniale di tipo esistenziale correlato alle immissioni odorose moleste poiché
da esse alcun pregiudizio giuridicamente rilevante avrebbero subìto gli attori.
Infine, condannava parte convenuta alla refusione delle spese di ATP (ponendo l'obbligo di rimborso in favore del sig. avendo provveduto al materiale CP_3
pagamento delle fatture) , consistenti negli onorari liquidati in A.T.P. al c.t.u. ,
nelle spese legali riguardanti l'A.T.P. , nei compensi del consulente tecnico di parte e nelle spese di ricerca vasche interrate .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello (già Parte_1
da ora breviter nonché gli ex soci della Parte_2 Pt_2 [...]
i quali lamentavano: i) l' erroneità della statuizione di cui al Controparte_7
paragrafo 2) della sentenza in tema di “difetto di legittimazione attiva degli attori”
per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; ii) l'erroneità della statuizione di cui al paragrafo 4.3) della sentenza in tema di “costi del giudizio di a.t.p.” per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 1227 c.c. ; iii) la violazione degli
7 artt. 91, 92 e 96 c.p.c con riferimento alle spese di lite e di CTU;
iv) la violazione del d.m. 55/2014, circa la liquidazione delle spese di lite.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza impugnata previa dichiarazione della carenza di legittimazione attiva da parte dei condomini relativamente alla domanda di risarcimento dei danni sulle parti comuni.
Si costituivano in giudizio i condomini , (non si CP_2 CP_3 Pt_5 Pt_6
costituiva ) i quali ribadivano, richiamando sul punto giurisprudenza di Pt_7
legittimità, la legittimazione attiva dei condomini a conseguire il risarcimento dei danni subìti sulla cosa comune.
Deducevano gli appellati che il è costituito da Parte_11
due palazzine autonome e separate e che le rispettive proprietà dei due blocchi A)
e B) del Residence IN sono così suddivise: quanto al blocco A) è costituito da cinque appartamenti di cui quattro di esclusiva proprietà degli appellati ed il quinto appartamento è di proprietà della e, pertanto, tale blocco Controparte_4
è integralmente di proprietà della Controparte_4
Ne conseguiva che essendo il costituito da un complesso formato da CP_6
più̀ edifici separati e le parti comuni relative ai singoli fabbricati (quali, ad esempio, i lastrici, tetti, scale, ascensori, di ciascun edificio , tutti oggetto di CTU)
appartenenti ai soli proprietari delle unità che compongono i vari fabbricati, deve
8 farsi applicazione dell'art. 1123 comma 3 c.c. (“qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del
gruppo di condomini che ne trae utilità”).
Concludevano gli appellati chiedendo che la sentenza di primo grado venisse fatta
“oggetto di mera precisazione/interpretazione da parte di Codesta Corte, alla
quale si chiede di voler dichiarare che i millesimi “detenuti” dagli attori sono
quelli relativi alle sole unità immobiliari facenti parte del blocco A) del Residence
IN (ossia del solo blocco ammalorato dai vizi accertati in corso di
giudizio)”.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese relative al procedimento per
ATP e del giudizio di merito ne ribadivano la correttezza evidenziando che l'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo e la mancanza di una seria volontà da parte dell'impresa costruttrice di rimuovere i vizi avevano reso necessario l'esperimento – a distanza di mesi dalla denuncia dei vizi- del procedimento per ATP.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
18.09.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di
9 sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione attiva dei condomini (concorrente con quella dell'amministratore condominiale) a richiedere il ristoro dei pregiudizi conseguenti alla condotta del costruttore rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. “
senza che incida su ciò in alcun modo il fatto che non tutta la compagine
condominiale si sia fatta promotrice di tale iniziativa (nel caso di specie, peraltro,
i residui millesimi risultano appartenenti proprio all'odierna convenuta, che
potrebbe quindi paralizzare ogni eventuale iniziativa da parte del ).” CP_6
Sostiene l'appellante, richiamando sul punto Cass. sent. 8173/2012, che la legittimazione attiva compete in via esclusiva all'amministratore condominiale,
laddove si controverta – come nel caso di specie- in tema di azioni a tutela delle parti comuni in condominio aventi ad oggetto domande di carattere risarcitorio.
2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “meritano integrale ristoro anche i
danni emergenti derivanti dalla necessità di dare avvio al giudizio ex art. 696 cod.
proc. civ.”, riferendosi alle spese del CTU in sede di ATP, spese legali e di CTP
10 sempre della fase di ATP, e alle spese di ricerca vasche interrate , statuendo per la condanna di l risarcimento agli attori delle suddette integrali somme . Pt_2
Sul punto l'appellante ha censurato la sentenza rammentando che il procedimento per ATP non era necessario, avendo in plurime occasioni manifestato la Pt_2
propria disponibilità al raggiungimento di un accordo e alla definizione stragiudiziale della vicenda, resa impossibile dall'atteggiamento di indisponibilità
da parte dei condomini.
Soggiungeva inoltre che nel corso dell'ATP si constatava che la denuncia relativa alla mancanza di staticità dell'immobile era del tutto infondata, così
configurandosi la soccombenza degli attori in relazione a tale domanda di accertamento.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha regolato le spese di lite e di CTU secondo il criterio della soccombenza ponendo i relativi oneri a carico di senza tener conto della non esclusiva soccombenza della Pt_2
società convenuta e della condotta processuale ed extra processuale tenuta dagli attori.
Quanto alla non esclusiva soccombenza di ha dedotto che il CTU, sia in Pt_2
sede di ATP che nel corso del primo grado del processo, ha escluso la sussistenza di un vizio strutturale che controparte lamentava;
inoltre, la domanda risarcitoria
11 è stata accolta per i soli millesimi di proprietà dei condomini e la domanda di risarcimento dei danni morali è stata rigettata, così come la domanda ex art. 96
c.p.c. formulata da parte attrice.
Quanto alla condotta processuale e extraprocessuale tenuta dai condomini l'appellante ha evidenziato il comportamento non conciliativo e contro buona fede degli allora attori, nonostante la disponibilità manifestata dalla società convenuta di emendare i difetti denunciati.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che le spese di lite sono state liquidate in violazione del DM 55/2014 essendo stato applicato come scaglione di riferimento quello da 52 mila a 260 mila euro, che non corrisponde però alla somma effettivamente riconosciuta con la sentenza e ciò in quanto i millesimi in capo agli attori di primo grado (463,552 millesimi di Euro 46.211,42)
corrispondono a Euro 21.421,40 di danni, importo che, sommato agli importi di cui alle ulteriori statuizioni di condanna porta ad un totale inferiore a 52 mila euro.
Pertanto, facendo corretta applicazione della normativa in esame, alla luce dell'art. 5 del DM 55/2014, lo scaglione di riferimento doveva essere quello da 26 a 52
mila euro.
5.Il primo motivo di appello non è fondato.
12 Con riferimento alla legittimazione attiva dei condomini, concorrente con quella dell'amministratore condominiale, in relazione ai vizi inerenti alla cosa comune,
va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui “l'azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha carattere
personale e può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al
giudizio partecipino gli altri condomini, sia nel caso in cui i vizi denunciati
riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva” (Cass. sent. 4485/2000 e in senso conforme Cass. sent. n. 6537/1194 r n. 7080/1995).
E ancora è stato osservato, che “che in tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c.,
che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso
che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella
parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per
la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente
considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130
n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì
costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i
singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che
13 abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad
agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e
singoli appartamenti o parte di essi soltanto (Cass. ord. 10380/2024).
Sostiene parte appellante che i condomini avrebbero dovuto previamente, ovvero prima di agire giudizialmente, richiedere una decisione dell'assemblea condominiale, trattandosi di vizi inerenti alle parti comuni del . CP_6
Tale conclusione, oltre ad essere priva di fondamento normativo non è coerente con il principio secondo cui, rientrando l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. nel novero degli atti conservativi, allorquando questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del ed i singoli CP_6
condomini ad agire per il risarcimento, non può farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi (ex multis, Cass. sent. 2436/2018).
Né appare pertinente il richiamo svolto da parte appellante a Cass. sent. 8173/2012
- che riguardava una fattispecie di denuncia di infiltrazioni relativa alle parti comuni proveniente da due condomini- nella quale la Corte, operando una distinzione tra domande inerenti all'esercizio di atti conservativi di difesa dei beni comuni e domande di natura risarcitoria ed affermando la legittimazione concorrente dell'amministratore e dei condomini solo in relazione alle prime e la
14 legittimazione attiva del solo amministratore in relazione alle seconde,
confermerebbe che avendo , nel caso di specie, la domanda attorea contenuto risarcitorio, la legittimazione competerebbe al solo amministratore.
Tale conclusione non è condivisibile atteso che l'azione ex art. 1669 c.c. proposta dagli odierni condomini (sulla qualificazione in tali termini dell'azione non vi è
contestazione) è un'azione a contenuto conservativo del bene comune (cfr. Cass.
ord. 10380/2024 cit.) e la condanna risarcitoria esprime la logica conseguenza dell'accertamento della responsabilità dell'appaltatore.
Né essa è scalfita dalla deduzione secondo cui, poiché ogni intervento sulle parti comuni richiede una preventiva delibera assembleare e non essendo stata ad oggi assunta alcuna delibera, la sentenza di primo grado è del “tutto inutile”; in quanto così argomentando si finisce con il confondere il piano del contenuto della tutela giurisdizionale e del bene della vita che con essa si intende conseguire, con quello,
affatto diverso, della materiale attuazione di tale tutela.
6. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato nell'attribuire i costi del procedimento per ATP (spese della CTU, spese legali e di CTP, spese di ricerca delle vasche interrate) a carico della convenuta, non avendo considerato che non vi era alcuna necessità di avviare l'ATP.
15 Sul punto va osservato che la prima denuncia da parte dei condomini risale al
12.12.2017 (doc. 4 fasc. parte attrice primo grado) alla quale ha dato Pt_2
riscontro nel gennaio 2018 offrendo la sua disponibilità agli accertamenti del caso
(doc. 5 fasc. attrice primo grado); tuttavia nessuna iniziativa concreta veniva assunta da tant'è che a dicembre 2018 – e pertanto ad un anno dalla prima Pt_2
denuncia- i condomini si determinavano ad avviare il procedimento per ATP;
quindi al di là delle trattative stragiudiziali che, secondo parte appellante (p. 15
appello) sarebbero state immotivatamente interrotte da controparte, il dato fattuale incontestabile è che a fronte della denuncia dei difetti e della formale disponibilità
ad emendarli, nessuna iniziativa concreta è stata assunta da Pt_2 Parte_1
[...]
Tale inerzia è stata confermata pure nel corso del procedimento per ATP,
allorquando il CTU ha formulato la sua proposta conciliativa (verbale dd.
05.04.2019) alla quale on ha prestato adesione, tant'è che nel 2020 è stato Pt_2
radicato dai condomini il giudizio di merito.
Sostiene parte appellante che l'inutilità dell'ATP sarebbe evidenziata dalla circostanza che il difetto – ritenuto il più grave- prospettato dai condomini, ovvero la mancanza di staticità dell'immobile, si è rivelata infondata, per cui, di tale
16 conclusione il primo giudice avrebbe dovuto tener conto nella ripartizione delle spese del procedimento.
Tale deduzione è priva di pregio, avendo il CTU accertato, senza che sul punto sia intervenuta contestazione che “la descrizione della difformità strutturale rispetto
a quanto previsto nel progetto originario esiste realmente;
la trave ordita
parallelamente al solaio e prevista nel progetto originario in spessore del solaio
non è stata realizzata: …..la funzione svolta da tale trave non è quella di traferire
i carichi gravitazionali, funzione già assolta dal solaio e dall'orditura in
calcestruzzo preesistente all'installazione del profilo in carpenteria ma quello di
irrigidire il telaio trasversale. Tale funzione strutturale che nel progetto
originario era assolta dalla trave in spessore viene ora assolta dalla trave in
carpenteria. I carichi che attualmente si scaricano in platea, attraverso i pilastri
che sorreggono il profilo, sono esclusivamente quelli dovuti al peso proprio della
carpenteria in quanto il nuovo telaio non è stato messo in forza;
in conseguenza
di tale fatto la platea non ha subito alcun danno per l'inserimento del nuovo
elemento strutturale” e ha concluso nel senso che, pur sussistendo la difformità
strutturale, non sussiste alcun danno.
Quindi, non corrisponde a realtà che il difetto strutturale non sussiste;
esso è stato accertato, ancorchè dallo stesso non sia dato far derivare alcun danno.
17 Quanto agli ulteriori difetti denunciati dai condomini, essi hanno trovato tutti conferma negli accertamenti condotti dall'ing. nel corso dell'ATP, senza Per_1
che alcuna contestazione sia intervenuta.
7. Il terzo motivo di appello non è fondato.
Con il presente motivo, parte appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe fatto corretta applicazione del principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali, non avendo tenuto conto della non esclusiva soccombenza di della condotta processuale ed extraprocessuale Pt_2
di controparte.
Sul punto è appena il caso di richiamare quanto sopra evidenziato in relazione ai difetti accertati nel corso dell'ATP: tutti i difetti denunciati dai condomini hanno trovato riscontro nel corso degli accertamenti tecnici ivi condotti e nel supplemento peritale condotto nel giudizio di merito;
anche la difformità
strutturale di cui si è detto ha trovato conferma- ancorché priva di conseguenze dannose- ; né può essere valorizzato, per quanto sopra argomentato, il comportamento asseritamente non conciliativo degli appellati, posto che Pt_2
ha assunto iniziative concrete – ricercando una ditta terza alla quale affidare l'incarico per la rimozione dei vizi - solo in limine alla decisione del giudizio di
18 primo grado (vedi doc. 13 fasc. conv.) e dopo aver costretto controparte a far accertare nell'ambito del procedimento per ATP i difetti lamentati.
8. Il quarto motivo di appello non è fondato.
Il primo giudice ha correttamente parametrato le spese di lite secondo lo scaglione di pertinenza (euro 52.000 a euro 260.000), determinato avuto riguardo al danno quantificato (euro 46.211,42) sulle parti comuni dell'immobile, alla somma liquidata per la CTU in sede di ATP (euro 6.300,00) e agli ulteriori danni liquidati in favore dell'attore (euro 7.602,90) e in favore dell'attore CP_3
(euro 282,69). Parte_10
Erra parte appellante nel ritenere che lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi vada determinato in proporzione ai millesimi detenuti dagli attori
(odierni appellanti) ovvero 463,552 millesimi di euro 46.211,42 e ciò per l'assorbente ragione che “nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione di
danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto
che a quella domandata” (art. 5 DM 55/2014) e nel caso di specie la somma riconosciuta è pari ad euro 46.211,42 che verrà ripartita tra i condomini in misura proporzionale ai millesimi detenuti;
assumendo quest'ultimo dato rilevanza unicamente ai fini del riparto della somma complessivamente riconosciuta, che
19 costituisce (l'unico) valore in base al quale parametrare la liquidazione dei compensi legali.
9. Nel costituirsi in giudizio parte appellata ( pagg. 10-14 della comparsa di costituzione), dopo aver descritto il condominio e dedotto che lo stesso è formato da due edifici separati (Blocco A e B) e che i vizi accertati riguardano le parti comuni del blocco A, ha formulato richiesta di “mera
precisazione/interpretazione da parte di Codesta Corte, alla quale si chiede di
voler dichiarare che i millesimi 'detenuti' dagli attori sono quelli relativi alle sole
unità immobiliari facenti parte del blocco A del Residence IN”.
10. Ha, inoltre, formulato ulteriore richiesta di precisazione, senza che ciò si sia tradotto in motivo di appello incidentale, chiedendo che venisse espresso nel dispositivo della sentenza che gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma
4 c.c. , relativi alla somma di euro 46.211,42 vengano fatti decorrere dal deposito dell'ATP al saldo.
Parte appellata ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “Voglia Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello dichiarare che il capo n. 2 della sentenza di primo grado,
contenente la condanna di a risarcire ciascuno degli attori Parte_8
la quota proporzionale ai millesimi detenuti, oltre interessi dal dovuto al saldo
debba essere così precisato/interpretato: - quantifica in complessivi € 46.211,42
20 il danno sulle parti comuni dell'immobile e condanna
[...]
risarcire ciascuno degli attori la quota Controparte_8
proporzionale ai millesimi detenuti con riferimento alle sole unità immobiliari
facenti parte del blocco A del Residence IN ai sensi dell'art. 1123, comma
3, c.c., oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4° c.c. dal deposito in
cancelleria dell'elaborato peritale riguardante l'ATP al saldo”.
11. Tali precisazioni, che, si ribadisce, non si sono tradotte in specifici motivi di appello incidentale, in contrasto con la previsione dell'art. 333 c.p.c., non sono neppure state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ove la parte appellata ha esplicitamente chiesto di confermare la sentenza impugnata, così
esonerando il collegio dalla loro delibazione.
12. Conclusivamente, l'appello è respinto e parte appellante condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte appellata che si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (da euro 52.000,00 a euro 260.000,00) e dell'attività svolta (fase introduttiva, di studio e decisionale).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi
21 dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- -dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ID SA
22 23
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 190/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID SA Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 190/2024 il 09.02.2024 promosso con atto di citazione in appello da
C.F. e P. IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e P. IVA , in persona del suo legale rappresentante (C.F. P.IVA_1 Parte_3
), ; (C.F. ), quale ex C.F._1 Parte_4 C.F._2
socio della trasformata società (C.F. e P. IVA , ora Parte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), quale ex socio della Parte_1 Parte_3 C.F._1
trasformata società (C.F. e P. IVA ), ora Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1
[... [...]
[...] [
rappresentati e difesi dall'Avv. Sandra Capra come da mandato rilasciato su foglio separato
[...]
e unito in calce al ricorso in appello;
appellanti contro
(C.F.: ), , (CF.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
), , (C.F.: ) , C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi, giusta mandato alle liti in Pt_6 C.F._6
atti, dall'Avvocato Alberto Feltrin del Foro di Treviso e dall'Avvocato Luca Burighel del Foro di Vicenza, con domicilio eletto in Conegliano (TV), Viale Spellanzon n. 48, con indicazioni delle pec: e Email_1 Email_2
appellati
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”; appello avverso la sentenza n. 2458/2023 pubbl. il 27.12.2013
notificata il 16.01.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi del proposto gravame: - riformare la sentenza n.
2458/2023 del Tribunale di Treviso di cui in epigrafe e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte in primo grado, limitatamente a quanto oggetto della presente impugnazione: I) accertare e dichiarare la carenza di
2 legittimazione attiva in capo ai Sigg.ri , e CP_2 CP_3 Pt_5 Pt_6 Pt_7
relativamente alla domanda di risarcimento danni sulle parti comuni;
II) rigettare ogni domanda di risarcimento danni avversaria o, in via subordinata, ridurre il quantum;
III) con vittoria di spese e compensi;
- rigettare ogni domanda avversaria;
- con vittoria di compensi e spese, di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata :
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza eccezione e difesa: - Respingersi tutte le domande proposte dalla parte attrice
[...]
formulate nell'atto di citazione d'appello datato 08.02.2024 e Parte_8
notificato in data 08.02.2024 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2458/2023
emessa dal Tribunale di Treviso nel giudizio R.G. n. 5726/2020; - Ci si oppone ad ogni nuova produzione documentale di parte appellante, e si chiede il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Controparte_2 CP_3
, e convenivano in giudizio la Parte_5 Parte_9 Parte_10
società nella sua qualità di realizzatrice e venditrice degli Parte_1
3 immobili siti nel complesso residenziale denominato Residence IN di San
Polo di Piave (TV), di loro proprietà. Affermavano di aver riscontrato alcuni gravi vizi e difetti del complesso immobiliare, accertati dal c.t.u. nominato nel procedimento per A.T.P. preventivamente instaurato.
Chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta, ai sensi degli artt. 1667 e 1669
cod. civ., al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi € 93.739,05.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'intervenuta Parte_2
prescrizione, il difetto di legittimazione attiva degli attori e, nel merito,
contestando le pretese risarcitorie attoree poiché eccessive in relazione ai vizi effettivamente riscontrati dal c.t.u.
La causa era istruita con l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento per
ATP instaurato ante causam e con l'integrazione della stessa , in ragione dei nuovi vizi lamentati dagli attori ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva: “1) accerta la presenza dei gravi difetti meglio descritti in
narrativa e, per l'effetto, la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. di
[...]
2) quantifica in complessivi € Controparte_4
46.211,42 il danno sulle parti comuni dell'immobile e condanna
[...]
a risarcire a ciascuno degli attori Controparte_4
la quota proporzionale ai millesimi detenuti, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4 3) condanna a risarcire agli Controparte_4
attori l'importo di € 6.300,00 oltre accessori per gli esborsi correlati al compenso
del c.t.u. nel giudizio di A.T.P., oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri
esposti in motivazione;
4) condanna Controparte_4
a risarcire all'attore l'ulteriore importo di € 7.602,90
[...] CP_3
per danni patrimoniali emergenti, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri
esposti in motivazione;
5) condanna Controparte_4
a risarcire all'attore l'ulteriore importo di €
[...] Parte_10
282,69 per danni riguardanti porzione di immobile di proprietà esclusiva dello
stesso, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri esposti in motivazione;
6)
rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata da parte attrice;
7)
condanna alla rifusione, in favore degli attori, delle Parte_2
spese processuali, che liquida in complessivi € 518,00 per anticipazioni, €
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
8) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del supplemento
peritale, nella misura già liquidata con decreto del 6.3.2022, con condanna a
restituire a parte attrice le spese eventualmente a tal fine anticipate”.
Il primo giudice qualificava la domanda svolta dagli attori nell'ambito della responsabilità disciplinata dall'art. 1669 c.c. , sosteneva che i vizi più gravi e
5 consistenti rilevati dal c.t.u. riguardavano difetti di impermeabilizzazione e di realizzazione degli impianti, tali da rendere non fruibili o difficilmente fruibili porzioni del complesso immobiliare, così da integrare i gravi difetti enucleati dall'art. 1669 cod. civ.
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei condomìni svolta dalla convenuta evidenziando che le doglianze formulate dagli attori riguardano parti comuni dell'edificio per la cui tutela ciascun condomino è dotato di legittimazione concorrente con quella dell'amministratore per cui possono agire CP_5
per il risarcimento del danno alternativamente l'amministratore del e CP_6
i singoli condomini, con la precisazione che “la condanna della costruttrice –
quantificata nella somma totale dei danni cagionati all'intero complesso
condominiale – avverrà, nei confronti dei singoli condomini attori, secondo la
quota di comproprietà di ciascuno per quanto riguarda i vizi attinenti a parti
comuni dell'edificio, la cui eliminazione – il costo relativo costituisce il danno
risarcibile agli odierni attori – dovrà essere sostenuta economicamente da
ciascun condomino (e dunque anche stessa) in misura proporzionale alle CP_4
rispettive quote di proprietà.”.
Accertava la sussistenza di tutti i vizi lamentati (fatta esclusione per la difformità
strutturale, relativa ad una trave ordita parallelamente al solaio, prevista nel
6 progetto originario e non realizzata ma che non determinava alcun difetto strutturale) , precisando che essi interessano parti comuni dell'edificio (ad eccezione delle infiltrazioni alla cantina di proprietà esclusiva di e il cui Pt_7
ripristino competeva all'intera compagine condominiale pro quota.
Rigettava la domanda risarcitoria svolta dagli attori avente ad oggetto il danno non patrimoniale di tipo esistenziale correlato alle immissioni odorose moleste poiché
da esse alcun pregiudizio giuridicamente rilevante avrebbero subìto gli attori.
Infine, condannava parte convenuta alla refusione delle spese di ATP (ponendo l'obbligo di rimborso in favore del sig. avendo provveduto al materiale CP_3
pagamento delle fatture) , consistenti negli onorari liquidati in A.T.P. al c.t.u. ,
nelle spese legali riguardanti l'A.T.P. , nei compensi del consulente tecnico di parte e nelle spese di ricerca vasche interrate .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello (già Parte_1
da ora breviter nonché gli ex soci della Parte_2 Pt_2 [...]
i quali lamentavano: i) l' erroneità della statuizione di cui al Controparte_7
paragrafo 2) della sentenza in tema di “difetto di legittimazione attiva degli attori”
per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; ii) l'erroneità della statuizione di cui al paragrafo 4.3) della sentenza in tema di “costi del giudizio di a.t.p.” per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 1227 c.c. ; iii) la violazione degli
7 artt. 91, 92 e 96 c.p.c con riferimento alle spese di lite e di CTU;
iv) la violazione del d.m. 55/2014, circa la liquidazione delle spese di lite.
Concludevano chiedendo la riforma della sentenza impugnata previa dichiarazione della carenza di legittimazione attiva da parte dei condomini relativamente alla domanda di risarcimento dei danni sulle parti comuni.
Si costituivano in giudizio i condomini , (non si CP_2 CP_3 Pt_5 Pt_6
costituiva ) i quali ribadivano, richiamando sul punto giurisprudenza di Pt_7
legittimità, la legittimazione attiva dei condomini a conseguire il risarcimento dei danni subìti sulla cosa comune.
Deducevano gli appellati che il è costituito da Parte_11
due palazzine autonome e separate e che le rispettive proprietà dei due blocchi A)
e B) del Residence IN sono così suddivise: quanto al blocco A) è costituito da cinque appartamenti di cui quattro di esclusiva proprietà degli appellati ed il quinto appartamento è di proprietà della e, pertanto, tale blocco Controparte_4
è integralmente di proprietà della Controparte_4
Ne conseguiva che essendo il costituito da un complesso formato da CP_6
più̀ edifici separati e le parti comuni relative ai singoli fabbricati (quali, ad esempio, i lastrici, tetti, scale, ascensori, di ciascun edificio , tutti oggetto di CTU)
appartenenti ai soli proprietari delle unità che compongono i vari fabbricati, deve
8 farsi applicazione dell'art. 1123 comma 3 c.c. (“qualora un edificio abbia più
scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del
gruppo di condomini che ne trae utilità”).
Concludevano gli appellati chiedendo che la sentenza di primo grado venisse fatta
“oggetto di mera precisazione/interpretazione da parte di Codesta Corte, alla
quale si chiede di voler dichiarare che i millesimi “detenuti” dagli attori sono
quelli relativi alle sole unità immobiliari facenti parte del blocco A) del Residence
IN (ossia del solo blocco ammalorato dai vizi accertati in corso di
giudizio)”.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese relative al procedimento per
ATP e del giudizio di merito ne ribadivano la correttezza evidenziando che l'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo e la mancanza di una seria volontà da parte dell'impresa costruttrice di rimuovere i vizi avevano reso necessario l'esperimento – a distanza di mesi dalla denuncia dei vizi- del procedimento per ATP.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
18.09.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previo rigetto dell'istanza di
9 sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione attiva dei condomini (concorrente con quella dell'amministratore condominiale) a richiedere il ristoro dei pregiudizi conseguenti alla condotta del costruttore rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. “
senza che incida su ciò in alcun modo il fatto che non tutta la compagine
condominiale si sia fatta promotrice di tale iniziativa (nel caso di specie, peraltro,
i residui millesimi risultano appartenenti proprio all'odierna convenuta, che
potrebbe quindi paralizzare ogni eventuale iniziativa da parte del ).” CP_6
Sostiene l'appellante, richiamando sul punto Cass. sent. 8173/2012, che la legittimazione attiva compete in via esclusiva all'amministratore condominiale,
laddove si controverta – come nel caso di specie- in tema di azioni a tutela delle parti comuni in condominio aventi ad oggetto domande di carattere risarcitorio.
2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che “meritano integrale ristoro anche i
danni emergenti derivanti dalla necessità di dare avvio al giudizio ex art. 696 cod.
proc. civ.”, riferendosi alle spese del CTU in sede di ATP, spese legali e di CTP
10 sempre della fase di ATP, e alle spese di ricerca vasche interrate , statuendo per la condanna di l risarcimento agli attori delle suddette integrali somme . Pt_2
Sul punto l'appellante ha censurato la sentenza rammentando che il procedimento per ATP non era necessario, avendo in plurime occasioni manifestato la Pt_2
propria disponibilità al raggiungimento di un accordo e alla definizione stragiudiziale della vicenda, resa impossibile dall'atteggiamento di indisponibilità
da parte dei condomini.
Soggiungeva inoltre che nel corso dell'ATP si constatava che la denuncia relativa alla mancanza di staticità dell'immobile era del tutto infondata, così
configurandosi la soccombenza degli attori in relazione a tale domanda di accertamento.
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha regolato le spese di lite e di CTU secondo il criterio della soccombenza ponendo i relativi oneri a carico di senza tener conto della non esclusiva soccombenza della Pt_2
società convenuta e della condotta processuale ed extra processuale tenuta dagli attori.
Quanto alla non esclusiva soccombenza di ha dedotto che il CTU, sia in Pt_2
sede di ATP che nel corso del primo grado del processo, ha escluso la sussistenza di un vizio strutturale che controparte lamentava;
inoltre, la domanda risarcitoria
11 è stata accolta per i soli millesimi di proprietà dei condomini e la domanda di risarcimento dei danni morali è stata rigettata, così come la domanda ex art. 96
c.p.c. formulata da parte attrice.
Quanto alla condotta processuale e extraprocessuale tenuta dai condomini l'appellante ha evidenziato il comportamento non conciliativo e contro buona fede degli allora attori, nonostante la disponibilità manifestata dalla società convenuta di emendare i difetti denunciati.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che le spese di lite sono state liquidate in violazione del DM 55/2014 essendo stato applicato come scaglione di riferimento quello da 52 mila a 260 mila euro, che non corrisponde però alla somma effettivamente riconosciuta con la sentenza e ciò in quanto i millesimi in capo agli attori di primo grado (463,552 millesimi di Euro 46.211,42)
corrispondono a Euro 21.421,40 di danni, importo che, sommato agli importi di cui alle ulteriori statuizioni di condanna porta ad un totale inferiore a 52 mila euro.
Pertanto, facendo corretta applicazione della normativa in esame, alla luce dell'art. 5 del DM 55/2014, lo scaglione di riferimento doveva essere quello da 26 a 52
mila euro.
5.Il primo motivo di appello non è fondato.
12 Con riferimento alla legittimazione attiva dei condomini, concorrente con quella dell'amministratore condominiale, in relazione ai vizi inerenti alla cosa comune,
va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui “l'azione di garanzia ex art. 1669 cod. civ. ha carattere
personale e può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al
giudizio partecipino gli altri condomini, sia nel caso in cui i vizi denunciati
riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva” (Cass. sent. 4485/2000 e in senso conforme Cass. sent. n. 6537/1194 r n. 7080/1995).
E ancora è stato osservato, che “che in tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c.,
che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso
che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella
parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per
la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente
considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130
n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì
costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i
singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che
13 abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad
agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e
singoli appartamenti o parte di essi soltanto (Cass. ord. 10380/2024).
Sostiene parte appellante che i condomini avrebbero dovuto previamente, ovvero prima di agire giudizialmente, richiedere una decisione dell'assemblea condominiale, trattandosi di vizi inerenti alle parti comuni del . CP_6
Tale conclusione, oltre ad essere priva di fondamento normativo non è coerente con il principio secondo cui, rientrando l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ. nel novero degli atti conservativi, allorquando questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del ed i singoli CP_6
condomini ad agire per il risarcimento, non può farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi (ex multis, Cass. sent. 2436/2018).
Né appare pertinente il richiamo svolto da parte appellante a Cass. sent. 8173/2012
- che riguardava una fattispecie di denuncia di infiltrazioni relativa alle parti comuni proveniente da due condomini- nella quale la Corte, operando una distinzione tra domande inerenti all'esercizio di atti conservativi di difesa dei beni comuni e domande di natura risarcitoria ed affermando la legittimazione concorrente dell'amministratore e dei condomini solo in relazione alle prime e la
14 legittimazione attiva del solo amministratore in relazione alle seconde,
confermerebbe che avendo , nel caso di specie, la domanda attorea contenuto risarcitorio, la legittimazione competerebbe al solo amministratore.
Tale conclusione non è condivisibile atteso che l'azione ex art. 1669 c.c. proposta dagli odierni condomini (sulla qualificazione in tali termini dell'azione non vi è
contestazione) è un'azione a contenuto conservativo del bene comune (cfr. Cass.
ord. 10380/2024 cit.) e la condanna risarcitoria esprime la logica conseguenza dell'accertamento della responsabilità dell'appaltatore.
Né essa è scalfita dalla deduzione secondo cui, poiché ogni intervento sulle parti comuni richiede una preventiva delibera assembleare e non essendo stata ad oggi assunta alcuna delibera, la sentenza di primo grado è del “tutto inutile”; in quanto così argomentando si finisce con il confondere il piano del contenuto della tutela giurisdizionale e del bene della vita che con essa si intende conseguire, con quello,
affatto diverso, della materiale attuazione di tale tutela.
6. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha errato nell'attribuire i costi del procedimento per ATP (spese della CTU, spese legali e di CTP, spese di ricerca delle vasche interrate) a carico della convenuta, non avendo considerato che non vi era alcuna necessità di avviare l'ATP.
15 Sul punto va osservato che la prima denuncia da parte dei condomini risale al
12.12.2017 (doc. 4 fasc. parte attrice primo grado) alla quale ha dato Pt_2
riscontro nel gennaio 2018 offrendo la sua disponibilità agli accertamenti del caso
(doc. 5 fasc. attrice primo grado); tuttavia nessuna iniziativa concreta veniva assunta da tant'è che a dicembre 2018 – e pertanto ad un anno dalla prima Pt_2
denuncia- i condomini si determinavano ad avviare il procedimento per ATP;
quindi al di là delle trattative stragiudiziali che, secondo parte appellante (p. 15
appello) sarebbero state immotivatamente interrotte da controparte, il dato fattuale incontestabile è che a fronte della denuncia dei difetti e della formale disponibilità
ad emendarli, nessuna iniziativa concreta è stata assunta da Pt_2 Parte_1
[...]
Tale inerzia è stata confermata pure nel corso del procedimento per ATP,
allorquando il CTU ha formulato la sua proposta conciliativa (verbale dd.
05.04.2019) alla quale on ha prestato adesione, tant'è che nel 2020 è stato Pt_2
radicato dai condomini il giudizio di merito.
Sostiene parte appellante che l'inutilità dell'ATP sarebbe evidenziata dalla circostanza che il difetto – ritenuto il più grave- prospettato dai condomini, ovvero la mancanza di staticità dell'immobile, si è rivelata infondata, per cui, di tale
16 conclusione il primo giudice avrebbe dovuto tener conto nella ripartizione delle spese del procedimento.
Tale deduzione è priva di pregio, avendo il CTU accertato, senza che sul punto sia intervenuta contestazione che “la descrizione della difformità strutturale rispetto
a quanto previsto nel progetto originario esiste realmente;
la trave ordita
parallelamente al solaio e prevista nel progetto originario in spessore del solaio
non è stata realizzata: …..la funzione svolta da tale trave non è quella di traferire
i carichi gravitazionali, funzione già assolta dal solaio e dall'orditura in
calcestruzzo preesistente all'installazione del profilo in carpenteria ma quello di
irrigidire il telaio trasversale. Tale funzione strutturale che nel progetto
originario era assolta dalla trave in spessore viene ora assolta dalla trave in
carpenteria. I carichi che attualmente si scaricano in platea, attraverso i pilastri
che sorreggono il profilo, sono esclusivamente quelli dovuti al peso proprio della
carpenteria in quanto il nuovo telaio non è stato messo in forza;
in conseguenza
di tale fatto la platea non ha subito alcun danno per l'inserimento del nuovo
elemento strutturale” e ha concluso nel senso che, pur sussistendo la difformità
strutturale, non sussiste alcun danno.
Quindi, non corrisponde a realtà che il difetto strutturale non sussiste;
esso è stato accertato, ancorchè dallo stesso non sia dato far derivare alcun danno.
17 Quanto agli ulteriori difetti denunciati dai condomini, essi hanno trovato tutti conferma negli accertamenti condotti dall'ing. nel corso dell'ATP, senza Per_1
che alcuna contestazione sia intervenuta.
7. Il terzo motivo di appello non è fondato.
Con il presente motivo, parte appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe fatto corretta applicazione del principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali, non avendo tenuto conto della non esclusiva soccombenza di della condotta processuale ed extraprocessuale Pt_2
di controparte.
Sul punto è appena il caso di richiamare quanto sopra evidenziato in relazione ai difetti accertati nel corso dell'ATP: tutti i difetti denunciati dai condomini hanno trovato riscontro nel corso degli accertamenti tecnici ivi condotti e nel supplemento peritale condotto nel giudizio di merito;
anche la difformità
strutturale di cui si è detto ha trovato conferma- ancorché priva di conseguenze dannose- ; né può essere valorizzato, per quanto sopra argomentato, il comportamento asseritamente non conciliativo degli appellati, posto che Pt_2
ha assunto iniziative concrete – ricercando una ditta terza alla quale affidare l'incarico per la rimozione dei vizi - solo in limine alla decisione del giudizio di
18 primo grado (vedi doc. 13 fasc. conv.) e dopo aver costretto controparte a far accertare nell'ambito del procedimento per ATP i difetti lamentati.
8. Il quarto motivo di appello non è fondato.
Il primo giudice ha correttamente parametrato le spese di lite secondo lo scaglione di pertinenza (euro 52.000 a euro 260.000), determinato avuto riguardo al danno quantificato (euro 46.211,42) sulle parti comuni dell'immobile, alla somma liquidata per la CTU in sede di ATP (euro 6.300,00) e agli ulteriori danni liquidati in favore dell'attore (euro 7.602,90) e in favore dell'attore CP_3
(euro 282,69). Parte_10
Erra parte appellante nel ritenere che lo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi vada determinato in proporzione ai millesimi detenuti dagli attori
(odierni appellanti) ovvero 463,552 millesimi di euro 46.211,42 e ciò per l'assorbente ragione che “nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione di
danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto
che a quella domandata” (art. 5 DM 55/2014) e nel caso di specie la somma riconosciuta è pari ad euro 46.211,42 che verrà ripartita tra i condomini in misura proporzionale ai millesimi detenuti;
assumendo quest'ultimo dato rilevanza unicamente ai fini del riparto della somma complessivamente riconosciuta, che
19 costituisce (l'unico) valore in base al quale parametrare la liquidazione dei compensi legali.
9. Nel costituirsi in giudizio parte appellata ( pagg. 10-14 della comparsa di costituzione), dopo aver descritto il condominio e dedotto che lo stesso è formato da due edifici separati (Blocco A e B) e che i vizi accertati riguardano le parti comuni del blocco A, ha formulato richiesta di “mera
precisazione/interpretazione da parte di Codesta Corte, alla quale si chiede di
voler dichiarare che i millesimi 'detenuti' dagli attori sono quelli relativi alle sole
unità immobiliari facenti parte del blocco A del Residence IN”.
10. Ha, inoltre, formulato ulteriore richiesta di precisazione, senza che ciò si sia tradotto in motivo di appello incidentale, chiedendo che venisse espresso nel dispositivo della sentenza che gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284 comma
4 c.c. , relativi alla somma di euro 46.211,42 vengano fatti decorrere dal deposito dell'ATP al saldo.
Parte appellata ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “Voglia Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello dichiarare che il capo n. 2 della sentenza di primo grado,
contenente la condanna di a risarcire ciascuno degli attori Parte_8
la quota proporzionale ai millesimi detenuti, oltre interessi dal dovuto al saldo
debba essere così precisato/interpretato: - quantifica in complessivi € 46.211,42
20 il danno sulle parti comuni dell'immobile e condanna
[...]
risarcire ciascuno degli attori la quota Controparte_8
proporzionale ai millesimi detenuti con riferimento alle sole unità immobiliari
facenti parte del blocco A del Residence IN ai sensi dell'art. 1123, comma
3, c.c., oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4° c.c. dal deposito in
cancelleria dell'elaborato peritale riguardante l'ATP al saldo”.
11. Tali precisazioni, che, si ribadisce, non si sono tradotte in specifici motivi di appello incidentale, in contrasto con la previsione dell'art. 333 c.p.c., non sono neppure state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni ove la parte appellata ha esplicitamente chiesto di confermare la sentenza impugnata, così
esonerando il collegio dalla loro delibazione.
12. Conclusivamente, l'appello è respinto e parte appellante condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte appellata che si liquidano in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (da euro 52.000,00 a euro 260.000,00) e dell'attività svolta (fase introduttiva, di studio e decisionale).
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi
21 dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- -dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ID SA
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