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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N R.G.V.G. N. 2024/1641
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore/estensore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1641/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nata a [...] il giorno 11.11.1982 (C.F: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F: ), entrambi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati a Catenanuova in via Enrico Berlinguer n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria
Carmela Di Marco.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero reso in data 10/9/2024.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 18.01.2024, resa all'esito dell'udienza del
14.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che i coniugi e hanno chiesto di omologare le condizioni della Parte_1 Controparte_1
loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 2 settembre 2024, precisando di aver contratto, in data 21.12.2000 a Catenanuova (EN), matrimonio civile, trascritto presso il registro del predetto Comune al n. 7, Parte I, Anno 2000.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati a Leonforte i figli Persona_1
nato il [...] e nato il [...], ormai maggiorenni ed economicamente Persona_2
indipendenti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il 2 settembre 2024 a tenore del quale “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.La casa coniugale sita a Catenanuova in via Rolando Laneri C. da Zotta Papare Snc è assegnata con tutti gli arredi al sig. atteso che allo stesso è l'intestatario del contratto di Controparte_1
locazione di edilizia popolare.
3. Alcunché verrà corrisposto dalle parti per il mantenimento dei figli in quanto economicamente sufficienti.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti
e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che ad eccezione di quanto summenzionato, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro”.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 2.09.2024, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive d'udienza del giorno 14.01.2024, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
giorno 11.11.1982 (C.F: ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.05.1977 (C.F: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025.
Il Giudice /est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore/estensore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1641/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nata a [...] il giorno 11.11.1982 (C.F: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F: ), entrambi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliati a Catenanuova in via Enrico Berlinguer n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria
Carmela Di Marco.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero reso in data 10/9/2024.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 18.01.2024, resa all'esito dell'udienza del
14.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che i coniugi e hanno chiesto di omologare le condizioni della Parte_1 Controparte_1
loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 2 settembre 2024, precisando di aver contratto, in data 21.12.2000 a Catenanuova (EN), matrimonio civile, trascritto presso il registro del predetto Comune al n. 7, Parte I, Anno 2000.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati a Leonforte i figli Persona_1
nato il [...] e nato il [...], ormai maggiorenni ed economicamente Persona_2
indipendenti.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il 2 settembre 2024 a tenore del quale “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2.La casa coniugale sita a Catenanuova in via Rolando Laneri C. da Zotta Papare Snc è assegnata con tutti gli arredi al sig. atteso che allo stesso è l'intestatario del contratto di Controparte_1
locazione di edilizia popolare.
3. Alcunché verrà corrisposto dalle parti per il mantenimento dei figli in quanto economicamente sufficienti.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti
e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che ad eccezione di quanto summenzionato, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro”.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 2.09.2024, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive d'udienza del giorno 14.01.2024, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
giorno 11.11.1982 (C.F: ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.05.1977 (C.F: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025.
Il Giudice /est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.