Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
MONICA CAPURRI
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA Controparte_2 CodiceFiscale_2
GAIA PASSERINI
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata al di fuori del matrimonio il 19.01.2019, alle seguenti Per_1 condizioni:
1) “L'affidamento della figlia minore sarà condiviso ed entrambi i genitori eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale. L'abitazione e la residenza anagrafica della minore viene stabilita presso la madre ed attualmente in Casalpusterlengo (LO), via Don Bernardinelli 56. Dallo
02/2025 la madre e la minore traferiranno la loro residenza nella nuova abitazione di proprietà sita in Casalpusterlengo (LO), via Don Minzoni 115.
2) Per l'effetto di quanto sopra, i genitori avranno il preciso obbligo di collaborare tra di loro per tutto quanto necessario nell'interesse esclusivo della figlia minore, per assicurare alla medesima cura, educazione, istruzione, assistenza morale e materiale e garantirle una sana e serena crescita, astenendosi in particolare da qualsiasi comportamento che, in qualche modo, anche indiretto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale. Ogni controversia, tra i genitori, dovrà essere discussa e affrontata senza la presenza della minore. Verranno comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le informazioni relative alla figlia di cui siano venuti a conoscenza, riguardo ad eventuali problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni pagina 1 di 4
3) La frequentazione di con i genitori verrà regolata dalle parti in modo che il padre potrà Per_1 tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati inizialmente dal venerdì pomeriggio al sabato sera e successivamente, quando comincerà la scuola primaria, dal termine delle Per_1 lezioni scolastiche alla domenica sera nonché ogni settimana nel giorno di martedì indicativamente dalle ore 16.00 sino alle ore 18.00. Nelle settimane in cui rimarrà con Per_1 la madre durante il fine settimana il sig. potrà tenere con sé la figlia anche il giovedì CP_1 pomeriggio indicativamente dalle ore 16.00 sino alle ore 18.00. Il tutto sempre previa comunicazione alla madre ed in base agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori.
4) I genitori concordano che frequenti il catechismo presso la Parrocchia di residenza. Per_1
Poiché la frequenza delle lezioni di catechismo è fissata la domenica mattina, nelle domeniche in cui sarà con il padre e sia prevista la lezione di catechismo, quest'ultimo si impegna Per_1 ad accompagnare la figlia al catechismo. In caso di necessità, la signora potrà chiedere CP_2 al padre di fermarsi sino al termine delle attività di messa e catechismo al fine di riaccompagnare alla casa materna la minore. Diversamente, al termine della lezione ovvero della messa la bimba verrà prelevata dalla madre ed il padre potrà recuperare il pomeriggio della domenica non trascorso con la figlia nella settimana successiva previo accordo con la sig.ra e CP_2 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici della figlia. Il tutto salvo migliore accordo tra i genitori, in particolare nelle occasioni in cui la minore nel weekend o la domenica sia impegnata con i genitori in gite, vacanze o attività lontano dalla residenza.
5) Durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, il padre potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, indicativamente entro il 31 del mese di maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia. Parimenti la sig.ra dovrà dare preventiva comunicazione al padre dell'eventuale periodo di CP_2 vacanza che vorrà trascorrere con la minore.
6) Per il periodo natalizio trascorrerà, in maniera fissa e per assecondare le tradizioni Per_1 delle rispettive famiglie, il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre, mentre le ulteriori festività verranno così suddivise, seguendo comunque il principio dell'alternanza: dal giorno 26/12 al giorno 31/12 ore 12:00 con la mamma, dal giorno 31/12 ore 12:00 al giorno
06/01 ore 18:00 con il papà. Ancora, il giorno di Pasqua 2025 sarà trascorso dalla minore con il padre, mentre il giorno di pasquetta con la madre. Sempre in ossequio al principio dell'alternanza, le restanti festività civili e religiose di calendario saranno così ripartite:
01/05/2025 con la mamma, 02/06/2025 con il papà, 15/08/2025 con la mamma, 01/11/2025 con il papà e il 08/12/2025 con la mamma, il tutto salvo preventivo e diverso accordo dei genitori. pagina 2 di 4 Laddove possibile i compleanni della figlia minore verranno festeggiati tutti insieme. In caso di mancato accordo, la minore trascorrerà metà giornata con ciascun genitore. Tutto sempre fatto salvo ogni migliore accordo tra i genitori.
7) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore , l'importo complessivo di € 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il predetto importo mensile verrà corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento diretto tramite bonifico ordinario sul c/c bancario intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. CP_2
8) Le parti concordano espressamente che le spese straordinarie relative alla figlia minore, come da Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017 che qui si richiamano integralmente, verranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, ivi compresa la ripartizione al 50% della retta mensile della scuola e della mensa. In ogni caso, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta, anche tramite sms o messaggio whatsapp, di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. In mancanza di risposta entro
5 giorni dal ricevimento della proposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta ma il diniego deve essere motivato nell'esclusivo interesse della minore. 9) Le parti concordano espressamente che l'assegno unico, se riconosciuto, verrà integralmente percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% CP_2 ad entrambi i genitori ad esclusione dell'anno 2024 dove le detrazioni, per mere ragioni di interesse al mantenimento delle stesse, resteranno a favore della signora CP_2
9) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto per la figlia minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di valida anche per l'espatrio. Per_1
10) I genitori, nella ratio dell'affidamento condiviso, si impegnano per il futuro a consultarsi reciprocamente circa le decisioni di maggior rilievo attinenti alla sfera educativa, scolastica, di crescita ecc. di e si impegnano reciprocamente a mantenere un rapporto basato sul Per_1 pieno rispetto ed improntato sulla serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
11) I genitori si impegnano ad intraprendere e coltivare la frequenza della fi glia con i rispettivi nuovi compagni in maniera graduale al fine di permettere alla minore di recepire serenamente le nuove presenze, pianificando, prima di giungere al pernotto, incontri in situazioni neutre e positive per facilitare la transizione e rispettare il ritmo di adatta- mento della minore con il nuovo partner.
12) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto economico-patrimoniale non avendo, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti condizioni.
14) Le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti”. pagina 3 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 14.04.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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