CASS
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2024, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: IV JA CUI 05UV7CQ nato a [...] il [...] ER AN CUI 01E9TFH nato a [...] il [...] EL HAJ.JAM ALI CUI 025.1Z9R nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 1846 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 giugno 2023, il Tribunale di Torino, a seguito della presentazione degli imputati OP OL, VA AL e AL El JJ in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110, 56-624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., non ha convalidato l'arresto, ritenendo insussistente il presupposto della flagranza di reato. Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, gli indagati, dopo essersi introdotti all'interno del complesso ricettivo Cascina Fossata mediante effrazione del cancello di ingresso, tentando di forzare ulteriormente una finestra del ristorante ivi presente, avevano compiuto atti idonei e diretto in modo non equivoco alla sottrazione mediante impossessamento dei beni ivi custoditi, non riuscendo nell'intento per l'intervento dell'addetto alla vigilanza. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha osservato che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine il delitto ipotizzato era ormai consumato, in quanto gli indagati erano stati rintracciati dalle forze dell'ordine in luogo distante da quello in cui era avvenuto il tentativo di furto, mentre si trovavano seduti su una panchina all'interno dei giardini;
solo dal successivo racconto del manutentore del complesso ricettivo, la polizia giudiziaria aveva appreso che in precedenza due uomini si erano introdotti nel cortile della struttura e uno di loro si era messo a forzare la finestra, mentre l'altro aveva agito quale palo;
la polizia giudiziaria, dunque, non aveva assistito al reato, non aveva inseguito gli autori subito dopo il reato, né aveva sorpreso gli indagati con cose o tracce dalle quali apparisse che avessero commesso il reato poco prima, ma aveva identificato gli arrestati solo grazie alla descrizione del loro abbigliamento fornita dalla persona offesa. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida. Il ricorrente lamenta che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., per non avere, nel corso dell'udienza di convalida, autorizzato l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria ad effettuare la relazione orale sull'avvenuto arresto. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito dello stato di flagranza. Il ricorrente osserva che il Tribunale, nel negare la sussistenza dello stato di flagranza o quasi flagranza, non avrebbe considerato quanto riportato nel verbale di arresto ed in particolare il fatto che nella immediatezza dei fatti la polizia giudiziaria, visionando le telecamere di videosorveglianza, aveva avuto contezza autonomamente, a prescindere da qualsivoglia contributo dichiarativo del testimone, sia della condotta criminosa perpetrata dagli arrestati, sia dei capi di abbigliamento da costoro indossati. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui si censura la mancata autorizzazione da parte del giudice a che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria effettuassero al relazione orale, è manifestamente infondato. 2.1 L'art. 558 cod. proc. pen., che disciplina la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo nel procedimento di competenza del Tribunale monocratico, prevede iter procedinnentali differenti a seconda che l'arrestato sia presentato direttamente all'udienza da parte della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto, ovvero sia messo a disposizione del Pubblico Ministero. 2.1.1.Nel primo caso, ai sensi dell'art.558, comma 1, cod. proc. pen., "gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero". L'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., prevede in tale ipotesi che "il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto". La relazione orale deve essere effettuata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto (tenuti a redigere il relativo verbale e a trasmetterlo al Pubblico Ministero al più presto o comunque entro ventiquattro ore dall'arresl:o a norma dell'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.) o , nel caso di arresto da parte dei privati ex art. 383 cod. proc. pen, dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno ricevuto in consegna l'arrestato e che hanno redatto il relativo verbale. 2.1.2 Nel secondo caso, che ricorre quando il Pubblico Ministero ha ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, l'art. 558, comma 4, cod. proc. pen., prevede che sia lo stesso Pubblico Ministero a presentarlo personalmente davanti al giudice, senza la partecipazione degli agenti di polizia giudiziaria. Il Pubblico Ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione nelle modalità previste dall'art. 386, comma 4, cod. proc. pen., ovvero mediante la conduzione dell'arrestato nella casa circondariale o negli altri luoghi indicati secondo le nuove modalità introdotte dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 558 cod. proc. pen. In tal caso, la convalida sarà disposta unicamente sulla base del verbale di arresto senza alcuna relazione orale come, del resto, previsto ordinariamente per l'udienza di convalida dall'art. 391 cod. proc. pen., le cui disposizioni sono espressamente richiamate in quanto compatibili anche nel procedimento di convalida che si svolge davanti al giudice del dibattimento. 2.1.3 Peraltro, questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che la relazione orale può essere ritenuta superflua dal giudice del dibattimento anche nel caso di presentazione da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo a norma del comma 1 dell'art. 558 cod. proc. pen. allorchè la relazione dell'arresto sia stata già predisposta in forma scritta dagli agenti abilitati alla verbalizzazione. Il contenuto precettivo della norma è non già quello di prescrivere la forma orale della relazione sull'arresto come condizione necessaria per la convalida, quanto piuttosto quello di consentire agli agenti di polizia giudiziaria di condurre l'arrestato immediatamente davanti al giudice che tiene udienza anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. per la messa a disposizione del pubblico ministero dell'arrestato e per la trasmissione al predetto organo dell'accusa del relativo verbale di arresto [Sez. 6, n. 31173 del 13/06/2023, Albanese, Rv. 284850, nella cui motivazione si legge che per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica la disciplina della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo si differenzia da quella prevista dall'art. 449 cod. proc. pen. per i reati di competenza del tribunale collegiale (per la quale è unicamente il Pubblico Ministero a presentare l'arrestato) non già per una più restrittiva previsione di formalità procedurali sanzionate a pena di nullità, ma all'opposto per assicurare la più celere definizione della convalida da parte del giudice del dibattimento consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto per la comunicazione del verbale di arresto al pubblico ministero, e quindi per consentire al giudice di vagliare la legittimità dell'arresto anche sulla base della sola relazione orale da parte dell'agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto]. Non vi sono, pertanto, ragioni per ritenere che essa costituisca un passaggio obbligato ed ineludibile della procedura di convalida davanti al giudice del dibattimento nel caso in cui siano stati comunque trasmessi al predetto giudice il verbale di arresto e la relativa documentazione da parte degli agenti di polizia giudiziaria che abbiano comunque preso parte all'arresto ed abbiano curato la redazione dei relativi atti. Ciò si sostiene anche in considerazione del fatto che la presentazione da parte della polizia giudiziaria dell'arrestato dayanti al giudice del dibattimento non rappresenta un'attività ad iniziativa autonoma della polizia giudiziaria, ma costituisce pur sempre un'attività implicitamente autorizzata dal pubblico ministero che si esplica sotto il suo controllo, dovendo questi formulare in ogni caso l'imputazione necessaria per procedere al giudizio direttissimo. 2.1.4. Nel caso di specie, dal verbale in atti emerge che l'udienza di convalida si era svolta con le forme di cui all'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. e che era stato il Pubblico Ministero a presentare gli arrestati per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, dopo che, evidentemente, gli stessi erano stati posti a sua disposizione dalla polizia giudiziaria mediante conduzione nella casa circondariale o negli altri luoghi indicati secondo le nuove modalità introdotte dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 558 cod. proc. pen. Il fatto che non sia stata effettuata la relazione orale da parte degli ufficiali e agenti che avevano effettuato l'arresto in flagranza è, dunque, coerente con la previsione normativa di cui all'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. e con l'iter di svolgimento dell'udienza di convalida ivi contemplato. In ogni caso la mancanza della relazione orale non può riflettersi -come preteso dal ricorrente- sulla legittimità dell'ordinanza del giudice, posto che questi aveva pur sempre avuto a disposizione il verbale di arresto e la relativa documentazione. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la motivazione dell'ordinanza di non convalida per avere il Tribunale omesso di considerare quanto indicato del verbale di arresto, è inammissibile. Rileva, in proposito, il principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). In ossequio a tale principio, il Pubblico Ministero, nell'eccepire la mancata considerazione da parte del Tribunale di quanto riportato nel verbale di arresto ai fini della valutazione sulla sussistenza dello stato di flagranza, avrebbe dovuto allegare il verbale di arresto (peraltro non versato in atti) al ricorso, al fine di consentire a questa Corte di prendere contezza del suo contenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 3 ottobr 2023
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 1846 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 giugno 2023, il Tribunale di Torino, a seguito della presentazione degli imputati OP OL, VA AL e AL El JJ in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui agli artt. 99, 110, 56-624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., non ha convalidato l'arresto, ritenendo insussistente il presupposto della flagranza di reato. Secondo la descrizione dei fatti di cui all'imputazione, gli indagati, dopo essersi introdotti all'interno del complesso ricettivo Cascina Fossata mediante effrazione del cancello di ingresso, tentando di forzare ulteriormente una finestra del ristorante ivi presente, avevano compiuto atti idonei e diretto in modo non equivoco alla sottrazione mediante impossessamento dei beni ivi custoditi, non riuscendo nell'intento per l'intervento dell'addetto alla vigilanza. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha osservato che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine il delitto ipotizzato era ormai consumato, in quanto gli indagati erano stati rintracciati dalle forze dell'ordine in luogo distante da quello in cui era avvenuto il tentativo di furto, mentre si trovavano seduti su una panchina all'interno dei giardini;
solo dal successivo racconto del manutentore del complesso ricettivo, la polizia giudiziaria aveva appreso che in precedenza due uomini si erano introdotti nel cortile della struttura e uno di loro si era messo a forzare la finestra, mentre l'altro aveva agito quale palo;
la polizia giudiziaria, dunque, non aveva assistito al reato, non aveva inseguito gli autori subito dopo il reato, né aveva sorpreso gli indagati con cose o tracce dalle quali apparisse che avessero commesso il reato poco prima, ma aveva identificato gli arrestati solo grazie alla descrizione del loro abbigliamento fornita dalla persona offesa. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida. Il ricorrente lamenta che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., per non avere, nel corso dell'udienza di convalida, autorizzato l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria ad effettuare la relazione orale sull'avvenuto arresto. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito dello stato di flagranza. Il ricorrente osserva che il Tribunale, nel negare la sussistenza dello stato di flagranza o quasi flagranza, non avrebbe considerato quanto riportato nel verbale di arresto ed in particolare il fatto che nella immediatezza dei fatti la polizia giudiziaria, visionando le telecamere di videosorveglianza, aveva avuto contezza autonomamente, a prescindere da qualsivoglia contributo dichiarativo del testimone, sia della condotta criminosa perpetrata dagli arrestati, sia dei capi di abbigliamento da costoro indossati. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui si censura la mancata autorizzazione da parte del giudice a che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria effettuassero al relazione orale, è manifestamente infondato. 2.1 L'art. 558 cod. proc. pen., che disciplina la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo nel procedimento di competenza del Tribunale monocratico, prevede iter procedinnentali differenti a seconda che l'arrestato sia presentato direttamente all'udienza da parte della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto, ovvero sia messo a disposizione del Pubblico Ministero. 2.1.1.Nel primo caso, ai sensi dell'art.558, comma 1, cod. proc. pen., "gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero". L'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., prevede in tale ipotesi che "il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto". La relazione orale deve essere effettuata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto (tenuti a redigere il relativo verbale e a trasmetterlo al Pubblico Ministero al più presto o comunque entro ventiquattro ore dall'arresl:o a norma dell'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.) o , nel caso di arresto da parte dei privati ex art. 383 cod. proc. pen, dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno ricevuto in consegna l'arrestato e che hanno redatto il relativo verbale. 2.1.2 Nel secondo caso, che ricorre quando il Pubblico Ministero ha ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, l'art. 558, comma 4, cod. proc. pen., prevede che sia lo stesso Pubblico Ministero a presentarlo personalmente davanti al giudice, senza la partecipazione degli agenti di polizia giudiziaria. Il Pubblico Ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione nelle modalità previste dall'art. 386, comma 4, cod. proc. pen., ovvero mediante la conduzione dell'arrestato nella casa circondariale o negli altri luoghi indicati secondo le nuove modalità introdotte dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 558 cod. proc. pen. In tal caso, la convalida sarà disposta unicamente sulla base del verbale di arresto senza alcuna relazione orale come, del resto, previsto ordinariamente per l'udienza di convalida dall'art. 391 cod. proc. pen., le cui disposizioni sono espressamente richiamate in quanto compatibili anche nel procedimento di convalida che si svolge davanti al giudice del dibattimento. 2.1.3 Peraltro, questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che la relazione orale può essere ritenuta superflua dal giudice del dibattimento anche nel caso di presentazione da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo a norma del comma 1 dell'art. 558 cod. proc. pen. allorchè la relazione dell'arresto sia stata già predisposta in forma scritta dagli agenti abilitati alla verbalizzazione. Il contenuto precettivo della norma è non già quello di prescrivere la forma orale della relazione sull'arresto come condizione necessaria per la convalida, quanto piuttosto quello di consentire agli agenti di polizia giudiziaria di condurre l'arrestato immediatamente davanti al giudice che tiene udienza anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. per la messa a disposizione del pubblico ministero dell'arrestato e per la trasmissione al predetto organo dell'accusa del relativo verbale di arresto [Sez. 6, n. 31173 del 13/06/2023, Albanese, Rv. 284850, nella cui motivazione si legge che per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica la disciplina della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo si differenzia da quella prevista dall'art. 449 cod. proc. pen. per i reati di competenza del tribunale collegiale (per la quale è unicamente il Pubblico Ministero a presentare l'arrestato) non già per una più restrittiva previsione di formalità procedurali sanzionate a pena di nullità, ma all'opposto per assicurare la più celere definizione della convalida da parte del giudice del dibattimento consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto per la comunicazione del verbale di arresto al pubblico ministero, e quindi per consentire al giudice di vagliare la legittimità dell'arresto anche sulla base della sola relazione orale da parte dell'agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto]. Non vi sono, pertanto, ragioni per ritenere che essa costituisca un passaggio obbligato ed ineludibile della procedura di convalida davanti al giudice del dibattimento nel caso in cui siano stati comunque trasmessi al predetto giudice il verbale di arresto e la relativa documentazione da parte degli agenti di polizia giudiziaria che abbiano comunque preso parte all'arresto ed abbiano curato la redazione dei relativi atti. Ciò si sostiene anche in considerazione del fatto che la presentazione da parte della polizia giudiziaria dell'arrestato dayanti al giudice del dibattimento non rappresenta un'attività ad iniziativa autonoma della polizia giudiziaria, ma costituisce pur sempre un'attività implicitamente autorizzata dal pubblico ministero che si esplica sotto il suo controllo, dovendo questi formulare in ogni caso l'imputazione necessaria per procedere al giudizio direttissimo. 2.1.4. Nel caso di specie, dal verbale in atti emerge che l'udienza di convalida si era svolta con le forme di cui all'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. e che era stato il Pubblico Ministero a presentare gli arrestati per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, dopo che, evidentemente, gli stessi erano stati posti a sua disposizione dalla polizia giudiziaria mediante conduzione nella casa circondariale o negli altri luoghi indicati secondo le nuove modalità introdotte dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 558 cod. proc. pen. Il fatto che non sia stata effettuata la relazione orale da parte degli ufficiali e agenti che avevano effettuato l'arresto in flagranza è, dunque, coerente con la previsione normativa di cui all'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. e con l'iter di svolgimento dell'udienza di convalida ivi contemplato. In ogni caso la mancanza della relazione orale non può riflettersi -come preteso dal ricorrente- sulla legittimità dell'ordinanza del giudice, posto che questi aveva pur sempre avuto a disposizione il verbale di arresto e la relativa documentazione. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la motivazione dell'ordinanza di non convalida per avere il Tribunale omesso di considerare quanto indicato del verbale di arresto, è inammissibile. Rileva, in proposito, il principio per cui risultano inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). In ossequio a tale principio, il Pubblico Ministero, nell'eccepire la mancata considerazione da parte del Tribunale di quanto riportato nel verbale di arresto ai fini della valutazione sulla sussistenza dello stato di flagranza, avrebbe dovuto allegare il verbale di arresto (peraltro non versato in atti) al ricorso, al fine di consentire a questa Corte di prendere contezza del suo contenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 3 ottobr 2023