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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 30.11.2023 da
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Tallarico;
C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011)
Pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
30.11.2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione Parte_1 avverso il provvedimento del Questore di Padova (Cat. A.12/2023/Imm.373/MAdB) emesso in data 04.08.2023, e notificato in data 03.11.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione del ricorso.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti che si è svolta in modalità cartolare in data
16.05.2024 il ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate con il ricorso.
Con decreti di data 05.07.2024 e 03.10.2024 il ricorrente veniva invitato a produrre documentazione aggiornata in merito alla propria situazione lavorativa.
Quindi alla successiva udienza cartolare del 28.11.2024 il ricorrente ha nuovamente insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo il rilascio di un permesso di protezione speciale. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione al Collegio.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è fondato per i motivi appresso evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione resistente che non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Ciò posto, in premessa non è superfluo osservare che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento della protezione speciale o complementare non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. Si tratta di un “giudizio articolato sul rapporto” e non di un “giudizio articolato sull'atto”, di talché oggetto della causa non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, bensì, piuttosto, l'accertamento del diritto del ricorrente di vedersi riconoscere il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19
d.lgs. n. 286/1998.
Tanto precisato è opportuno anzitutto procedere ad un inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Pagina 2 di 7 Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, co.
6, d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 co. 2, lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998 è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, del d.lgs. n.
Pagina 3 di 7 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Pagina 4 di 7 Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (la cui istanza in sede amministrativa è stata formalizzata in data 23.11.2022) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il sig. ha diritto Parte_1 alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova di un sufficiente radicamento nel territorio italiano.
Per quanto qui di interesse, il richiedente ha dimostrato la propria integrazione lavorativa mediante il corredo documentale prodotto in atti, dal quale emerge che egli: a) è stato assunto dall' , con contratto a tempo determinato, dal 05.12.2022 al 30.09.2023 Parte_2
(doc.6); b) ha percepito, per la suddetta attività, una retribuzione netta mensile compresa tra euro 700,00 ed euro 1.050,00 circa (cfr. buste paga in atti - doc.7); c) ha sottoscritto un nuovo
Pagina 5 di 7 contratto di lavoro a tempo determinato sempre alle dipendenze della ditta per Parte_3 il periodo dal 09.10.2023 al 30.04.2024 (doc. 6); d) ha concluso un terzo contratto a tempo determinato presso la suddetta ditta per il periodo dal 17.07.2024 sino al 30.03.2025 (docc. 12 e
13); e) percepisce attualmente redditi mensili compresi tra euro 750,00 ed euro 850,00 circa (docc.
14 e 15).
La documentazione richiamata, in particolare, attesta come il richiedente si sia impegnato nella ricerca di una occupazione ed abbia intrapreso un primo percorso lavorativo che consente di formulare una valutazione prognostica circa un suo positivo inserimento nel tessuto socio- economico del paese di accoglienza, essendo peraltro sufficientemente provato che egli ha percepito e percepisce redditi, sebbene non elevati, che gli assicurano una forma di autonomia economica.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dianzi citati –
e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nelle territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati o che abbia assunto condotte contrarie al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Il ricorso va in definitiva accolto, di talché va riconosciuto il diritto del sig. al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.
286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate considerato che la domanda è stata accolta mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Pagina 6 di 7 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 17811/2023 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
- accoglie il ricorso proposto da , per l'effetto, accerta e dichiara Parte_1
il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Alice Zorzi
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 30.11.2023 da
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Tallarico;
C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011)
Pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
30.11.2023, il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione Parte_1 avverso il provvedimento del Questore di Padova (Cat. A.12/2023/Imm.373/MAdB) emesso in data 04.08.2023, e notificato in data 03.11.2023, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione del ricorso.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti che si è svolta in modalità cartolare in data
16.05.2024 il ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate con il ricorso.
Con decreti di data 05.07.2024 e 03.10.2024 il ricorrente veniva invitato a produrre documentazione aggiornata in merito alla propria situazione lavorativa.
Quindi alla successiva udienza cartolare del 28.11.2024 il ricorrente ha nuovamente insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo il rilascio di un permesso di protezione speciale. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione al Collegio.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è fondato per i motivi appresso evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione resistente che non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Ciò posto, in premessa non è superfluo osservare che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento della protezione speciale o complementare non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. Si tratta di un “giudizio articolato sul rapporto” e non di un “giudizio articolato sull'atto”, di talché oggetto della causa non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, bensì, piuttosto, l'accertamento del diritto del ricorrente di vedersi riconoscere il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19
d.lgs. n. 286/1998.
Tanto precisato è opportuno anzitutto procedere ad un inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Pagina 2 di 7 Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, co.
6, d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 co. 2, lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998 è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, del d.lgs. n.
Pagina 3 di 7 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Pagina 4 di 7 Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (la cui istanza in sede amministrativa è stata formalizzata in data 23.11.2022) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il sig. ha diritto Parte_1 alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova di un sufficiente radicamento nel territorio italiano.
Per quanto qui di interesse, il richiedente ha dimostrato la propria integrazione lavorativa mediante il corredo documentale prodotto in atti, dal quale emerge che egli: a) è stato assunto dall' , con contratto a tempo determinato, dal 05.12.2022 al 30.09.2023 Parte_2
(doc.6); b) ha percepito, per la suddetta attività, una retribuzione netta mensile compresa tra euro 700,00 ed euro 1.050,00 circa (cfr. buste paga in atti - doc.7); c) ha sottoscritto un nuovo
Pagina 5 di 7 contratto di lavoro a tempo determinato sempre alle dipendenze della ditta per Parte_3 il periodo dal 09.10.2023 al 30.04.2024 (doc. 6); d) ha concluso un terzo contratto a tempo determinato presso la suddetta ditta per il periodo dal 17.07.2024 sino al 30.03.2025 (docc. 12 e
13); e) percepisce attualmente redditi mensili compresi tra euro 750,00 ed euro 850,00 circa (docc.
14 e 15).
La documentazione richiamata, in particolare, attesta come il richiedente si sia impegnato nella ricerca di una occupazione ed abbia intrapreso un primo percorso lavorativo che consente di formulare una valutazione prognostica circa un suo positivo inserimento nel tessuto socio- economico del paese di accoglienza, essendo peraltro sufficientemente provato che egli ha percepito e percepisce redditi, sebbene non elevati, che gli assicurano una forma di autonomia economica.
In questo contesto, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità dianzi citati –
e considerato che in tema di protezione complementare il livello di integrazione raggiunto nelle territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto socio-culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento (Cass. n. 27475/2023) – è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati o che abbia assunto condotte contrarie al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Il ricorso va in definitiva accolto, di talché va riconosciuto il diritto del sig. al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.
286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020.
In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate considerato che la domanda è stata accolta mediante la valorizzazione di elementi emersi successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Pagina 6 di 7 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 17811/2023 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
- accoglie il ricorso proposto da , per l'effetto, accerta e dichiara Parte_1
il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 286/1998;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Alice Zorzi
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