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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1829/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Formello, Via Roma, n. 10/A, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Belardo Bosco, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti ATTRICE contro elettivamente domiciliata in Roma, Via Civitavecchia, n. 3, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Natalie Di Cintio, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini, giusta procura alle liti in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 29.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 rappresentando di non aver correttamente concluso il contratto di fornitura di energia elettrica posto alla base degli importi richiesti e corrisposti in favore della convenuta, stante l'accettazione di proposta telefonica in data 01.03.2015, alla quale non ha fatto seguito la necessaria accettazione in forma scritta, in applicazione dell'art. 51, comma 6, del D. Lgs. n. 206 del 2005, e alla quale è seguita l'applicazione di tariffa superiore a quella richiesta. Conseguentemente, l'attrice ha chiesto l'accertamento di mancata conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica, ovvero la dichiarazione di invalidità o 2
inefficacia dello stesso, la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme versate per l'importo di Euro 6.000,00, il risarcimento del danno subito da responsabilità precontrattuale, quantificato in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e riposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando che la conclusione dell'indicato contratto di fornitura di energia elettrica è avvenuta in data 06.12.2012, con utenza attiva dal mese di marzo 2013 al mese di dicembre 2015, stipulazione del contratto in forma telefonica ed invio di copia cartacea del contratto all'utente, successiva esecuzione del contratto e applicazione della tariffa concordata.
All'udienza del 29.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata. La circostanza relativa all'effettiva conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica tra l'attrice e la società convenuta, con correlativa attivazione dell'utenza dal mese di marzo 2013 al mese di dicembre 2015, ha trovato integrale conferma documentale. In particolare, la convenuta ha depositato atto di citazione, relativo a diverso giudizio, alla stessa notificato in data 23.10.2017, in cui la stessa attrice ha espressamente confermato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, a fronte di contratto stipulato e relativo al periodo indicato. A tal riguardo, risultano rilevanti le dichiarazioni “che a far data dal 01.03.2013 fino al 12.12.2015, la Sig.ra era intestataria di un'utenza relativa alla Parte_1 fornitura dell'energia elettrica con Enel Energia - mercato libero, Codice Pod. IT002E50000795A, Numero Cliente 891615923; che, sebbene al momento della stipula del contratto, l'odierna attrice avesse fornito i dati corretti circa l'ubicazione dell'utenza ed il relativo indirizzo di fatturazione, per tutto il corso del rapporto contrattuale, alla stessa non venivano recapitate le consuete bollette” (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In relazione alla rilevanza delle indicate dichiarazioni, deve darsi seguito al principio per cui “essendo la citazione atto di parte, le circostanze in essa riportate sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono quindi confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato, anche in giudizio diverso da quello in cui la confessione voglia farsi valere” (Cass. 05.02.2013, n. 2721, conf. Cass. 16.10.2024, n. 26828, Cass. 08.01.2018, n. 191, Cass. 29.05.2013, n. 13432, Cass. 29.06.1981, n. 4241). Nel caso di specie, deve dunque darsi atto del valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione indicato, rilevanti come piena conferma 3
della stipulazione del rapporto contrattuale tra le parti, relativo al periodo indicato dalla fornitrice. Inoltre, la regolare conclusione del rapporto contrattuale trova conferma nella documentazione relativa al contratto di fornitura per cui è causa, depositata dalla convenuta, recante espressa indicazione del codice del contratto, del codice Pod e del numero assegnato al cliente, dati integralmente conformi rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione richiamato (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Va aggiunto, con riguardo alla disciplina applicabile al procedimento di negoziazione, che la disposizione richiamata da parte attrice, relativa al disposto dell'art. 51, comma 6, del D. Lgs. n. 206 del 2005, richiedente la firma dell'offerta ricevuta o l'accettazione in forma scritta da parte dell'utente, risulta entrata in vigore in data 26.03.2014, non essendo conseguentemente applicabile al rapporto per cui è causa, relativo a contratto del 06.12.2012. Diversamente, la previgente disciplina, nel testo in vigore dal 14.12.2007, non recava il medesimo onere formale, limitandosi le relative previsioni ad obblighi informativi nella fase della contrattazione. Ugualmente, si appalesa non rilevante ai fini del perfezionamento del rapporto contrattuale il diniego dell'attrice al trattamento di alcuni dei propri dati personali, venendo in rilievo profilo involgente aspetto attuativo del rapporto, non incidente sulla formazione del contratto e sul credito da fornitura. Infine, le contestazioni dell'attrice, relative all'applicazione di tariffa superiore a quella richiesta, risultano manifestamente generiche, non recando alcuna indicazione in ordine alla tariffa effettivamente richiesta, alla tariffa applicabile al rapporto per cui è causa, all'importo addebitato in eccesso in relazione ai periodi di fatturazione, a fronte del deposito, da parte della società convenuta, della documentazione relativa al rapporto contrattuale e alle variazioni intervenute nel corso del tempo.
In considerazione dell'accertamento dell'effettiva conclusione del contratto di fornitura per cui è causa, deve essere rigettata la domanda di ripetizione dell'indebito articolata dall'attrice, trovando causa gli importi corrisposti nel rapporto contrattuale in essere tra le parti. Anche la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale della società convenuta deve essere rigettata, non essendo stata dedotta una offerta alternativa alla quale l'utente avrebbe aderito ove puntualmente informata, né essendo stato allegato un effettivo e specifico pregiudizio subito rispetto ai diversi costi delle forniture reperibili sul mercato. Neppure risulta possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno in oggetto allegato. Infatti, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, tramite la prova della effettiva sussistenza di un danno risarcibile 4
causalmente collegato alla condotta pregiudizievole realizzata dalla controparte (cfr. Cass. 19.12.2011, n. 27447, Cass. 04.04.2017, n. 8662). Invece, nel caso di specie, non risulta ravvisabile la sussistenza di alcun evento dannoso collegabile alla fase della trattativa per la definizione dei rapporti di fornitura di energia elettrica.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 30.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1829/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Formello, Via Roma, n. 10/A, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Belardo Bosco, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti ATTRICE contro elettivamente domiciliata in Roma, Via Civitavecchia, n. 3, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Natalie Di Cintio, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini, giusta procura alle liti in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 29.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 rappresentando di non aver correttamente concluso il contratto di fornitura di energia elettrica posto alla base degli importi richiesti e corrisposti in favore della convenuta, stante l'accettazione di proposta telefonica in data 01.03.2015, alla quale non ha fatto seguito la necessaria accettazione in forma scritta, in applicazione dell'art. 51, comma 6, del D. Lgs. n. 206 del 2005, e alla quale è seguita l'applicazione di tariffa superiore a quella richiesta. Conseguentemente, l'attrice ha chiesto l'accertamento di mancata conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica, ovvero la dichiarazione di invalidità o 2
inefficacia dello stesso, la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme versate per l'importo di Euro 6.000,00, il risarcimento del danno subito da responsabilità precontrattuale, quantificato in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e riposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando che la conclusione dell'indicato contratto di fornitura di energia elettrica è avvenuta in data 06.12.2012, con utenza attiva dal mese di marzo 2013 al mese di dicembre 2015, stipulazione del contratto in forma telefonica ed invio di copia cartacea del contratto all'utente, successiva esecuzione del contratto e applicazione della tariffa concordata.
All'udienza del 29.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata. La circostanza relativa all'effettiva conclusione del contratto di fornitura di energia elettrica tra l'attrice e la società convenuta, con correlativa attivazione dell'utenza dal mese di marzo 2013 al mese di dicembre 2015, ha trovato integrale conferma documentale. In particolare, la convenuta ha depositato atto di citazione, relativo a diverso giudizio, alla stessa notificato in data 23.10.2017, in cui la stessa attrice ha espressamente confermato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, a fronte di contratto stipulato e relativo al periodo indicato. A tal riguardo, risultano rilevanti le dichiarazioni “che a far data dal 01.03.2013 fino al 12.12.2015, la Sig.ra era intestataria di un'utenza relativa alla Parte_1 fornitura dell'energia elettrica con Enel Energia - mercato libero, Codice Pod. IT002E50000795A, Numero Cliente 891615923; che, sebbene al momento della stipula del contratto, l'odierna attrice avesse fornito i dati corretti circa l'ubicazione dell'utenza ed il relativo indirizzo di fatturazione, per tutto il corso del rapporto contrattuale, alla stessa non venivano recapitate le consuete bollette” (cfr. doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In relazione alla rilevanza delle indicate dichiarazioni, deve darsi seguito al principio per cui “essendo la citazione atto di parte, le circostanze in essa riportate sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono quindi confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato, anche in giudizio diverso da quello in cui la confessione voglia farsi valere” (Cass. 05.02.2013, n. 2721, conf. Cass. 16.10.2024, n. 26828, Cass. 08.01.2018, n. 191, Cass. 29.05.2013, n. 13432, Cass. 29.06.1981, n. 4241). Nel caso di specie, deve dunque darsi atto del valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione indicato, rilevanti come piena conferma 3
della stipulazione del rapporto contrattuale tra le parti, relativo al periodo indicato dalla fornitrice. Inoltre, la regolare conclusione del rapporto contrattuale trova conferma nella documentazione relativa al contratto di fornitura per cui è causa, depositata dalla convenuta, recante espressa indicazione del codice del contratto, del codice Pod e del numero assegnato al cliente, dati integralmente conformi rispetto a quanto indicato nell'atto di citazione richiamato (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Va aggiunto, con riguardo alla disciplina applicabile al procedimento di negoziazione, che la disposizione richiamata da parte attrice, relativa al disposto dell'art. 51, comma 6, del D. Lgs. n. 206 del 2005, richiedente la firma dell'offerta ricevuta o l'accettazione in forma scritta da parte dell'utente, risulta entrata in vigore in data 26.03.2014, non essendo conseguentemente applicabile al rapporto per cui è causa, relativo a contratto del 06.12.2012. Diversamente, la previgente disciplina, nel testo in vigore dal 14.12.2007, non recava il medesimo onere formale, limitandosi le relative previsioni ad obblighi informativi nella fase della contrattazione. Ugualmente, si appalesa non rilevante ai fini del perfezionamento del rapporto contrattuale il diniego dell'attrice al trattamento di alcuni dei propri dati personali, venendo in rilievo profilo involgente aspetto attuativo del rapporto, non incidente sulla formazione del contratto e sul credito da fornitura. Infine, le contestazioni dell'attrice, relative all'applicazione di tariffa superiore a quella richiesta, risultano manifestamente generiche, non recando alcuna indicazione in ordine alla tariffa effettivamente richiesta, alla tariffa applicabile al rapporto per cui è causa, all'importo addebitato in eccesso in relazione ai periodi di fatturazione, a fronte del deposito, da parte della società convenuta, della documentazione relativa al rapporto contrattuale e alle variazioni intervenute nel corso del tempo.
In considerazione dell'accertamento dell'effettiva conclusione del contratto di fornitura per cui è causa, deve essere rigettata la domanda di ripetizione dell'indebito articolata dall'attrice, trovando causa gli importi corrisposti nel rapporto contrattuale in essere tra le parti. Anche la domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale della società convenuta deve essere rigettata, non essendo stata dedotta una offerta alternativa alla quale l'utente avrebbe aderito ove puntualmente informata, né essendo stato allegato un effettivo e specifico pregiudizio subito rispetto ai diversi costi delle forniture reperibili sul mercato. Neppure risulta possibile addivenire ad una liquidazione equitativa del danno in oggetto allegato. Infatti, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, tramite la prova della effettiva sussistenza di un danno risarcibile 4
causalmente collegato alla condotta pregiudizievole realizzata dalla controparte (cfr. Cass. 19.12.2011, n. 27447, Cass. 04.04.2017, n. 8662). Invece, nel caso di specie, non risulta ravvisabile la sussistenza di alcun evento dannoso collegabile alla fase della trattativa per la definizione dei rapporti di fornitura di energia elettrica.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 30.10.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli