Art. 9.
Per i concorsi a cattedre universitarie il compenso complessivo non potra' essere inferiore per ciascun componente a lire 15.000 per i commissari in sede e a lire 50.000 per i commissari fuori sede.
Per i concorsi a cattedre universitarie il compenso complessivo non potra' essere inferiore per ciascun componente a lire 15.000 per i commissari in sede e a lire 50.000 per i commissari fuori sede.