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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3294/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelina Catania;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7258/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 5 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in neurologia (cfr. ordinanza del 15 novembre 2024), l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa : “La Sig.ra Per_1 Pt_1
di anni 85, è affetta da poliartrosi a severa incidenza funzionale, a prevalente
[...] localizzazione a carico delle strutture portanti della colonna e degli arti inferiori, accertata strumentalmente e che trova conferma dalla valutazione funzionale obiettiva;
infatti, nel corso della visita consulenziale si obiettiva deformità del profilo delle dita delle mani e dei piedi, deviazione del rachide sul piano sagittale e frontale, limitazione antalgica delle escursioni articolari agli arti. La periziata è affetta da encefalopatia vascolare, per cui viene seguita presso ambulatorio di neurologia;
le indagini tomografiche evidenziano deficit cronico di flusso e ampliamento su base atrofica del sistema ventricolare;
posta, inoltre, diagnosi di Parkinsonismo e declino cognitivo. Nel corso della visita consulenziale, la periziata si presenta vigile e collaborante, non evincibili turbe delle funzioni cognitive superiori. La periziata è affetta, altresì, da cardiopatia ipertensiva in cura farmacologica e da deficit uditivo. (…) Le infermità di cui è affetta la periziata, valutate nel complesso, sebbene invalidanti, si ritiene che non incidano in maniera significativa nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, e nelle abilità manuali e strumentali della vita quotidiana, non rendendo, quindi, la periziata abbisognevole di assistenza continua”) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha confermato le valutazioni del primo medico legale ed ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 6 marzo 2025: “le patologie relative alla Signora e riferite durante l'anamnesi patologica prossima Parte_1
trovano riscontro all'esame clinico per quanto riportato nel giudizio diagnostico complessivo. Si ritiene, pertanto, che le infermità sopra indicate ed evidenziate nel corso della presente consulenza tecnica non possano determinare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la periziata è in condizione sia di deambulare autonomamente a piccoli passi senza l'aiuto di un accompagnatore e con adeguata stabilità posturale, sia di attendere ai propri atti quotidiani della vita”). che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3294/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Angelina Catania;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7258/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 L' costituitosi con memoria del 5 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal ctu nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in neurologia (cfr. ordinanza del 15 novembre 2024), l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa : “La Sig.ra Per_1 Pt_1
di anni 85, è affetta da poliartrosi a severa incidenza funzionale, a prevalente
[...] localizzazione a carico delle strutture portanti della colonna e degli arti inferiori, accertata strumentalmente e che trova conferma dalla valutazione funzionale obiettiva;
infatti, nel corso della visita consulenziale si obiettiva deformità del profilo delle dita delle mani e dei piedi, deviazione del rachide sul piano sagittale e frontale, limitazione antalgica delle escursioni articolari agli arti. La periziata è affetta da encefalopatia vascolare, per cui viene seguita presso ambulatorio di neurologia;
le indagini tomografiche evidenziano deficit cronico di flusso e ampliamento su base atrofica del sistema ventricolare;
posta, inoltre, diagnosi di Parkinsonismo e declino cognitivo. Nel corso della visita consulenziale, la periziata si presenta vigile e collaborante, non evincibili turbe delle funzioni cognitive superiori. La periziata è affetta, altresì, da cardiopatia ipertensiva in cura farmacologica e da deficit uditivo. (…) Le infermità di cui è affetta la periziata, valutate nel complesso, sebbene invalidanti, si ritiene che non incidano in maniera significativa nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, e nelle abilità manuali e strumentali della vita quotidiana, non rendendo, quindi, la periziata abbisognevole di assistenza continua”) anche il secondo c.t.u., nominato per scrupolo istruttorio, ha confermato le valutazioni del primo medico legale ed ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata il 6 marzo 2025: “le patologie relative alla Signora e riferite durante l'anamnesi patologica prossima Parte_1
trovano riscontro all'esame clinico per quanto riportato nel giudizio diagnostico complessivo. Si ritiene, pertanto, che le infermità sopra indicate ed evidenziate nel corso della presente consulenza tecnica non possano determinare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la periziata è in condizione sia di deambulare autonomamente a piccoli passi senza l'aiuto di un accompagnatore e con adeguata stabilità posturale, sia di attendere ai propri atti quotidiani della vita”). che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
2 Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
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