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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 7071/2024 R.G. promosso da nata a [...] — Brasile) il 23/06/1984, Parte_1
CPF , in nome proprio e, unitamente a nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(SP-Brasile) il 18/03/1981, CPF , quali esercenti la responsabilità genitoriale della C.F._2 loro figlia minore nata a [...] — Brasile) il 19/08/2021, Persona_1
CPF , tutti residenti in [...]n. 388, Centro, PO EL (SP - C.F._3
Brasile); , nata a [...] - Brasile) il 15/10/1959, CPF Controparte_2
, residente in [...]n. 1336, Centro, PO EL (SP - Brasile), tutti C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. Antonella Castellone (C.F. ) e dall'Avv. Stab. C.F._5 [...]
(cod. fisc. ) con studio in Villaricca (NA), al Viale della Persona_2 C.F._6
Vittoria I traversa n. 2, come da procura speciale in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente a oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:”ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di
e Parte_1 Parte_1 Persona_1 [...]
, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti CP_2 in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_3 Controparte_4 in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Pag. 1 di 7 Italiano delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” “In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 13/06/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
, nato il [...] nel Comune di Castelnuovo di Persona_3 Persona_4
FA (al tempo in provincia di Massa Carrara MS), da e in Per_5 Persona_6 seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (all.2-
3).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 9/10/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 28/06/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in Controparte_3 giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di
Pag. 2 di 7 giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti nello Stato di
San Paolo, hanno dedotto e provato di aver tentato di presentare le loro richieste per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San Paolo tramite la piattaforma “prenot@mi”, senza tuttavia riuscire a prendere appuntamento per mancanza di posti disponibili. A riprova hanno prodotto gli “screenshot” delle pagine della suddetta piattaforma dei tentativi effettuati da ciascuno di loro nel mese di MARZO 2024, (all.12). Hanno dedotto inoltre come da informazioni reperibili sul sito della suddetta Autorità consolare, nel mese di luglio del 2023 erano in via di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014, (all.13).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano da tempo i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Pag. 3 di 7 Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva Persona_3 Persona_4 matrimonio il 28 Giugno 1919, nella città di Angatuba (SP-Brasile), con la sig.ra Parte_2 che adottava il nome di (all.4 dove lo sposo è denominato anche come Persona_7
. Dalla loro unione coniugale nasceva, a Itapetininga (SP-Brasile), il giorno 25 Persona_8
Ottobre 1921, il figlio , (all.5). Questi, a sua volta, in data 23 luglio 1949, Persona_9
a Itapetininga (SP-Brasile), convolava a nozze con che passava a Parte_3 chiamarsi , con la quale generava l'odierna ricorrente Controparte_5
nata il [...] a PO EL (SP-Brasile), (all.6-7). La predetta Controparte_2 contraeva matrimonio il 23 Maggio 1981, a PO EL (SP-Brasile) con , dal Parte_4 quale successivamente ha divorziato, (all.8). Dalla loro unione coniugale è nata il giorno 23 Giugno
1984, a PO EL (SP-Brasile), la figlia che il 6 Settembre 2019, Parte_1
a PO EL (SP-Brasile), ha sposato in seconde nozze il sig. , adottando Controparte_1 il nome di , odierna ricorrente, (all.9-10).Da questa Parte_1 unione coniugale è nata il giorno 19 Agosto 2021 a PO EL (SP-Brasile), la figlia
[...] minorenne per la quale hanno agito nel presente giudizio i suoi genitori come da Persona_1 procura in atti, (all.11).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_3 Persona_4 brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (all.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno Persona_9
Pag. 4 di 7 contrario, è stato in grado di trasmetterla alla figlia ed odierna ricorrente Controparte_2 della quale le altre due ricorrenti sono rispettivamente figlia e nipote.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano Per_3
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in
[...] Persona_4 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Pag. 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Pag. 6 di 7 I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara le ricorrenti , Controparte_2 nata a [...] - Brasile) il 15/10/1959, Parte_1
nata a [...] — Brasile) il 23/06/1984 e
[...] Persona_1 nata a [...] — Brasile) il 19/08/2021 cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone dichiaratasi antistataria, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 7071/2024 R.G. promosso da nata a [...] — Brasile) il 23/06/1984, Parte_1
CPF , in nome proprio e, unitamente a nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(SP-Brasile) il 18/03/1981, CPF , quali esercenti la responsabilità genitoriale della C.F._2 loro figlia minore nata a [...] — Brasile) il 19/08/2021, Persona_1
CPF , tutti residenti in [...]n. 388, Centro, PO EL (SP - C.F._3
Brasile); , nata a [...] - Brasile) il 15/10/1959, CPF Controparte_2
, residente in [...]n. 1336, Centro, PO EL (SP - Brasile), tutti C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. Antonella Castellone (C.F. ) e dall'Avv. Stab. C.F._5 [...]
(cod. fisc. ) con studio in Villaricca (NA), al Viale della Persona_2 C.F._6
Vittoria I traversa n. 2, come da procura speciale in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente a oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:”ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di
e Parte_1 Parte_1 Persona_1 [...]
, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti CP_2 in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_3 Controparte_4 in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Pag. 1 di 7 Italiano delle ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” “In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 13/06/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
, nato il [...] nel Comune di Castelnuovo di Persona_3 Persona_4
FA (al tempo in provincia di Massa Carrara MS), da e in Per_5 Persona_6 seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (all.2-
3).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 10/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 9/10/2025 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 28/06/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in Controparte_3 giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di
Pag. 2 di 7 giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti nello Stato di
San Paolo, hanno dedotto e provato di aver tentato di presentare le loro richieste per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di San Paolo tramite la piattaforma “prenot@mi”, senza tuttavia riuscire a prendere appuntamento per mancanza di posti disponibili. A riprova hanno prodotto gli “screenshot” delle pagine della suddetta piattaforma dei tentativi effettuati da ciascuno di loro nel mese di MARZO 2024, (all.12). Hanno dedotto inoltre come da informazioni reperibili sul sito della suddetta Autorità consolare, nel mese di luglio del 2023 erano in via di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014, (all.13).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano da tempo i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Pag. 3 di 7 Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva Persona_3 Persona_4 matrimonio il 28 Giugno 1919, nella città di Angatuba (SP-Brasile), con la sig.ra Parte_2 che adottava il nome di (all.4 dove lo sposo è denominato anche come Persona_7
. Dalla loro unione coniugale nasceva, a Itapetininga (SP-Brasile), il giorno 25 Persona_8
Ottobre 1921, il figlio , (all.5). Questi, a sua volta, in data 23 luglio 1949, Persona_9
a Itapetininga (SP-Brasile), convolava a nozze con che passava a Parte_3 chiamarsi , con la quale generava l'odierna ricorrente Controparte_5
nata il [...] a PO EL (SP-Brasile), (all.6-7). La predetta Controparte_2 contraeva matrimonio il 23 Maggio 1981, a PO EL (SP-Brasile) con , dal Parte_4 quale successivamente ha divorziato, (all.8). Dalla loro unione coniugale è nata il giorno 23 Giugno
1984, a PO EL (SP-Brasile), la figlia che il 6 Settembre 2019, Parte_1
a PO EL (SP-Brasile), ha sposato in seconde nozze il sig. , adottando Controparte_1 il nome di , odierna ricorrente, (all.9-10).Da questa Parte_1 unione coniugale è nata il giorno 19 Agosto 2021 a PO EL (SP-Brasile), la figlia
[...] minorenne per la quale hanno agito nel presente giudizio i suoi genitori come da Persona_1 procura in atti, (all.11).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_3 Persona_4 brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (all.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che a sua volta, in mancanza di emergenze di segno Persona_9
Pag. 4 di 7 contrario, è stato in grado di trasmetterla alla figlia ed odierna ricorrente Controparte_2 della quale le altre due ricorrenti sono rispettivamente figlia e nipote.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano Per_3
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in
[...] Persona_4 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Pag. 5 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Pag. 6 di 7 I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara le ricorrenti , Controparte_2 nata a [...] - Brasile) il 15/10/1959, Parte_1
nata a [...] — Brasile) il 23/06/1984 e
[...] Persona_1 nata a [...] — Brasile) il 19/08/2021 cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone dichiaratasi antistataria, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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