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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 5146/2023 R.G. Il giorno 15/05/2025, alle ore 10.00, nella stanza virtuale del Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la ritualità e regolarità delle comunicazioni di Cancelleria relative al decreto di fissazione della udienza contenente il link di collegamento, richiamata ai presenti la necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, si dà atto della presenza, e della dichiarazione di identità: dell'Avv. PACI MARCO, per Parte_1 dell'Avv. Brozzo, AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA, per
[...]
e . Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita tutti i soggetti collegati a tenere attiva la funzione video per tutta la durata della udienza, riservandosi di disattivare la funzione audio di alcuno dei soggetti collegati al fine dell'ordinato svolgimento dell'udienza; rammenta che è assolutamente vietata la registrazione audio/video. A questo punto, le parti precisano le conclusioni come segue. L'Avv. Paci si riporta alla memoria di discussione in atti e chiede l'integrale accoglimento della domanda. L'Avv. dello Stato, Brozzo, si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle osservazioni e considerazioni svolte. Si rimette alla decisione del Giudice e, ove Il Tribunale ritenga raggiunta la prova della fondatezza della domanda, chiede che, data la particolarità della questione, venga disposta la compensazione delle spese di lite Si fa luogo a breve discussione orale della causa. I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di
Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 18.45.
Del che è verbale. Il GOP Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5146/2023 RGAC,
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Paci, in virtù di procura in Parte_1 atti.
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_3
, in persona del l.r.p.t., rapp.ti e difesi, op legis, dall'Avv. Controparte_2
Distr.le dello Stato.
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI
Le conclusioni sono state formulate all'udienza del 15.05.2025, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, la ha chiesto dichiararsi, nei confronti dell'Amministrazione resistente, Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore del diritto di proprietà su una striscia di terreno incolto e su un minuscolo casottino in muratura, censiti, rispettivamente, al N.C.E.U. di OD al foglio 94, particella 228 e al C.T. di OD al foglio 94 particella 105, tra di essi graffati.
Assumeva l'attrice che detti beni erano di proprietà della SI.ra , Parte_2 alla quale risultano tuttora intestati.
La era morta in OD il 17.01.1970, senza lasciare eredi ed i predetti Pt_2 beni restavano per qualche anno in stato di abbandono, finché la ricorrente
(essendo la vicina di casa) si risolveva a goderli e possederli esclusivamente - in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico – agendo, nei fatti, come proprietaria.
Nel termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità sui beni de quibus, nessuno aveva esercitato tale diritto, sicché essi si erano, ex lege, devoluti al Contr patrimonio demaniale dello Stato e, per esso, al
Manifestava, l'attrice, la necessità di ottenere pronuncia dichiarativa dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione nei confronti dello Stato, onde il presente giudizio e le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito - previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge - accertare e dichiarare che
: - la (c.f. ) nata a [...] il [...] ha Parte_1 C.F._1 acquisito - per avvenuta usucapione ex art. 1158 e ss. c.c. – la piena proprietà (1/1), in via esclusiva e come bene personale, dei due immobili siti nel Comune di OD (PG) in frazione Pontecuti s.n.c. ed intestati alla SI.ra “ ” (soggetto Parte_3 senza codice fiscale indicato). Immobili tra di loro graffati e meglio identificati come segue : - al Catasto Fabbricati del Comune di OD (codice L188) foglio 94, particella num. 228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. F2)- al Catasto Terreni del
Comune di OD (codice L188) foglio 94, particelle num. 105 e 228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. ente urbano). Il tutto ordinando al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità. - Con vittoria di compenso difensivo e spese di lite, in caso di costituzione in giudizio di convenuti che non dovessero aderire alla domanda giudiziale della ricorrente.
Si costituivano in giudizio il e l' , a Controparte_1 Controparte_2 mezzo dell'Avv.ra Distr.le dello Stato, che contestavano la domanda per quanto di ragione.
In via preliminare osservavano che le particelle indicate quali corrispondenti agli immobili in questione, per quanto emerso dalla consultazione degli archivi telematici, non risultavano intestate ad alcuno, derivandone la mancanza di prova sia della titolarità del diritto di proprietà in capo alla sia della Parte_2 inesistenza di successibili della stessa e/o la decadenza degli stessi dal diritto di accettazione dell'eredità, con conseguente devoluzione del bene in capo al
. Controparte_1
Nel merito, inoltre, eccepivano l'infondatezza dell'avversa domanda, non potendo dichiararsi maturata l'invocata usucapione in mancanza della de-nuncia di cui all'art. 1, co.260 della L.296/2006.
Parte resistente concludeva perché venisse dichiarata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Così instaurato ritualmente il contraddittorio, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., all'esito dei quali, veniva ammessa ed espletata la prova orale articolata da parte ricorrente.
La causa, esaurito il predetto incombente istruttorio, veniva rinviata all'udienza del 15.05.2025, per precisazione conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 c.p.c..
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1158 c.c. disciplina in via generale l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, ecc., tranne le cose extra commercium, purché il possesso abbia i seguenti requisiti:
a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
non sono suscettibili di usucapione i diritti personali;
c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Dalla documentazione versata in atti non pare possa dubitarsi della titolarità della proprietà dei beni in capo alla né della mancanza di successibili Pt_2 della stessa, né parte resistente ha prodotto documentazione atta ad escludere i detti elementi.
Inoltre, per quanto qui rileva, dalla prova testimoniale è emersa la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma;
le testi escusse, seppur con qualche lieve divergenza, del tutto comprensibile in ragione del lungo periodo di tempo trascorso, hanno confermato la particolare relazione de facto, intercorsa tra la ed i beni medesimi, e l'esercizio uti dominus iniziato poco dopo la Parte_1 morte della e terminata con l'acquisizione materiale dei beni ed Pt_2 inglobamento nella residua proprietà della ricorrente, mediante recinzione;
circostanza, quest'ultima, che, in mancanza di contestazione di terzi, assurge ad elemento determinante del carattere pubblico, pacifico ed esclusivo del possesso dei beni.
Quanto alla decorrenza del possesso, utile all'acquisto a titolo originario della proprietà, esso può ben farsi risalire al periodo immediatamente successivo alla morte della e -comunque- non oltre il 1975, anche come dichiarato Pt_2 dai testimoni assunti.
Ne consegue che il tempo utile all'acquisto era già trascorso al momento della entrata in vigore della norma di cui all'art. 1, co.260 della L.296/2006, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie concreta, trattandosi di norma insuscettibile di applicazione retroattiva.
Per le suddette ragioni la domanda va accolta.
Le spese, anche in considerazione della peculiarità del caso specifico, vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della emendatio libelli proposta dall'attrice solo con la memoria istruttoria autorizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni altra questione assorbita o disattesa: Parte_1
1. Accoglie la domanda;
per l'effetto, 2. Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto, ex art. 1158 c.c., da parte di
(c.f. ), nata a [...] il [...], del Parte_1 C.F._1 diritto di piena proprietà sugli immobili insistenti nel Comune di OD alla frazione
Pontecuti s.n.c. ed intestati alla SI.ra “ ” (soggetto Parte_3 senza codice fiscale indicato). Immobili tra di loro graffati e meglio identificati al
Catasto Fabbricati del Comune di OD (codice L188) foglio 94, particella num.
228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. F2); al Catasto Terreni del
Comune di OD (codice L188) foglio 94, particelle num. 105 e 228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. ente urbano).
3. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
4. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, addì 15.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
[...]
e . Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita tutti i soggetti collegati a tenere attiva la funzione video per tutta la durata della udienza, riservandosi di disattivare la funzione audio di alcuno dei soggetti collegati al fine dell'ordinato svolgimento dell'udienza; rammenta che è assolutamente vietata la registrazione audio/video. A questo punto, le parti precisano le conclusioni come segue. L'Avv. Paci si riporta alla memoria di discussione in atti e chiede l'integrale accoglimento della domanda. L'Avv. dello Stato, Brozzo, si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle osservazioni e considerazioni svolte. Si rimette alla decisione del Giudice e, ove Il Tribunale ritenga raggiunta la prova della fondatezza della domanda, chiede che, data la particolarità della questione, venga disposta la compensazione delle spese di lite Si fa luogo a breve discussione orale della causa. I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di
Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 18.45.
Del che è verbale. Il GOP Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5146/2023 RGAC,
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Paci, in virtù di procura in Parte_1 atti.
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 CP_3
, in persona del l.r.p.t., rapp.ti e difesi, op legis, dall'Avv. Controparte_2
Distr.le dello Stato.
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI
Le conclusioni sono state formulate all'udienza del 15.05.2025, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, la ha chiesto dichiararsi, nei confronti dell'Amministrazione resistente, Parte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore del diritto di proprietà su una striscia di terreno incolto e su un minuscolo casottino in muratura, censiti, rispettivamente, al N.C.E.U. di OD al foglio 94, particella 228 e al C.T. di OD al foglio 94 particella 105, tra di essi graffati.
Assumeva l'attrice che detti beni erano di proprietà della SI.ra , Parte_2 alla quale risultano tuttora intestati.
La era morta in OD il 17.01.1970, senza lasciare eredi ed i predetti Pt_2 beni restavano per qualche anno in stato di abbandono, finché la ricorrente
(essendo la vicina di casa) si risolveva a goderli e possederli esclusivamente - in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico – agendo, nei fatti, come proprietaria.
Nel termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità sui beni de quibus, nessuno aveva esercitato tale diritto, sicché essi si erano, ex lege, devoluti al Contr patrimonio demaniale dello Stato e, per esso, al
Manifestava, l'attrice, la necessità di ottenere pronuncia dichiarativa dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione nei confronti dello Stato, onde il presente giudizio e le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito - previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge - accertare e dichiarare che
: - la (c.f. ) nata a [...] il [...] ha Parte_1 C.F._1 acquisito - per avvenuta usucapione ex art. 1158 e ss. c.c. – la piena proprietà (1/1), in via esclusiva e come bene personale, dei due immobili siti nel Comune di OD (PG) in frazione Pontecuti s.n.c. ed intestati alla SI.ra “ ” (soggetto Parte_3 senza codice fiscale indicato). Immobili tra di loro graffati e meglio identificati come segue : - al Catasto Fabbricati del Comune di OD (codice L188) foglio 94, particella num. 228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. F2)- al Catasto Terreni del
Comune di OD (codice L188) foglio 94, particelle num. 105 e 228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. ente urbano). Il tutto ordinando al conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità. - Con vittoria di compenso difensivo e spese di lite, in caso di costituzione in giudizio di convenuti che non dovessero aderire alla domanda giudiziale della ricorrente.
Si costituivano in giudizio il e l' , a Controparte_1 Controparte_2 mezzo dell'Avv.ra Distr.le dello Stato, che contestavano la domanda per quanto di ragione.
In via preliminare osservavano che le particelle indicate quali corrispondenti agli immobili in questione, per quanto emerso dalla consultazione degli archivi telematici, non risultavano intestate ad alcuno, derivandone la mancanza di prova sia della titolarità del diritto di proprietà in capo alla sia della Parte_2 inesistenza di successibili della stessa e/o la decadenza degli stessi dal diritto di accettazione dell'eredità, con conseguente devoluzione del bene in capo al
. Controparte_1
Nel merito, inoltre, eccepivano l'infondatezza dell'avversa domanda, non potendo dichiararsi maturata l'invocata usucapione in mancanza della de-nuncia di cui all'art. 1, co.260 della L.296/2006.
Parte resistente concludeva perché venisse dichiarata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Così instaurato ritualmente il contraddittorio, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., all'esito dei quali, veniva ammessa ed espletata la prova orale articolata da parte ricorrente.
La causa, esaurito il predetto incombente istruttorio, veniva rinviata all'udienza del 15.05.2025, per precisazione conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 c.p.c..
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1158 c.c. disciplina in via generale l'istituto dell'usucapione prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, ecc., tranne le cose extra commercium, purché il possesso abbia i seguenti requisiti:
a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
non sono suscettibili di usucapione i diritti personali;
c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Dalla documentazione versata in atti non pare possa dubitarsi della titolarità della proprietà dei beni in capo alla né della mancanza di successibili Pt_2 della stessa, né parte resistente ha prodotto documentazione atta ad escludere i detti elementi.
Inoltre, per quanto qui rileva, dalla prova testimoniale è emersa la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma;
le testi escusse, seppur con qualche lieve divergenza, del tutto comprensibile in ragione del lungo periodo di tempo trascorso, hanno confermato la particolare relazione de facto, intercorsa tra la ed i beni medesimi, e l'esercizio uti dominus iniziato poco dopo la Parte_1 morte della e terminata con l'acquisizione materiale dei beni ed Pt_2 inglobamento nella residua proprietà della ricorrente, mediante recinzione;
circostanza, quest'ultima, che, in mancanza di contestazione di terzi, assurge ad elemento determinante del carattere pubblico, pacifico ed esclusivo del possesso dei beni.
Quanto alla decorrenza del possesso, utile all'acquisto a titolo originario della proprietà, esso può ben farsi risalire al periodo immediatamente successivo alla morte della e -comunque- non oltre il 1975, anche come dichiarato Pt_2 dai testimoni assunti.
Ne consegue che il tempo utile all'acquisto era già trascorso al momento della entrata in vigore della norma di cui all'art. 1, co.260 della L.296/2006, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie concreta, trattandosi di norma insuscettibile di applicazione retroattiva.
Per le suddette ragioni la domanda va accolta.
Le spese, anche in considerazione della peculiarità del caso specifico, vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della emendatio libelli proposta dall'attrice solo con la memoria istruttoria autorizzata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni altra questione assorbita o disattesa: Parte_1
1. Accoglie la domanda;
per l'effetto, 2. Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto, ex art. 1158 c.c., da parte di
(c.f. ), nata a [...] il [...], del Parte_1 C.F._1 diritto di piena proprietà sugli immobili insistenti nel Comune di OD alla frazione
Pontecuti s.n.c. ed intestati alla SI.ra “ ” (soggetto Parte_3 senza codice fiscale indicato). Immobili tra di loro graffati e meglio identificati al
Catasto Fabbricati del Comune di OD (codice L188) foglio 94, particella num.
228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. F2); al Catasto Terreni del
Comune di OD (codice L188) foglio 94, particelle num. 105 e 228 (no subalterno, consistenza non indicata, cat. ente urbano).
3. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
4. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, addì 15.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo