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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8959/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Militello In Val Di Catania - Casa Comunale 95043 Militello In Val Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3688 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 22.11.2024 Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio il Comune di Militello in Val di Catania proponendo opposizione avverso una cartella di pagamento (meglio individuata in ricorso) riferita a due avvisi di accertamento emessi da tale ente per il mancato pagamento dell'IMU 2014 e 2015. L'opponente lamenta - in sintesi – la nullità degli atti formati dall'ente impositore in quanto non sarebbe stata correttamente considerata l'effettiva quota di possesso degli immobili oggetto della pretesa.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare l'annullamento della cartella e degli atti presupposti.
L'ente impositore non si è costituito in giudizio.
All'udienza del giorno 29.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, in via preliminare, il decidente che il ricorrente ha omesso di indicare in seno al ricorso la data di notificazione della cartella opposta (pur producendone copia integrale).
A ben vedere grava sulla parte opponente l'onere di dimostrare (o quantomeno allegare, salva la contestazione di controparte) il rispetto del termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, sancito dall'art.19 del D. legisl. 546/1992, questione rilevabile ex officio che prescinde dalla costituzione e dalle eccezioni della controparte, nella specie non avvenuta.
Tale omissione non consente di verificare la tempestiva impugnazione dell'atto opposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, sancito dall'art. 21 comma 1° del d.legisl. 546/92 - termine la cui inosservanza, sancita a pena di inammissibilità del ricorso, è rilevabile d'ufficio e che prescinde dalla costituzione e dalle eccezioni della controparte.
In ogni caso va rilevato che lo stesso opponente deduce di avere ricevuto i due avvisi presupposti senza allegare di averli tempestivamente impugnati.
Ne deriva che il ricorso in esame è inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Non vi è luogo per alcuna statuizione sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell'ente convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Catania, 29 gennaio 2026
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8959/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Militello In Val Di Catania - Casa Comunale 95043 Militello In Val Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3688 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 22.11.2024 Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio il Comune di Militello in Val di Catania proponendo opposizione avverso una cartella di pagamento (meglio individuata in ricorso) riferita a due avvisi di accertamento emessi da tale ente per il mancato pagamento dell'IMU 2014 e 2015. L'opponente lamenta - in sintesi – la nullità degli atti formati dall'ente impositore in quanto non sarebbe stata correttamente considerata l'effettiva quota di possesso degli immobili oggetto della pretesa.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare l'annullamento della cartella e degli atti presupposti.
L'ente impositore non si è costituito in giudizio.
All'udienza del giorno 29.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, in via preliminare, il decidente che il ricorrente ha omesso di indicare in seno al ricorso la data di notificazione della cartella opposta (pur producendone copia integrale).
A ben vedere grava sulla parte opponente l'onere di dimostrare (o quantomeno allegare, salva la contestazione di controparte) il rispetto del termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, sancito dall'art.19 del D. legisl. 546/1992, questione rilevabile ex officio che prescinde dalla costituzione e dalle eccezioni della controparte, nella specie non avvenuta.
Tale omissione non consente di verificare la tempestiva impugnazione dell'atto opposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, sancito dall'art. 21 comma 1° del d.legisl. 546/92 - termine la cui inosservanza, sancita a pena di inammissibilità del ricorso, è rilevabile d'ufficio e che prescinde dalla costituzione e dalle eccezioni della controparte.
In ogni caso va rilevato che lo stesso opponente deduce di avere ricevuto i due avvisi presupposti senza allegare di averli tempestivamente impugnati.
Ne deriva che il ricorso in esame è inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Non vi è luogo per alcuna statuizione sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell'ente convenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Catania, 29 gennaio 2026
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio