Articolo 2 della Legge 27 luglio 1951, n. 747
Articolo 1
Versione
22 settembre 1951
Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 si fara' fronte per L. 5.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 104 dello stato di previsione delle spese del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51 e per L. 5.000.000 mediante riduzione del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 settembre 1951