Sentenza breve 11 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 9631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9631 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09631/2025REG.PROV.COLL.
N. 05144/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5144 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00443/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. ZO IN, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova ha revocato il nulla osta all’assunzione motivata con la mancanza di un’adeguata capacità economica del datore di lavoro.
2. Il Tar ha respinto il ricorso, affermando che:
“… il Collegio, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2023 in ordine alla ratio delle previsioni normative che richiedono ai fini dell’assunzione dei lavoratori stranieri e del rilascio di un permesso di soggiorno (in quel caso, l’art. 103, del d.l. 34/2020, in materia di emersione dal lavoro irregolare), ritiene che la revoca non sia inficiata dai vizi (peraltro, assai genericamente) dedotti.
6.9. In conclusione, può convenirsi con l’Avvocatura dello Stato, nel senso che, in assenza della dimostrazione del possesso del requisito in capo all’azienda, diversamente opinando si perverrebbe ad ammettere l’ingresso ed il soggiorno di lavoratori che non hanno in realtà una effettiva opportunità di lavoro ma che eludono, magari con la compiacenza del datore di lavoro, le norme sulla immigrazione ”.
3. Con l’atto di appello, il ricorrente censura articolatamente la sentenza di primo grado; in particolare:
- evidenzia che l’istruttoria non è stata compiutamente condotta dall’Amministrazione;
- afferma che “ non è vero che “Nessuna rilevanza (se non quella di consentire all’Amministrazione di valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti) può invece assumere la disponibilità all’assunzione del ricorrente da parte di un diverso datore di lavoro, in quanto sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato” come erroneamente sostenuto dal TAR dell’Umbria, sede di Perugia, con l’impugnata sentenza. E ciò a dimostrazione del fatto che non si tratta questo di un caso di elusione della legge sull’immigrazione, ma una mera dimostrazione dell’intenzione del ricorrente di impegnarsi lavorativamente in maniera seria. Considerando, inoltre la circostanza che il lavoratore straniero per recarsi in Italia ha lasciato il suo paese d‘origine accollandosi il costo del biglietto aereo pari a 1.000,00 euro circa ”.
4. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza controdedurre e depositando atti inerenti il primo grado di giudizio.
5. All’udienza pubblica del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Preliminarmente va rilevato che dall’esame degli atti di causa emerge ictu oculi la non adeguata capacità economica del datore di lavoro.
2.2. Su tale aspetto il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione ha stabilito che “ la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale ” (Consiglio di Stato, Sez.III, nn. 4383-9469/2024).
2.3. Ne deriva che il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro costituisce legittimo motivo della revoca oggetto di impugnazione.
3.1. Per quanto detto, meritando piena condivisione le conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
3.2. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH RA, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
ZO IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO IN | CH RA |
IL SEGRETARIO