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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2021
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 231/2021 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Rosino Di Brango e con Parte_1 C.F._1
lui elettivamente domiciliato nel suo studio legale sito in Aquino Via della Vittoria n. 12..Attore
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Natalino Controparte_1 P.IVA_1
Guerrieri entrambi elettivamente domiciliati in Sora, Via Tuzi n. 10 presso lo studio degli
Avvocati Quadrini……………………………………………………………...…..….….Convenuta
E
c.f. ………………………………… Convenuto contumace Controparte_2 C.F._2
e c.f. …………………………………..Convenuta contumace Controparte_3 C.F._3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 27 novembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore ha esposto che in data 4 febbraio 2016, intorno alle ore 23:00, si trovava a bordo dell'autovettura Mini Cooper, targa BW029AN, assicurata presso alla cui guida era , mentre il veicolo risultava di Controparte_1 Controparte_2
proprietà di . Nello specifico, l'attore ha esposto che la vettura stava percorrendo Via Controparte_3
Montecassino, nel comune di Cassino, in direzione Abbazia, quando, all'altezza del museo archeologico, un cinghiale di grandi dimensioni, proveniente dal bosco adiacente, improvvisamente si immise sulla carreggiata, costringendo il conducente a una rapida manovra per evitarne l'impatto. In
conseguenza della sterzata, l'autovettura uscì fuori della strada, finendo in una scarpata e nel bosco sottostante. ha pure riferito che per il recupero del veicolo, fu necessario l'intervento dei CP_3
Vigili del Fuoco di Cassino, che redassero il relativo rapporto e che sul luogo dell'incidente intervennero anche i Carabinieri della Stazione di Cassino, i quali compilarono la loro relazione di servizio. L'attore ha lamentato che, a seguito di quanto accaduto, ha riportato lesioni, come indicato nel verbale del Pronto Soccorso del P.O. Santa Scolastica di Cassino, il cui personale ha documentato un trauma distrattivo del rachide cervicale e un trauma al ginocchio sinistro. ha anche riferito CP_3
che, poiché l'autovettura Mini Cooper in questione era stata assicurata con Controparte_1
ha inviato in data 11 marzo 2016 una richiesta di risarcimento alla suddetta compagnia, per i
[...]
danni derivanti dalle lesioni subite. In risposta a tale richiesta, la compagnia ha inviato un assegno bancario di importo pari a € 1.350,00, di cui € 250,00 per spese legali che è stato trattenuto in acconto perché insufficiente a soddisfare l'integrale risarcimento per le lesioni subite. Sul fondamento di tali presupposti, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il sig. Giudice adito, per quanto
esplicitato in narrativa, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della
presente domanda: nel merito 1) accertare e dichiarare che il sig. in data 4/02/2016, Parte_1
alle ore 23.00 circa, era trasportato dal vettore Mini Cooper tg. BW029AN di proprietà della sig.ra
, assicurata con e condotta dal sig. , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
nel momento in cui detta autovettura in Cassino (FR), in Via Montecassino con direzione Abbazia,
pagina 2 di 5 usciva fuori strada e finiva in una scarpata, terminando la corsa nel bosco adiacente;
2) per l'effetto
condannare in solido la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ed il sig. a risarcire il sig. dell'integrale danno da lui Controparte_2 Parte_1
subito a causa del sinistro, e che, in considerazione dell'importo già corrisposto a titolo di acconto,
ammonta ad € 47.169,00, o comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia il sig.
Giudice adito, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo. Con
vittoria di spese del giudizio, oltre IVA e CPA”.
Si è costituita la compagnia assicurativa che, in via preliminare, ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, individuato nel proprietario del veicolo, quale parte del rapporto assicurativo, e, sempre in via preliminare, ha dedotto che, ai sensi del Codice delle
Assicurazioni, l'offerta avanzata dalla compagnia assicurativa, in adempimento dell'obbligo previsto dallo stesso codice, non ha valore di promessa di pagamento, né di riconoscimento di debito o confessione, in quanto non presenta le caratteristiche di tali istituti giuridici. Nel merito, la compagnia ha riferito che, contrariamente a quanto sostenuto dal , non sussiste un nesso diretto tra il CP_3
sinistro e la lesione completa del legamento crociato anteriore. Infatti, a distanza di pochi giorni dall'incidente, e precisamente al momento dell'indagine diagnostica, la lesione risultava già in fase non acuta, con evidenti segni di riassorbimento, e ciò rende assolutamente incompatibile una rottura traumatica avvenuta solo dodici giorni prima dell'esame. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni:” …contrariis reiectis, in via preliminare, ordinare l'integrazione
del contraddittorio nei confronti della SI.ra ; in via principale, dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda proposta, in via ancor più gradata, accertare e dichiarare la
congruità della somma offerta in sede stragiudiziale dalla e, per l'effetto, Controparte_1
rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto. Vittoria di
spese e compensi come per legge”.
pagina 3 di 5 Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, proprietaria del veicolo sul quale era trasportato l'attore: sia la sia il Controparte_3 CP_3
conducente sono rimasti contumaci e alla successiva udienza il Giudice ha concesso i Controparte_2
termini per il deposito delle memorie 183 cpc. all'esito del quale ha ammesso i mezzi istruttori. Dopo
l'assunzione della prova il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita il rigetto.
Preliminarmente si rappresenta che il giudicante può procedere, anche d'ufficio, alla qualificazione della responsabilità e del relativo titolo, a prescindere da quanto dedotto al riguardo dalle parti, ed in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, a condizione che la causa petendi rimanga identica (Cass. n.10402/2024): questo Tribunale, applicando i principi sopra esposti, ha già avuto modo di affrontare la questione con l'ordinanza del 14 ottobre 2023 che si condivide e alla quale integralmente ci si riporta. L'art. 144 cod. ass. prevede che il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno all'assicurazione del veicolo su cui è trasportato, fornendo prova della responsabilità del conducente: nella fattispecie, l'onere probatorio non è stato soddisfatto: dagli atti non emerge né è stata profilata, sia in via esclusiva sia in via concorrente, alcuna forma di responsabilità del conducente o del proprietario del veicolo circa il verificarsi del sinistro. Al riguardo, parte attrice durante l'interpello svoltosi il 18 settembre 2023 ha confermato che “alle ore 23:00 circa, la mini-
Cooper targata BW 0 29 AN finiva fuori strada a causa dell'improvviso attraversamento di un
cinghiale grossa taglia” e il convenuto nella stessa sede, ha dichiarato che un Controparte_4
cinghiale di grossa taglia improvvisamente attraversò la strada e che egli, nel tentativo di evitare l'impatto con l'animale, effettuò una repentina manovra uscendo fuori strada. Dall'esame delle dichiarazioni discende che si è trattata di una “irruzione” repentina del cinghiale nella sede stradale:
non vi è dubbio, quindi, che la condotta imprevedibile dell'animale integri un'ipotesi di caso fortuito.
In una circostanza simile e sovrapponibile al caso in esame la Cassazione ha deciso che l'invasione di pagina 4 di 5 un cane randagio sulla sede stradale è una circostanza idonea a integrare gli estremi del caso fortuito,
attesa l'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità del fatto (Cass. n. 765/2022).
Non hanno fondamento le deduzioni dell'attore riguardanti la liquidazione stragiudiziale che costituirebbe implicita ammissione del sinistro: tale offerta non costituisce né una confessione di responsabilità, né un'ammissione di debito (Cass.24205/2015).
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/14 in conformità al valore dichiarato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della Parte_1 [...]
che si quantificano in € 7616,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge CP_1
Cassino, 4 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 231/2021 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Rosino Di Brango e con Parte_1 C.F._1
lui elettivamente domiciliato nel suo studio legale sito in Aquino Via della Vittoria n. 12..Attore
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Natalino Controparte_1 P.IVA_1
Guerrieri entrambi elettivamente domiciliati in Sora, Via Tuzi n. 10 presso lo studio degli
Avvocati Quadrini……………………………………………………………...…..….….Convenuta
E
c.f. ………………………………… Convenuto contumace Controparte_2 C.F._2
e c.f. …………………………………..Convenuta contumace Controparte_3 C.F._3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 27 novembre
2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore ha esposto che in data 4 febbraio 2016, intorno alle ore 23:00, si trovava a bordo dell'autovettura Mini Cooper, targa BW029AN, assicurata presso alla cui guida era , mentre il veicolo risultava di Controparte_1 Controparte_2
proprietà di . Nello specifico, l'attore ha esposto che la vettura stava percorrendo Via Controparte_3
Montecassino, nel comune di Cassino, in direzione Abbazia, quando, all'altezza del museo archeologico, un cinghiale di grandi dimensioni, proveniente dal bosco adiacente, improvvisamente si immise sulla carreggiata, costringendo il conducente a una rapida manovra per evitarne l'impatto. In
conseguenza della sterzata, l'autovettura uscì fuori della strada, finendo in una scarpata e nel bosco sottostante. ha pure riferito che per il recupero del veicolo, fu necessario l'intervento dei CP_3
Vigili del Fuoco di Cassino, che redassero il relativo rapporto e che sul luogo dell'incidente intervennero anche i Carabinieri della Stazione di Cassino, i quali compilarono la loro relazione di servizio. L'attore ha lamentato che, a seguito di quanto accaduto, ha riportato lesioni, come indicato nel verbale del Pronto Soccorso del P.O. Santa Scolastica di Cassino, il cui personale ha documentato un trauma distrattivo del rachide cervicale e un trauma al ginocchio sinistro. ha anche riferito CP_3
che, poiché l'autovettura Mini Cooper in questione era stata assicurata con Controparte_1
ha inviato in data 11 marzo 2016 una richiesta di risarcimento alla suddetta compagnia, per i
[...]
danni derivanti dalle lesioni subite. In risposta a tale richiesta, la compagnia ha inviato un assegno bancario di importo pari a € 1.350,00, di cui € 250,00 per spese legali che è stato trattenuto in acconto perché insufficiente a soddisfare l'integrale risarcimento per le lesioni subite. Sul fondamento di tali presupposti, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il sig. Giudice adito, per quanto
esplicitato in narrativa, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento della
presente domanda: nel merito 1) accertare e dichiarare che il sig. in data 4/02/2016, Parte_1
alle ore 23.00 circa, era trasportato dal vettore Mini Cooper tg. BW029AN di proprietà della sig.ra
, assicurata con e condotta dal sig. , Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
nel momento in cui detta autovettura in Cassino (FR), in Via Montecassino con direzione Abbazia,
pagina 2 di 5 usciva fuori strada e finiva in una scarpata, terminando la corsa nel bosco adiacente;
2) per l'effetto
condannare in solido la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ed il sig. a risarcire il sig. dell'integrale danno da lui Controparte_2 Parte_1
subito a causa del sinistro, e che, in considerazione dell'importo già corrisposto a titolo di acconto,
ammonta ad € 47.169,00, o comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia il sig.
Giudice adito, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo. Con
vittoria di spese del giudizio, oltre IVA e CPA”.
Si è costituita la compagnia assicurativa che, in via preliminare, ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, individuato nel proprietario del veicolo, quale parte del rapporto assicurativo, e, sempre in via preliminare, ha dedotto che, ai sensi del Codice delle
Assicurazioni, l'offerta avanzata dalla compagnia assicurativa, in adempimento dell'obbligo previsto dallo stesso codice, non ha valore di promessa di pagamento, né di riconoscimento di debito o confessione, in quanto non presenta le caratteristiche di tali istituti giuridici. Nel merito, la compagnia ha riferito che, contrariamente a quanto sostenuto dal , non sussiste un nesso diretto tra il CP_3
sinistro e la lesione completa del legamento crociato anteriore. Infatti, a distanza di pochi giorni dall'incidente, e precisamente al momento dell'indagine diagnostica, la lesione risultava già in fase non acuta, con evidenti segni di riassorbimento, e ciò rende assolutamente incompatibile una rottura traumatica avvenuta solo dodici giorni prima dell'esame. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni:” …contrariis reiectis, in via preliminare, ordinare l'integrazione
del contraddittorio nei confronti della SI.ra ; in via principale, dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda proposta, in via ancor più gradata, accertare e dichiarare la
congruità della somma offerta in sede stragiudiziale dalla e, per l'effetto, Controparte_1
rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto. Vittoria di
spese e compensi come per legge”.
pagina 3 di 5 Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, proprietaria del veicolo sul quale era trasportato l'attore: sia la sia il Controparte_3 CP_3
conducente sono rimasti contumaci e alla successiva udienza il Giudice ha concesso i Controparte_2
termini per il deposito delle memorie 183 cpc. all'esito del quale ha ammesso i mezzi istruttori. Dopo
l'assunzione della prova il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 27 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita il rigetto.
Preliminarmente si rappresenta che il giudicante può procedere, anche d'ufficio, alla qualificazione della responsabilità e del relativo titolo, a prescindere da quanto dedotto al riguardo dalle parti, ed in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, a condizione che la causa petendi rimanga identica (Cass. n.10402/2024): questo Tribunale, applicando i principi sopra esposti, ha già avuto modo di affrontare la questione con l'ordinanza del 14 ottobre 2023 che si condivide e alla quale integralmente ci si riporta. L'art. 144 cod. ass. prevede che il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno all'assicurazione del veicolo su cui è trasportato, fornendo prova della responsabilità del conducente: nella fattispecie, l'onere probatorio non è stato soddisfatto: dagli atti non emerge né è stata profilata, sia in via esclusiva sia in via concorrente, alcuna forma di responsabilità del conducente o del proprietario del veicolo circa il verificarsi del sinistro. Al riguardo, parte attrice durante l'interpello svoltosi il 18 settembre 2023 ha confermato che “alle ore 23:00 circa, la mini-
Cooper targata BW 0 29 AN finiva fuori strada a causa dell'improvviso attraversamento di un
cinghiale grossa taglia” e il convenuto nella stessa sede, ha dichiarato che un Controparte_4
cinghiale di grossa taglia improvvisamente attraversò la strada e che egli, nel tentativo di evitare l'impatto con l'animale, effettuò una repentina manovra uscendo fuori strada. Dall'esame delle dichiarazioni discende che si è trattata di una “irruzione” repentina del cinghiale nella sede stradale:
non vi è dubbio, quindi, che la condotta imprevedibile dell'animale integri un'ipotesi di caso fortuito.
In una circostanza simile e sovrapponibile al caso in esame la Cassazione ha deciso che l'invasione di pagina 4 di 5 un cane randagio sulla sede stradale è una circostanza idonea a integrare gli estremi del caso fortuito,
attesa l'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità del fatto (Cass. n. 765/2022).
Non hanno fondamento le deduzioni dell'attore riguardanti la liquidazione stragiudiziale che costituirebbe implicita ammissione del sinistro: tale offerta non costituisce né una confessione di responsabilità, né un'ammissione di debito (Cass.24205/2015).
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/14 in conformità al valore dichiarato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della Parte_1 [...]
che si quantificano in € 7616,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge CP_1
Cassino, 4 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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