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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3628/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3628/2022 R.G. del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge
164/1982 e vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Sammichele di Bari (Ba), alla via Torquato Tasso n. 21/2, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Spinelli (c.f.: C.F._2
), che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata telematicamente all'atto
[...]
di citazione (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: , Email_1 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di OR AT del 14/06/2022 n.1869/2022
Attore
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OR AT. Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16.04.2024, parte attrice ha reso le seguenti conclusioni: “Si riporta preliminarmente a tutti i propri scritti, in atti e verbali di causa, che qui si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti, nonché alla documentazione prodotta. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata in data 4 gennaio 2024 dal dott. Per_1
- il quale ha accertato le condizioni psico-sessuali dell'interessato e concluso per la presenza
[...]
di disforia di genere nella persona e di un transessualismo irreversibile nonché che il ricorrente potrà trarre effettivo giovamento dall'iter di adeguamento tra identità fisica e psichica del quale ha piena consapevolezza – rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, accogliere integralmente le domande avanzate e così provvedere: ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali primari e secondari, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso OR AT (NA) la rettifica dell'atto di nascita registrato al n. 82, parte I, serie A, anno 1990 di , nata Parte_1
a OR AT (NA) il 7 febbraio 1990 e ivi residente a[...]
(codice fiscale ), con riferimento al nome da “ ” a “ e, con C.F._1 Pt_1 Per_2
riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”; per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di OR AT (NA) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata a [...]_1
(NA) il 7 febbraio 1990 e ivi residente a[...] (codice fiscale
), con riferimento al nome da “ ” a “ e, con riferimento al C.F._1 Pt_1 Per_2 sesso, da “femminile” a “maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della
Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile;
autorizzare , Parte_1
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], ovvero, in caso di avvenuta rettificazione anagrafica, autorizzare , nato a [...]_1
AT (NA) il 7 febbraio 1990 e ivi residente a[...], a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili.
Il P.M. in data 16/05/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01/07/2022 alla Parte_2 presso il Tribunale di OR AT, ha chiesto all'intestato Tribunale di ordinare Parte_1 all' la rettifica dell' atto di nascita e le successive correzioni, iscrizioni e/o Controparte_2
annotazioni su tutti gli atti dello stato civile in modo che da essi risulti come sesso quello maschile e non più quello femminile ed il nuovo nome “ in luogo di ” e di autorizzare altresì Per_2 Pt_1
l'istante a sottoporsi ai trattamenti chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari e secondari, da femminili a maschili, in ogni caso con vittoria di spese e compenso del giudizio.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: che sin dall'infanzia aveva vissuto una condizione di profondo disagio derivante dalla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del proprio sesso femminile e il vissuto di tipo maschile, presentando disforia di genere di tipo gino- androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, percepisce in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere sessuale maschile;
che nel corso del tempo e con il definirsi dei caratteri sessuali primari e secondari femminili, il disagio connesso al corpo si era acuito, e sovente nascondeva con l'abbigliamento le forme e i segnali femminili, in quanto gli creavano particolare sofferenza nelle dinamiche socioaffettive sia interne che esterne alla famiglia;
che attualmente, sia nell'ambito familiare che sociale e di relazione, egli si presenta come una persona completamente identificata con il sesso maschile senza alcun dubbio o possibilità di ripensamento;
che, infatti, egli nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, viveva nei panni del sesso desiderato, abbigliandosi con abiti maschili, e si rivolgeva alla propria persona usando il pronome maschile, presentandosi con il nome scelto di . L'istante ha altresì allegato che, fortemente Per_2
determinata ad intraprendere il percorso di mutamento di sesso, si era sottoposta, tra febbraio e aprile
2022, ad un percorso psicodiagnostico privato (prot. clinico n. 0241/2022) presso il Consultorio
InConTra (Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C.
[...]
dell'ASL Napoli 3 Sud, nel corso del quale è stata certificata la Controparte_3 sua condizione di “Disforia di Genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di transizione” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile tale da rendere necessario, in funzione del benessere psicofisico della persona, la riassegnazione anagrafica e chirurgica del sesso;
che la psicologa dott.ssa la quale ha Testimone_1 sottoscritto e rilasciato la relazione del 29/04/2022, concludeva “che la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità. L'utente chiede inoltre di accedere alla terapia ormonale sostitutiva (TOS) e alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali (RCS) […] quale ulteriore passo verso l'agognata congruenza tra identità fisica e identità di genere maschile, rappresentandosi quindi allo stato come ausilio per il consolidamento del suo equilibrio somatopsichico”;
Che, in sostanza, la rettificazione dei dati anagrafici relativi al sesso ed al nome e la riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali primari e secondari , da femminili a maschili, recherebbe all'attore grande beneficio psicofisico, sociale e relazionale, con una drastica riduzione della sua condizione di disagio e sofferenza
1.2- All'udienza del 18/04/2023, parte attrice, sentita liberamente dal giudice istruttore, confermava le circostanze dedotte in citazione, dichiarava di aver completato il percorso psicologico e di dover iniziare una terapia ormonale e fare le conseguenti analisi per portare a compimento il percorso intrapreso;
confermava, altresì, integralmente quanto emergeva dalla relazione della psicologa dell'ASL allegata alla citazione. In particolare dichiarava svolgere lavori saltuari e di vivere con la propria compagna in un'abitazione popolare;
di avere ottimi rapporti con la sua famiglia (genitori e fratelli) che sin da quando era piccolo l'aveva sempre sostenuto nell'affrontare la sua problematica;
di essere identificata negli ambienti di lavoro e nelle situazioni più formali come ”, Parte_1
come risulta dai documenti, e che ciò le creava non poco disagio, mentre nei rapporti familiari e con gli amici era da tutti conosciuto come che, pertanto, al momento la sua esigenza più Per_2
pressante era la rettifica anagrafica oltre che avviare il percorso di rettifica dei dati anatomici.
Nel prosieguo, disposta ed espletata c.t.u. dal dott. con ordinanza in data 23.11.2024, Persona_1
sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con assegnazione del termine ridotto di giorni trenta 30 per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c., decorrente dal 2.12.2024.
2.- Entrambe le domande proposte dall'attrice sono fondate e possono, pertanto, essere accolte.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, vanno in primo luogo richiamate le risultanze della certificazione a firma della dott.ssa dell'ASL Na3SUD riportate in Testimone_1
citazione e richiamate in premessa, che, sulla base delle motivazioni suindicate, formula nei confronti della una diagnosi di disforia di genere. Pt_1
Nel corso della comparizione dinanzi all'istruttore all'udienza del 18.4.2023, l'attore, poi, oltre a confermare tutte le circostanze di fatto indicate in citazione, ha manifestato piena coscienza e consapevolezza della volontà di mutare sesso, come comprovato dalla circostanza, rilevata dall'istruttore, che lo stesso si era presentato in abiti maschili e con sembianze e caratteri esteriori dello stesso sesso (capelli corti, accenno di baffi) oltre che dall'utilizzo del prenome “ dal Per_2
Parlato scelto ed abitualmente usato per essere identificato nei contesti sociali in cui opera.
La perizia elaborata dal CTU, psicologo dott. depositata in data 16/01/2024, ha infine Persona_1
confermato la suddetta diagnosi di disforia di genere, ha altresì rappresentato che le condizioni psico- sessuali dell'interessata sono scevre da qualunque disturbo e ha concluso per la insussistenza di cause ostative e la idoneità della all'intervento chirurgico sollecitato. Pt_1
In particolare, in conformità a quanto emerso dalle relazioni mediche in atti e dal libero colloquio con l'attrice, l'elaborato peritale evidenzia che: - sussiste nell'attore un persistente malessere e vissuto di estraneità riguardo al ruolo di genere del proprio sesso ascrivibile al quadro di Disforia di Genere, diagnosticato nel 2022 e riscontrato durante il corso delle indagini peritali;
- tale significativo disagio, osservato dal c.t.u. sia sul piano clinico che nelle risultanze dei test esclude la presenza di scompensi psicotici e suggerisce per contro la presenza di un transessualismo irreversibile, fondato sulla coscienza e volontà di appartenere ad un sesso diverso da quello attribuito biologicamente;
- nel corso degli anni il processo di consapevolezza identitaria si è andato sempre più strutturando attraverso una graduale mascolinizzazione sia corporea che ideativa, e lo stesso ha portato avanti un percorso di tipo diagnostico, esplorativo ed informativo affrontando le tematiche psicologiche, familiari e sociali inerenti alla affermazione della propria identità di genere;
- persiste inoltre il forte disagio sperimentato dall'istante verso quelle parti del proprio corpo che non sente come rispondenti all'immagine di sé; - l'attrice appare consapevole del percorso intrapreso, adeguatamente sostenuto dal proprio nucleo familiare di origine, manifestando la volontà, una volta ottenuta l'autorizzazione, di voler affrontare il possibile percorso di riattribuzione chirurgica di sesso.
In conclusione, la documentazione in atti e la consulenza espletata non evidenziano elementi ostativi all'intervento chirurgico richiesto, anzi escludono espressamente stati psicopatologici nell'attrice per cui i trattamenti medico-chirurgici richiesti possono ritenersi, nel caso di specie, senza alcun dubbio conformi all'attuale personalità della richiedente e idonei ad assicurarle il pieno sviluppo della personalità.
Alla stregua delle riferite argomentate risultanze, il Tribunale ritiene quindi di poter integralmente aderire alle valutazioni e conclusioni della perizia in atti (correttamente formulate e logicamente congrue con le premesse di fatto acquisite).
In ragione di quanto precede, i trattamenti medico-chirurgici finalizzati all'adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari, da femminili a maschili, possono essere autorizzati. 3.- La domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile, dalla proposta indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico – chirurgico dei Pt_1
caratteri sessuali primari e secondari, si palesa parimenti fondata e, pertanto, merita l'accoglimento.
Al riguardo occorre richiamare le coordinate ermeneutiche di cui alla sentenza della S.C.. 20.07.2015,
n. 15138, secondo cui: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l della L. n.164 del 1982, nonché dei successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Con la menzionata sentenza, la Corte di Cassazione ha invero offerto un'interpretazione degli artt. 1
e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015). La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra
“autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 del 1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi delle condizioni dell'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo della scienza medica e della psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva della personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
La stessa Corte EDU, nella sentenza del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 del 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve quindi ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari. L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito.
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, la domanda della può dunque trovare Pt_1
accoglimento.
Nella fattispecie in esame, infatti, non vi è dubbio circa la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attore, posto che dalla documentazione prodotta, dal libero interrogatorio della parte, dalla consulenza tecnica espletata e, in genere, dal complesso delle risultanze in precedenza illustrate, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali secondari - il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Corte di Cassazione.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la ferma volontà di sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali dal genere femminile a maschile denotano, come già evidenziato, la ormai consolidata convinzione di di appartenenza al genere oggetto della richiesta Parte_1
giudiziale di rettificazione. La prospettazione di parte ricorrente evidenzia, infatti, la volontà e la necessità di rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e la decisione di portarlo a compimento è ferma, sicché appare sin d'ora autorizzabile una rettifica dei dati anagrafici, che consentirebbe alla parte ricorrente di mitigare, almeno, le sofferenze legate all'attesa dell'intervento. Del resto, le sembianze maschili progressivamente acquisite danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere, la cui volontà di portare a compimento è stata espressa con modalità serie e determinate da , che ha espresso piena consapevolezza della irreversibilità e definitività Parte_1
della scelta.
Alla luce di quanto osservato, vanno dunque accolte entrambe le domande volte, rispettivamente, ad ottenere l'autorizzazione agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali nonché l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, domanda rispetto alla quale sussistono sin d'ora i presupposti che consentono di accertare la condizione di irreversibilità della modificazione del genere.
4.- Tenuto conto della mancata costituzione ed opposizione del P.M., le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, mentre le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in pari data, vengono poste a carico dell'erario stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 1.7.2022 nei confronti del Procuratore della Repubblica in sede, così provvede:
1)Accoglie la domanda e, per l'effetto:
a) Autorizza , nata a OR AT (NA) il [...], a [...] ai trattamenti Parte_1
medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari e secondari da femminili a maschili;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR AT (NA) la rettifica dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] con riferimento al nome da Parte_1
” a e con riferimento al sesso, da femminile a maschile (atto n. 82 Parte I serie A Pt_1 Per_2
- Anno 1990 del Registro degli Atti di Nascita del Comune di OR AT);
c) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR AT di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata a [...] Parte_1
AT (NA) il 07/02/1990, con riferimento al nome da “ ” a e, con riferimento Pt_1 Per_2 al sesso, da “femminile” a “maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della
Legge n. 164/1982;
d) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di stato civile del Comune di OR AT per l'annotazione nel relativo Registro e le ulteriori incombenze;
2) Dichiara non ripetibili le spese del giudizio, mentre le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in pari data, restano a carico di parte attrice, ponendo l'esborso a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in OR AT, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025. Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3628/2022 R.G. del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge
164/1982 e vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Sammichele di Bari (Ba), alla via Torquato Tasso n. 21/2, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Spinelli (c.f.: C.F._2
), che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata telematicamente all'atto
[...]
di citazione (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: , Email_1 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di OR AT del 14/06/2022 n.1869/2022
Attore
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OR AT. Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16.04.2024, parte attrice ha reso le seguenti conclusioni: “Si riporta preliminarmente a tutti i propri scritti, in atti e verbali di causa, che qui si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti, nonché alla documentazione prodotta. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata in data 4 gennaio 2024 dal dott. Per_1
- il quale ha accertato le condizioni psico-sessuali dell'interessato e concluso per la presenza
[...]
di disforia di genere nella persona e di un transessualismo irreversibile nonché che il ricorrente potrà trarre effettivo giovamento dall'iter di adeguamento tra identità fisica e psichica del quale ha piena consapevolezza – rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, accogliere integralmente le domande avanzate e così provvedere: ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali primari e secondari, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso OR AT (NA) la rettifica dell'atto di nascita registrato al n. 82, parte I, serie A, anno 1990 di , nata Parte_1
a OR AT (NA) il 7 febbraio 1990 e ivi residente a[...]
(codice fiscale ), con riferimento al nome da “ ” a “ e, con C.F._1 Pt_1 Per_2
riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”; per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di OR AT (NA) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata a [...]_1
(NA) il 7 febbraio 1990 e ivi residente a[...] (codice fiscale
), con riferimento al nome da “ ” a “ e, con riferimento al C.F._1 Pt_1 Per_2 sesso, da “femminile” a “maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della
Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile;
autorizzare , Parte_1
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], ovvero, in caso di avvenuta rettificazione anagrafica, autorizzare , nato a [...]_1
AT (NA) il 7 febbraio 1990 e ivi residente a[...], a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili.
Il P.M. in data 16/05/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01/07/2022 alla Parte_2 presso il Tribunale di OR AT, ha chiesto all'intestato Tribunale di ordinare Parte_1 all' la rettifica dell' atto di nascita e le successive correzioni, iscrizioni e/o Controparte_2
annotazioni su tutti gli atti dello stato civile in modo che da essi risulti come sesso quello maschile e non più quello femminile ed il nuovo nome “ in luogo di ” e di autorizzare altresì Per_2 Pt_1
l'istante a sottoporsi ai trattamenti chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari e secondari, da femminili a maschili, in ogni caso con vittoria di spese e compenso del giudizio.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva: che sin dall'infanzia aveva vissuto una condizione di profondo disagio derivante dalla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del proprio sesso femminile e il vissuto di tipo maschile, presentando disforia di genere di tipo gino- androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, percepisce in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere sessuale maschile;
che nel corso del tempo e con il definirsi dei caratteri sessuali primari e secondari femminili, il disagio connesso al corpo si era acuito, e sovente nascondeva con l'abbigliamento le forme e i segnali femminili, in quanto gli creavano particolare sofferenza nelle dinamiche socioaffettive sia interne che esterne alla famiglia;
che attualmente, sia nell'ambito familiare che sociale e di relazione, egli si presenta come una persona completamente identificata con il sesso maschile senza alcun dubbio o possibilità di ripensamento;
che, infatti, egli nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, viveva nei panni del sesso desiderato, abbigliandosi con abiti maschili, e si rivolgeva alla propria persona usando il pronome maschile, presentandosi con il nome scelto di . L'istante ha altresì allegato che, fortemente Per_2
determinata ad intraprendere il percorso di mutamento di sesso, si era sottoposta, tra febbraio e aprile
2022, ad un percorso psicodiagnostico privato (prot. clinico n. 0241/2022) presso il Consultorio
InConTra (Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C.
[...]
dell'ASL Napoli 3 Sud, nel corso del quale è stata certificata la Controparte_3 sua condizione di “Disforia di Genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di transizione” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile tale da rendere necessario, in funzione del benessere psicofisico della persona, la riassegnazione anagrafica e chirurgica del sesso;
che la psicologa dott.ssa la quale ha Testimone_1 sottoscritto e rilasciato la relazione del 29/04/2022, concludeva “che la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile e i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità. L'utente chiede inoltre di accedere alla terapia ormonale sostitutiva (TOS) e alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali (RCS) […] quale ulteriore passo verso l'agognata congruenza tra identità fisica e identità di genere maschile, rappresentandosi quindi allo stato come ausilio per il consolidamento del suo equilibrio somatopsichico”;
Che, in sostanza, la rettificazione dei dati anagrafici relativi al sesso ed al nome e la riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali primari e secondari , da femminili a maschili, recherebbe all'attore grande beneficio psicofisico, sociale e relazionale, con una drastica riduzione della sua condizione di disagio e sofferenza
1.2- All'udienza del 18/04/2023, parte attrice, sentita liberamente dal giudice istruttore, confermava le circostanze dedotte in citazione, dichiarava di aver completato il percorso psicologico e di dover iniziare una terapia ormonale e fare le conseguenti analisi per portare a compimento il percorso intrapreso;
confermava, altresì, integralmente quanto emergeva dalla relazione della psicologa dell'ASL allegata alla citazione. In particolare dichiarava svolgere lavori saltuari e di vivere con la propria compagna in un'abitazione popolare;
di avere ottimi rapporti con la sua famiglia (genitori e fratelli) che sin da quando era piccolo l'aveva sempre sostenuto nell'affrontare la sua problematica;
di essere identificata negli ambienti di lavoro e nelle situazioni più formali come ”, Parte_1
come risulta dai documenti, e che ciò le creava non poco disagio, mentre nei rapporti familiari e con gli amici era da tutti conosciuto come che, pertanto, al momento la sua esigenza più Per_2
pressante era la rettifica anagrafica oltre che avviare il percorso di rettifica dei dati anatomici.
Nel prosieguo, disposta ed espletata c.t.u. dal dott. con ordinanza in data 23.11.2024, Persona_1
sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con assegnazione del termine ridotto di giorni trenta 30 per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c., decorrente dal 2.12.2024.
2.- Entrambe le domande proposte dall'attrice sono fondate e possono, pertanto, essere accolte.
Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, vanno in primo luogo richiamate le risultanze della certificazione a firma della dott.ssa dell'ASL Na3SUD riportate in Testimone_1
citazione e richiamate in premessa, che, sulla base delle motivazioni suindicate, formula nei confronti della una diagnosi di disforia di genere. Pt_1
Nel corso della comparizione dinanzi all'istruttore all'udienza del 18.4.2023, l'attore, poi, oltre a confermare tutte le circostanze di fatto indicate in citazione, ha manifestato piena coscienza e consapevolezza della volontà di mutare sesso, come comprovato dalla circostanza, rilevata dall'istruttore, che lo stesso si era presentato in abiti maschili e con sembianze e caratteri esteriori dello stesso sesso (capelli corti, accenno di baffi) oltre che dall'utilizzo del prenome “ dal Per_2
Parlato scelto ed abitualmente usato per essere identificato nei contesti sociali in cui opera.
La perizia elaborata dal CTU, psicologo dott. depositata in data 16/01/2024, ha infine Persona_1
confermato la suddetta diagnosi di disforia di genere, ha altresì rappresentato che le condizioni psico- sessuali dell'interessata sono scevre da qualunque disturbo e ha concluso per la insussistenza di cause ostative e la idoneità della all'intervento chirurgico sollecitato. Pt_1
In particolare, in conformità a quanto emerso dalle relazioni mediche in atti e dal libero colloquio con l'attrice, l'elaborato peritale evidenzia che: - sussiste nell'attore un persistente malessere e vissuto di estraneità riguardo al ruolo di genere del proprio sesso ascrivibile al quadro di Disforia di Genere, diagnosticato nel 2022 e riscontrato durante il corso delle indagini peritali;
- tale significativo disagio, osservato dal c.t.u. sia sul piano clinico che nelle risultanze dei test esclude la presenza di scompensi psicotici e suggerisce per contro la presenza di un transessualismo irreversibile, fondato sulla coscienza e volontà di appartenere ad un sesso diverso da quello attribuito biologicamente;
- nel corso degli anni il processo di consapevolezza identitaria si è andato sempre più strutturando attraverso una graduale mascolinizzazione sia corporea che ideativa, e lo stesso ha portato avanti un percorso di tipo diagnostico, esplorativo ed informativo affrontando le tematiche psicologiche, familiari e sociali inerenti alla affermazione della propria identità di genere;
- persiste inoltre il forte disagio sperimentato dall'istante verso quelle parti del proprio corpo che non sente come rispondenti all'immagine di sé; - l'attrice appare consapevole del percorso intrapreso, adeguatamente sostenuto dal proprio nucleo familiare di origine, manifestando la volontà, una volta ottenuta l'autorizzazione, di voler affrontare il possibile percorso di riattribuzione chirurgica di sesso.
In conclusione, la documentazione in atti e la consulenza espletata non evidenziano elementi ostativi all'intervento chirurgico richiesto, anzi escludono espressamente stati psicopatologici nell'attrice per cui i trattamenti medico-chirurgici richiesti possono ritenersi, nel caso di specie, senza alcun dubbio conformi all'attuale personalità della richiedente e idonei ad assicurarle il pieno sviluppo della personalità.
Alla stregua delle riferite argomentate risultanze, il Tribunale ritiene quindi di poter integralmente aderire alle valutazioni e conclusioni della perizia in atti (correttamente formulate e logicamente congrue con le premesse di fatto acquisite).
In ragione di quanto precede, i trattamenti medico-chirurgici finalizzati all'adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari, da femminili a maschili, possono essere autorizzati. 3.- La domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile, dalla proposta indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico – chirurgico dei Pt_1
caratteri sessuali primari e secondari, si palesa parimenti fondata e, pertanto, merita l'accoglimento.
Al riguardo occorre richiamare le coordinate ermeneutiche di cui alla sentenza della S.C.. 20.07.2015,
n. 15138, secondo cui: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l della L. n.164 del 1982, nonché dei successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Con la menzionata sentenza, la Corte di Cassazione ha invero offerto un'interpretazione degli artt. 1
e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015). La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra
“autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 del 1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi delle condizioni dell'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo della scienza medica e della psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva della personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
La stessa Corte EDU, nella sentenza del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 del 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve quindi ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari. L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito.
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, la domanda della può dunque trovare Pt_1
accoglimento.
Nella fattispecie in esame, infatti, non vi è dubbio circa la radicalità della scelta di genere effettuata dall'attore, posto che dalla documentazione prodotta, dal libero interrogatorio della parte, dalla consulenza tecnica espletata e, in genere, dal complesso delle risultanze in precedenza illustrate, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali secondari - il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Corte di Cassazione.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la ferma volontà di sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali dal genere femminile a maschile denotano, come già evidenziato, la ormai consolidata convinzione di di appartenenza al genere oggetto della richiesta Parte_1
giudiziale di rettificazione. La prospettazione di parte ricorrente evidenzia, infatti, la volontà e la necessità di rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e la decisione di portarlo a compimento è ferma, sicché appare sin d'ora autorizzabile una rettifica dei dati anagrafici, che consentirebbe alla parte ricorrente di mitigare, almeno, le sofferenze legate all'attesa dell'intervento. Del resto, le sembianze maschili progressivamente acquisite danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere, la cui volontà di portare a compimento è stata espressa con modalità serie e determinate da , che ha espresso piena consapevolezza della irreversibilità e definitività Parte_1
della scelta.
Alla luce di quanto osservato, vanno dunque accolte entrambe le domande volte, rispettivamente, ad ottenere l'autorizzazione agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali nonché l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, domanda rispetto alla quale sussistono sin d'ora i presupposti che consentono di accertare la condizione di irreversibilità della modificazione del genere.
4.- Tenuto conto della mancata costituzione ed opposizione del P.M., le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, mentre le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in pari data, vengono poste a carico dell'erario stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 1.7.2022 nei confronti del Procuratore della Repubblica in sede, così provvede:
1)Accoglie la domanda e, per l'effetto:
a) Autorizza , nata a OR AT (NA) il [...], a [...] ai trattamenti Parte_1
medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari e secondari da femminili a maschili;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR AT (NA) la rettifica dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] con riferimento al nome da Parte_1
” a e con riferimento al sesso, da femminile a maschile (atto n. 82 Parte I serie A Pt_1 Per_2
- Anno 1990 del Registro degli Atti di Nascita del Comune di OR AT);
c) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR AT di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata a [...] Parte_1
AT (NA) il 07/02/1990, con riferimento al nome da “ ” a e, con riferimento Pt_1 Per_2 al sesso, da “femminile” a “maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della
Legge n. 164/1982;
d) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di stato civile del Comune di OR AT per l'annotazione nel relativo Registro e le ulteriori incombenze;
2) Dichiara non ripetibili le spese del giudizio, mentre le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto in pari data, restano a carico di parte attrice, ponendo l'esborso a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in OR AT, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025. Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna