TRIB
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/02/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr 1876/2021 R.G.L. e vertente
TRA
rapp.to e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Parte_1
Domenico Naso e con questi elett.te domiciliato in Roma alla Salita di San
Nicola da Tolentino
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., Controparte_3
, in persona del Dirigente legale
[...]
rapp.te p.t., rapp.ti e difesi a mezzo funzionario ed elett.te domiciliati come in atti
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei contratti indicati, ha CP_1
chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo.
La resistente Amministrazione si è costituita. Parte ricorrente è stata assunto a tempo indeterminato, come pacificamente indicato nel ricorso introduttivo, a far data dallo 01.09.2016.
La domanda va accolta.
Va preliminarmente rilevato che al rapporto di lavoro a termine del personale scolastico non si applicano le previsioni di cui al D. Lgs. n. 368 del 2001 in quanto il regime specifico per il reclutamento del personale del settore scolastico si caratterizza quale disciplina separata e speciale, finalizzata ad assicurare una costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in modo da rendere concreto il diritto costituzionale all'istruzione ed allo studio.
Il conferimento delle supplenze annuali e temporanee è disciplinato dall'art. 4 della L. n. 124 del 1999, a mente del quale: "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".
La norma si applica anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) per effetto del comma 11 del citato art. 4.
Pag. 2 di 14 Il successivo regolamento di cui al D.M. 25 maggio 2000, n. 201, fra l'altro, all'art. 1, commi da 1 a 4, dopo aver richiamato la disciplina dell'art. 4 L. n.
124 del 1999, disciplina, in conformità con quanto disposto da tale ultima norma, le varie tipologie di supplenze, stabilendo quale debba essere il termine finale da apporre a ciascuna tipologia di incarico e prevedendo, al comma 5, che "il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi nel giorno dell'assunzione in servizio a termine: per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" (disposizione poi ripetuta nel comma
7 dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, ossia nel successivo regolamento ministeriale).
La specialità del sistema di reclutamento nel settore scolastico anche rispetto alla normativa generale che disciplina il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, risulta, poi, dal comma 8 dell'articolo 70 del D. Lgs. n. 165 del 2001 ("sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni").
In tale quadro normativo, l'art. 9, co. 18, D.L. n. 70 del 2011, convertito in
L. n. 106 del 2011, aggiunge all'art. 10 D. Lgs. n. 368 del 2001, il comma 4- bis stabilendo "… sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis del presente decreto"; la norma è meramente confermativa di un principio già enucleabile dal sistema, ed è priva di qualsiasi carattere
Pag. 3 di 14 innovativo, con conseguente irrilevanza della distinzione tra i contratti stipulati prima o dopo la sua entrata in vigore (per l'esclusione dell'applicabilità del D. Lgs. n. 368 del 2001 al settore scolastico v.
Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2012, n. 10127secondo cui "il sistema del reclutamento del personale della scuola, di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati"; sul punto anche la Corte di Giustizia, nella sentenza del
26.11.2014, cause riunite C-22/13, DA C-61/13 A C-63/13 E C-
OL + altri c , ha affermato, al punto 115, "Peraltro, come CP_4
risulta dai punti 28 e 84 della presente sentenza, è altresì incontroverso che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non consenta neanche la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi in contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo esclusa l'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 368 del 2001 alla scuola statale"; da ultimo, la specialità del sistema di reclutamento nel settore scolastico è stata riaffermata da
Cassazione civile, sez. lav., 07/11/2016, n. 22552 che ha, altresì, precisato che tale specialità "sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 70").
Va anche escluso che la disciplina dei contratti a tempo determinato contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001 debba considerarsi comunque applicabile ai contratti del settore scolastico sulla scorta di una interpretazione conforme al diritto comunitario.
Va, infatti, rammentato che la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato lascia alla discrezionalità del legislatore nazionale la decisione sulle misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato da adottare nel caso concreto e non impone agli Stati membri l'adozione di identiche
Pag. 4 di 14 misure per tutti i settori e per tutte le categorie di lavoratori (v. in particolare, la clausola 5 dell'accordo quadro).
L'esistenza di una disciplina speciale per il settore scolastico, allora, appare pienamente compatibile con il diritto comunitario, ferma restando la necessità che il corpus normativo, previsto in ragione di tale specificità, risulti comunque in linea con le clausole della direttiva 1999/70/CE.
Ed, infatti, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 26.11.2014, non ha censurato tout court la normativa italiana in esame ma, anzi, ha espressamente affermato che l'apposizione del termine al contratto di lavoro del personale delle scuole statali per coprire posti vacanti di diritto (in attesa dell'esito delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo)
o posti vacanti di fatto (risultando il titolare momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni) non contrasta di per sé con l'accordo quadro. Invero, si legge nel punto 91 "Si deve sottolineare che una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da un lato, personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nonché, dall'altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro. Infatti, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro
(v., in tal senso, sentenze Angelidaki e a., da C-378/07 a C-380/07, EU: C:
2009: 250, punti 101 e 102, nonché EU: C: 2012: 39, punto 30)". Per_1
A tal riguardo, la Corte di Giustizia, richiama espressamente le peculiarità del settore scolastico, ricordando che "nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri" (punto 92) che "la normativa
Pag. 5 di 14 nazionale che giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea persegue altresì obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi"(punto 93) che "l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari" (punto 94). Di qui la conclusione che "fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nei procedimenti principali, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 95).
Ancora, la Corte constata, nel punto 96 della citata sentenza, che "qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". Sennonché, la circostanza che la normativa italiana preveda una ragione obiettiva di ricorso al contratto a termine, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sopra menzionato, non esclude - secondo l'approccio sostanzialistico che caratterizza il diritto europeo - l'esistenza di un abuso
Pag. 6 di 14 qualora, nel caso concreto, il ricorso ai contratti a termine sia stato utilizzato, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che "101. L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della L. n. 124 del
1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kücük,
EU: C: 2012: 39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Occorre a tal fine esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro, al fine di escludere che contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene palesemente conclusi per soddisfare un'esigenza di personale sostitutivo, siano utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro (v., in tal senso, sentenza Kücük, EU: C: 2012: 39, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)".
Per quanto concerne, nello specifico, l'ipotesi in concreto sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia - apposizione del termine ex art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 per la copertura di posti vacanti e disponibili fino all'espletamento delle procedure concorsuali - la Corte di Giustizia ha rilevato, poi, che, essendo il termine di immissione in ruolo dei docenti nell'ambito del sistema italiano "tanto variabile quanto incerto" (punto 105) la normativa italiana" è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato" (punto 109).
Pag. 7 di 14 Pertanto, la Corte ha definito la questione pregiudiziale sottoposta al suo vaglio nei seguenti termini: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
A seguito di tale pronuncia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 187 del
2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Pag. 8 di 14 Pur tuttavia, la Corte Costituzionale ha precisato, in motivazione, che sul piano sanzionatorio dell'illecito la normativa interna sopravvenuta rispetto alla pronuncia della Corte di Giustizia (L. n. 107 del 2015) ha introdotto misure dissuasive, proporzionali ed effettive, in linea con quanto richiesto dal diritto comunitario (termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, risarcimento del danno).
Quanto alla domanda di ricostruzione della carriera, vanno richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 31150 del 2019) sulla questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione Europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti di lavoro a termine.
La Corte di Cassazione ha individuato le differenze della normativa dettata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale Ata da quella dettata per il personale docente quali il limite del riconoscimento integrale dell'anzianità rispettivamente previsto in tre anni e in quattro, la misura dell'abbattimento dell'anzianità che nel caso di personale Ata è di un terzo sia ai fini giuridici che economici mentre per il personale docente è di un terzo ai soli fini giuridici e l'applicazione solo per il personale docente dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.»; ha poi ha osservato che l'abbattimento dell'anzianità previsto dalla norma si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede
Pag. 9 di 14 che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». In proposito, vale solo soggiungere, come sopra accennato, che per il personale Ata il servizio utile risulta solo quello
«effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito» e che pertanto è esclusa la possibilità, paventata per il personale docente, che la disapplicazione della norma sull'abbattimento possa comportare una discriminazione cd alla rovescia con i docenti assunti a tempo indeterminato. In base a tali premesse a facendo applicazione del principio per cui “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»,
Il ricorso in esame deve essere accolto con il riconoscimento di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel periodo pre-ruolo.
Da quanto esposto deriva che il deve essere condannato a CP_1
procedere, ai fini della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola Org_1
applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo
Pag. 10 di 14 comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso. Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al pagamento degli incrementi retributivi connessi CP_1 dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo e nel limite della prescrizione quinquennale.
Quanto alla prescrizione del diritto, infatti, vale rilevare che la Corte di
Cassazione con ordinanza 2232-2020 ha osservato che “…l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez.
Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990,
n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre
2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n.
9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass.
17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999,
Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché Cass. 26 aprile 2018, n.
Pag. 11 di 14 10131);..” ed è quindi “…insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);…” . La Cassazione ha, quindi, concluso affermando che “…il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397;
Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”
(cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.;
Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
…”. Sul punto la Cassazione ha precisato che “…il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il
Pag. 12 di 14 termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
…di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
..”.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione si colloca al
16.07.2021 (cfr. diffida in atti) e risultano quindi prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al quinquennio, e fino al 15.07.2016.
Le spese di lite sono interamente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n. 1876/2021 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, e
[...] Controparte_3 Controparte_3
, ogni contraria eccezione e deduzione respinta così
[...]
decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici Parte_1
ed economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto ad CP_1 effettuare ai fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
Pag. 13 di 14 2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Avellino, udienza del 15 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr 1876/2021 R.G.L. e vertente
TRA
rapp.to e difeso giusta mandato in atti dall'Avv.to Parte_1
Domenico Naso e con questi elett.te domiciliato in Roma alla Salita di San
Nicola da Tolentino
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., Controparte_3
, in persona del Dirigente legale
[...]
rapp.te p.t., rapp.ti e difesi a mezzo funzionario ed elett.te domiciliati come in atti
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del in virtù dei contratti indicati, ha CP_1
chiesto al Tribunale accertarsi il diritto al corretto riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi maturati prima della immissione in ruolo.
La resistente Amministrazione si è costituita. Parte ricorrente è stata assunto a tempo indeterminato, come pacificamente indicato nel ricorso introduttivo, a far data dallo 01.09.2016.
La domanda va accolta.
Va preliminarmente rilevato che al rapporto di lavoro a termine del personale scolastico non si applicano le previsioni di cui al D. Lgs. n. 368 del 2001 in quanto il regime specifico per il reclutamento del personale del settore scolastico si caratterizza quale disciplina separata e speciale, finalizzata ad assicurare una costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in modo da rendere concreto il diritto costituzionale all'istruzione ed allo studio.
Il conferimento delle supplenze annuali e temporanee è disciplinato dall'art. 4 della L. n. 124 del 1999, a mente del quale: "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".
La norma si applica anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) per effetto del comma 11 del citato art. 4.
Pag. 2 di 14 Il successivo regolamento di cui al D.M. 25 maggio 2000, n. 201, fra l'altro, all'art. 1, commi da 1 a 4, dopo aver richiamato la disciplina dell'art. 4 L. n.
124 del 1999, disciplina, in conformità con quanto disposto da tale ultima norma, le varie tipologie di supplenze, stabilendo quale debba essere il termine finale da apporre a ciascuna tipologia di incarico e prevedendo, al comma 5, che "il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi nel giorno dell'assunzione in servizio a termine: per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" (disposizione poi ripetuta nel comma
7 dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, ossia nel successivo regolamento ministeriale).
La specialità del sistema di reclutamento nel settore scolastico anche rispetto alla normativa generale che disciplina il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, risulta, poi, dal comma 8 dell'articolo 70 del D. Lgs. n. 165 del 2001 ("sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni").
In tale quadro normativo, l'art. 9, co. 18, D.L. n. 70 del 2011, convertito in
L. n. 106 del 2011, aggiunge all'art. 10 D. Lgs. n. 368 del 2001, il comma 4- bis stabilendo "… sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis del presente decreto"; la norma è meramente confermativa di un principio già enucleabile dal sistema, ed è priva di qualsiasi carattere
Pag. 3 di 14 innovativo, con conseguente irrilevanza della distinzione tra i contratti stipulati prima o dopo la sua entrata in vigore (per l'esclusione dell'applicabilità del D. Lgs. n. 368 del 2001 al settore scolastico v.
Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2012, n. 10127secondo cui "il sistema del reclutamento del personale della scuola, di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati"; sul punto anche la Corte di Giustizia, nella sentenza del
26.11.2014, cause riunite C-22/13, DA C-61/13 A C-63/13 E C-
OL + altri c , ha affermato, al punto 115, "Peraltro, come CP_4
risulta dai punti 28 e 84 della presente sentenza, è altresì incontroverso che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali non consenta neanche la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi in contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo esclusa l'applicazione dell'articolo 5, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 368 del 2001 alla scuola statale"; da ultimo, la specialità del sistema di reclutamento nel settore scolastico è stata riaffermata da
Cassazione civile, sez. lav., 07/11/2016, n. 22552 che ha, altresì, precisato che tale specialità "sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 70").
Va anche escluso che la disciplina dei contratti a tempo determinato contenuta nel D. Lgs. n. 368 del 2001 debba considerarsi comunque applicabile ai contratti del settore scolastico sulla scorta di una interpretazione conforme al diritto comunitario.
Va, infatti, rammentato che la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato lascia alla discrezionalità del legislatore nazionale la decisione sulle misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato da adottare nel caso concreto e non impone agli Stati membri l'adozione di identiche
Pag. 4 di 14 misure per tutti i settori e per tutte le categorie di lavoratori (v. in particolare, la clausola 5 dell'accordo quadro).
L'esistenza di una disciplina speciale per il settore scolastico, allora, appare pienamente compatibile con il diritto comunitario, ferma restando la necessità che il corpus normativo, previsto in ragione di tale specificità, risulti comunque in linea con le clausole della direttiva 1999/70/CE.
Ed, infatti, la Corte di Giustizia, nella sentenza del 26.11.2014, non ha censurato tout court la normativa italiana in esame ma, anzi, ha espressamente affermato che l'apposizione del termine al contratto di lavoro del personale delle scuole statali per coprire posti vacanti di diritto (in attesa dell'esito delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo)
o posti vacanti di fatto (risultando il titolare momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni) non contrasta di per sé con l'accordo quadro. Invero, si legge nel punto 91 "Si deve sottolineare che una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire, da un lato, personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nonché, dall'altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro. Infatti, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro
(v., in tal senso, sentenze Angelidaki e a., da C-378/07 a C-380/07, EU: C:
2009: 250, punti 101 e 102, nonché EU: C: 2012: 39, punto 30)". Per_1
A tal riguardo, la Corte di Giustizia, richiama espressamente le peculiarità del settore scolastico, ricordando che "nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri" (punto 92) che "la normativa
Pag. 5 di 14 nazionale che giustifica il rinnovo di contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea persegue altresì obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi"(punto 93) che "l'insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che impone a tale Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari. Orbene, non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali possono, in una certa misura, essere difficilmente controllabili o prevedibili, quali, in particolare, i flussi migratori esterni ed interni o le scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari" (punto 94). Di qui la conclusione che "fattori del genere attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nei procedimenti principali, un'esigenza particolare di flessibilità che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 95).
Ancora, la Corte constata, nel punto 96 della citata sentenza, che "qualora uno Stato membro riservi, nelle scuole da esso gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di concorso, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi, alla luce di detta disposizione, che, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". Sennonché, la circostanza che la normativa italiana preveda una ragione obiettiva di ricorso al contratto a termine, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sopra menzionato, non esclude - secondo l'approccio sostanzialistico che caratterizza il diritto europeo - l'esistenza di un abuso
Pag. 6 di 14 qualora, nel caso concreto, il ricorso ai contratti a termine sia stato utilizzato, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro.
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che "101. L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della L. n. 124 del
1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kücük,
EU: C: 2012: 39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Occorre a tal fine esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro, al fine di escludere che contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene palesemente conclusi per soddisfare un'esigenza di personale sostitutivo, siano utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro (v., in tal senso, sentenza Kücük, EU: C: 2012: 39, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)".
Per quanto concerne, nello specifico, l'ipotesi in concreto sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia - apposizione del termine ex art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 per la copertura di posti vacanti e disponibili fino all'espletamento delle procedure concorsuali - la Corte di Giustizia ha rilevato, poi, che, essendo il termine di immissione in ruolo dei docenti nell'ambito del sistema italiano "tanto variabile quanto incerto" (punto 105) la normativa italiana" è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato" (punto 109).
Pag. 7 di 14 Pertanto, la Corte ha definito la questione pregiudiziale sottoposta al suo vaglio nei seguenti termini: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
A seguito di tale pronuncia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 187 del
2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Pag. 8 di 14 Pur tuttavia, la Corte Costituzionale ha precisato, in motivazione, che sul piano sanzionatorio dell'illecito la normativa interna sopravvenuta rispetto alla pronuncia della Corte di Giustizia (L. n. 107 del 2015) ha introdotto misure dissuasive, proporzionali ed effettive, in linea con quanto richiesto dal diritto comunitario (termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, risarcimento del danno).
Quanto alla domanda di ricostruzione della carriera, vanno richiamati i principi elaborati dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 31150 del 2019) sulla questione relativa alla conformità al diritto dell'Unione Europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti di lavoro a termine.
La Corte di Cassazione ha individuato le differenze della normativa dettata dal decreto legislativo n. 297 del 1994 in tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale Ata da quella dettata per il personale docente quali il limite del riconoscimento integrale dell'anzianità rispettivamente previsto in tre anni e in quattro, la misura dell'abbattimento dell'anzianità che nel caso di personale Ata è di un terzo sia ai fini giuridici che economici mentre per il personale docente è di un terzo ai soli fini giuridici e l'applicazione solo per il personale docente dell'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.»; ha poi ha osservato che l'abbattimento dell'anzianità previsto dalla norma si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede
Pag. 9 di 14 che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». In proposito, vale solo soggiungere, come sopra accennato, che per il personale Ata il servizio utile risulta solo quello
«effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito» e che pertanto è esclusa la possibilità, paventata per il personale docente, che la disapplicazione della norma sull'abbattimento possa comportare una discriminazione cd alla rovescia con i docenti assunti a tempo indeterminato. In base a tali premesse a facendo applicazione del principio per cui “Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»,
Il ricorso in esame deve essere accolto con il riconoscimento di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel periodo pre-ruolo.
Da quanto esposto deriva che il deve essere condannato a CP_1
procedere, ai fini della ricostruzione della carriera, ad un nuovo ricalcolo dell'anzianità conteggiando tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati ed applicando, quindi, la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola Org_1
applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e collocando il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente.
Tale operazione non potrà comportare in nessun modo un esito peggiorativo rispetto ai punteggi già acquisiti da parte ricorrente per effetto del ricalcolo
Pag. 10 di 14 comunque già effettuato in sede amministrativa, dovendosi procedere unicamente nel senso di riconoscere ed attribuire eventuali differenze positive tra quanto già attribuito e quanto risultante dal calcolo stesso. Va altresì pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle CP_1
differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella fascia stipendiale conseguente alla valutazione dell'intero servizio prestato pre ruolo ed al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti, con condanna del al pagamento degli incrementi retributivi connessi CP_1 dal CCNL all'effettiva anzianità di servizio al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo e nel limite della prescrizione quinquennale.
Quanto alla prescrizione del diritto, infatti, vale rilevare che la Corte di
Cassazione con ordinanza 2232-2020 ha osservato che “…l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez.
Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990,
n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre
2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n.
9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass.
17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999,
Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché Cass. 26 aprile 2018, n.
Pag. 11 di 14 10131);..” ed è quindi “…insuscettibile di un'autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);…” . La Cassazione ha, quindi, concluso affermando che “…il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397;
Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto”
(cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.;
Cass. n. 16958/2009 cit.); l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
…”. Sul punto la Cassazione ha precisato che “…il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il
Pag. 12 di 14 termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
…di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;
..”.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione si colloca al
16.07.2021 (cfr. diffida in atti) e risultano quindi prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al quinquennio, e fino al 15.07.2016.
Le spese di lite sono interamente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n. 1876/2021 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, e
[...] Controparte_3 Controparte_3
, ogni contraria eccezione e deduzione respinta così
[...]
decide:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
alla ricostruzione di carriera con riconoscimento ai fini giuridici Parte_1
ed economici e nei termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e, per l'effetto, condanna il convenuto ad CP_1 effettuare ai fini della ricostruzione di carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato, con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
Pag. 13 di 14 2) Condanna il al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1
nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Avellino, udienza del 15 febbraio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 14 di 14