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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1501/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
viste le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive della discussione orale;
pronuncia la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1501/2024 promossa da:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO e ivi domiciliata in via Arsenale n. 21;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GODIO Controparte_2 C.F._1
IL e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
pagina 2 di 5 “In accoglimento dell'appello riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità
della Ordinanza ingiunzione n 3043/2021 Area III. Con condanna alle competenze del presente grado
di giudizio, compresa la rifusione del contributo unificato”.
Conclusioni di parte appellata
“Rigettarsi l'appello proposto dal in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto. Conseguentemente confermarsi la sentenza n. 91/2024 emessa dal
Giudice di Pace di in data 12/02/2024, con il conseguente annullamento dell'ordinanza- CP_1
ingiunzione n. 3043/2021 Area III. Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello spiegato dal avverso Controparte_1
la sentenza n. 91/2024 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stata accolta CP_1
l'opposizione svolta da avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia n. Controparte_2
3043/2021, di cui è stato conseguentemente disposto l'annullamento.
ha dedotto che, con verbale n. 76/2021, gli è stata contestata la violazione Controparte_2
della normativa emergenziale, per non aver rispettato il divieto di spostamento dalle c.d.
“zone rosse”. A fronte di tale contestazione, il ritenuto trasgressore ha proposto ricorso alla
Prefettura, la quale, respinte le osservazioni, ha emesso l'ordinanza ingiunzione per cui è
causa, per il pagamento della somma di € 596,81.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellato, accolta dal Giudice di prime cure,
l'ordinanza prefettizia sarebbe stata tardivamente emessa, in quanto datata 28/9/2023 e notificata il 7/10/2023, a fronte di un ricorso presentato il 27/4/2021.
pagina 3 di 5 Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'ordinanza, pur in difetto di un limite temporale individuato in via normativa, avrebbe dovuto essere notificata entro un lasso di tempo ragionevole. Nel caso di specie, il decorso di due anni e mezzo tra la proposizione del ricorso dinanzi al Prefetto e la notifica dell'ordinanza ingiunzione “non risponde, evidentemente, a
quelle esigenze di ragionevolezza nella definizione del procedimento amministrativo pur ribadite da
accreditato orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide e fa proprio”.
Il , nel proporre appello, ha contestato la decisione assunta, deducendo Controparte_1
come la P.A. non perda il proprio potere sanzionatorio se non con il decorso del termine di prescrizione quinquennale, come si evince dall'art. 28 l. 689/1981 e dall'assenza di qualsivoglia disposizione di legge che preveda il rispetto di un termine intermedio.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Trattandosi di sanzione non irrogata in relazione a violazioni del codice della strada, l'unico disposto normativo applicabile regolante il procedimento sanzionatorio è rappresentato dalla legge n. 689 del 1981.
L'art. 18 l. 689/1981, che disciplina il procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione,
non prevede alcun termine finale entro cui la stessa debba essere adottata. Il successivo art. 28
dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella suddetta legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che non può trovare applicazione il termine di novanta giorni previsto in generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, posto che il procedimento sanzionatorio di cui alla l. 689/1981 è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge stessa (Cass. 31239/2021; 2257/2025).
pagina 4 di 5 L'appello, dunque, deve trovare accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese di lite del primo grado di giudizio restano compensate, alla luce di orientamento della giurisprudenza amministrativa di segno contrario, citato da parte appellata;
quelle della presente fase, come da domanda di parte appellante, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione spiegata da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3043/2021 emessa Controparte_2
dalla ; Controparte_1
2) compensa le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 232,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
viste le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive della discussione orale;
pronuncia la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1501/2024 promossa da:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO e ivi domiciliata in via Arsenale n. 21;
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GODIO Controparte_2 C.F._1
IL e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
pagina 2 di 5 “In accoglimento dell'appello riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità
della Ordinanza ingiunzione n 3043/2021 Area III. Con condanna alle competenze del presente grado
di giudizio, compresa la rifusione del contributo unificato”.
Conclusioni di parte appellata
“Rigettarsi l'appello proposto dal in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto. Conseguentemente confermarsi la sentenza n. 91/2024 emessa dal
Giudice di Pace di in data 12/02/2024, con il conseguente annullamento dell'ordinanza- CP_1
ingiunzione n. 3043/2021 Area III. Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello spiegato dal avverso Controparte_1
la sentenza n. 91/2024 emessa dal Giudice di Pace di con cui è stata accolta CP_1
l'opposizione svolta da avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia n. Controparte_2
3043/2021, di cui è stato conseguentemente disposto l'annullamento.
ha dedotto che, con verbale n. 76/2021, gli è stata contestata la violazione Controparte_2
della normativa emergenziale, per non aver rispettato il divieto di spostamento dalle c.d.
“zone rosse”. A fronte di tale contestazione, il ritenuto trasgressore ha proposto ricorso alla
Prefettura, la quale, respinte le osservazioni, ha emesso l'ordinanza ingiunzione per cui è
causa, per il pagamento della somma di € 596,81.
Secondo la prospettazione dell'odierno appellato, accolta dal Giudice di prime cure,
l'ordinanza prefettizia sarebbe stata tardivamente emessa, in quanto datata 28/9/2023 e notificata il 7/10/2023, a fronte di un ricorso presentato il 27/4/2021.
pagina 3 di 5 Il Giudice di Pace ha ritenuto che l'ordinanza, pur in difetto di un limite temporale individuato in via normativa, avrebbe dovuto essere notificata entro un lasso di tempo ragionevole. Nel caso di specie, il decorso di due anni e mezzo tra la proposizione del ricorso dinanzi al Prefetto e la notifica dell'ordinanza ingiunzione “non risponde, evidentemente, a
quelle esigenze di ragionevolezza nella definizione del procedimento amministrativo pur ribadite da
accreditato orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide e fa proprio”.
Il , nel proporre appello, ha contestato la decisione assunta, deducendo Controparte_1
come la P.A. non perda il proprio potere sanzionatorio se non con il decorso del termine di prescrizione quinquennale, come si evince dall'art. 28 l. 689/1981 e dall'assenza di qualsivoglia disposizione di legge che preveda il rispetto di un termine intermedio.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Trattandosi di sanzione non irrogata in relazione a violazioni del codice della strada, l'unico disposto normativo applicabile regolante il procedimento sanzionatorio è rappresentato dalla legge n. 689 del 1981.
L'art. 18 l. 689/1981, che disciplina il procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione,
non prevede alcun termine finale entro cui la stessa debba essere adottata. Il successivo art. 28
dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella suddetta legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che non può trovare applicazione il termine di novanta giorni previsto in generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, posto che il procedimento sanzionatorio di cui alla l. 689/1981 è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge stessa (Cass. 31239/2021; 2257/2025).
pagina 4 di 5 L'appello, dunque, deve trovare accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Le spese di lite del primo grado di giudizio restano compensate, alla luce di orientamento della giurisprudenza amministrativa di segno contrario, citato da parte appellata;
quelle della presente fase, come da domanda di parte appellante, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione spiegata da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3043/2021 emessa Controparte_2
dalla ; Controparte_1
2) compensa le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 232,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 5 di 5