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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 1004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1004 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto -Scioglimento matrimonio – promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FEBBRAIO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.Maranda n.55/B
E
(nato a [...] il [...] - C.F. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DE CICCO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.01.2025 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 21.07.2005 e che dalla loro unione erano nati pag. 1 di 5 due figli: (10.01.2006) e (5.01.2011) rappresentavano l'insorgenza di Per_1 Per_2 un'insanabile situazione di contrasto, la quale avevo reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni concordate, e, decorsi i termini di legge, dichiararsi il divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui agli artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. e il
Giudice delegato dal Presidente alla trattazione, fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza dell'8.04.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente di divorziare.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale detenuta a titolo di locazione verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
insieme ai figli e;
i ricorrenti concordemente stabiliscono di rinunciare a qualsiasi Per_1 Per_2
richiesta di mantenimento reciproco;
il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia CP_1
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nonché martedì e giovedì rispettivamente a Per_2
settimane alterne dalle 19.00, coincidente con il termine del proprio turno di lavoro, con pernotto presso la sua abitazione curandone l'accompagnamento presso l'istituto scolastico la mattina successiva. La minore resterà, inoltre, con il padre un fine settimana al mese dal sabato sera alle
19.00, con pernotto presso la sua abitazione e fino alla domenica successiva alle 17.00 curandone
l'accompagnamento nell'abitazione coniugale. la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori n. 2 settimane tra il mese di giugno ed il mese di settembre: la prima o la seconda settimana di agosto la minore resterà con il padre, mentre la seconda settimana da trascorrere sempre con il Per_2
padre dovrà essere concordata tra le parti. Per consentire una corretta organizzazione degli impegni, le parti dovranno concordare entro la data del 30 aprile di ogni anno i periodi suddetti di permanenza della minore con il padre;
la minore trascorrerà continuativamente con Per_2
ciascuno dei genitori, ad anni alterni, i giorni intercorrenti tra il giorno 24 e 26 dicembre con uno
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 dei genitori ed il 30, 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti da raggiungere con congruo anticipo entro e non oltre il 1° dicembre;
la minore Per_2 trascorrerà la giornata dell'epifania alternativamente con ciascuno dei genitori;
la minore Per_2
trascorrerà le festività Pasquali ad anni alterni con i rispettivi genitori nei giorni da venerdì a lunedì; la Festa della Mamma e quella del papà nonché il compleanno di ciascun genitore verranno sottratti alla turnazione stabilita consentendo che, nelle suddette occasioni, la minore resti con il singolo genitore;
i coniugi si obbligano a comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno presso di sé la figlia minore;
ogni decisione in merito all'educazione, istruzione e salute
(solo a titolo esemplificativo: scuola, cure, sport, tempo libero) dei figli, sarà adottata di comune accordo tra i coniugi;
a carico del sig. è posto l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora autosufficiente e con il Per_1 Per_2 versamento di un assegno mensile di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. A tal proposto i ricorrenti dichiarano esplicitamente che l'importo dell'assegno di mantenimento così determinato è stato calcolato considerando la quota del canone di locazione che sarà interamente versato dalla sig.ra Parte_1
a partire dalla data di omologa della separazione. In ogni caso, le parti precisano anche che la misura integrale dell'assegno unico verrà corrisposta in solo favore della sig.ra Parte_1
con esplicita rinuncia alla propria quota da parte del sig. pertanto, la sig.ra CP_1
è autorizzata ad incassare per intero l'assegno unico corrisposto dall'INPS in Parte_1
favore di ed il sig. si impegna a fornire agli enti competenti la Parte_3 CP_1
relativa autorizzazione espressa se necessaria. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 27 di ogni mese comunque già corrisposto dal sig. a partire dalla sottoscrizione del CP_1
ricorso; i coniugi convengono che le spese straordinarie riguardanti i figli e relative a cure mediche, scolastiche, di abbigliamento, per attività sportive, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%. Tali spese comprendono a titolo esemplificativo: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.), le spese per attività sportive
(inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorenda, ecc). In ogni caso, i ricorrenti fanno esplicito richiamo al protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.03.2018 al quale si riportano per la definizione delle spese straordinarie;
alla sig.ra sono assegnati a Parte_1 titolo definitivo l'arredamento, le suppellettili e gli elettrodomestici che oggi si trovano all'interno della casa familiare assicurandone, in questo modo, il pieno godimento alla prole;
i coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica;
le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ritiene, altresì, il Tribunale che gli accordi separativi siano conformi agli interessi della minore senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda di divorzio che sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge, nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- pronunzia la separazione personale dei coniugi E;
Parte_1 CP_1
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 178 , P.I, anno 20025);
-provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio;
-spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.04.2025
giudice estensore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1004 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto -Scioglimento matrimonio – promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FEBBRAIO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.Maranda n.55/B
E
(nato a [...] il [...] - C.F. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DE CICCO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola E/2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.01.2025 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 21.07.2005 e che dalla loro unione erano nati pag. 1 di 5 due figli: (10.01.2006) e (5.01.2011) rappresentavano l'insorgenza di Per_1 Per_2 un'insanabile situazione di contrasto, la quale avevo reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni concordate, e, decorsi i termini di legge, dichiararsi il divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui agli artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. e il
Giudice delegato dal Presidente alla trattazione, fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza dell'8.04.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente di divorziare.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni: la casa coniugale detenuta a titolo di locazione verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_1
insieme ai figli e;
i ricorrenti concordemente stabiliscono di rinunciare a qualsiasi Per_1 Per_2
richiesta di mantenimento reciproco;
il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia CP_1
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nonché martedì e giovedì rispettivamente a Per_2
settimane alterne dalle 19.00, coincidente con il termine del proprio turno di lavoro, con pernotto presso la sua abitazione curandone l'accompagnamento presso l'istituto scolastico la mattina successiva. La minore resterà, inoltre, con il padre un fine settimana al mese dal sabato sera alle
19.00, con pernotto presso la sua abitazione e fino alla domenica successiva alle 17.00 curandone
l'accompagnamento nell'abitazione coniugale. la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori n. 2 settimane tra il mese di giugno ed il mese di settembre: la prima o la seconda settimana di agosto la minore resterà con il padre, mentre la seconda settimana da trascorrere sempre con il Per_2
padre dovrà essere concordata tra le parti. Per consentire una corretta organizzazione degli impegni, le parti dovranno concordare entro la data del 30 aprile di ogni anno i periodi suddetti di permanenza della minore con il padre;
la minore trascorrerà continuativamente con Per_2
ciascuno dei genitori, ad anni alterni, i giorni intercorrenti tra il giorno 24 e 26 dicembre con uno
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 dei genitori ed il 30, 31 dicembre e il 1° gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti da raggiungere con congruo anticipo entro e non oltre il 1° dicembre;
la minore Per_2 trascorrerà la giornata dell'epifania alternativamente con ciascuno dei genitori;
la minore Per_2
trascorrerà le festività Pasquali ad anni alterni con i rispettivi genitori nei giorni da venerdì a lunedì; la Festa della Mamma e quella del papà nonché il compleanno di ciascun genitore verranno sottratti alla turnazione stabilita consentendo che, nelle suddette occasioni, la minore resti con il singolo genitore;
i coniugi si obbligano a comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno presso di sé la figlia minore;
ogni decisione in merito all'educazione, istruzione e salute
(solo a titolo esemplificativo: scuola, cure, sport, tempo libero) dei figli, sarà adottata di comune accordo tra i coniugi;
a carico del sig. è posto l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora autosufficiente e con il Per_1 Per_2 versamento di un assegno mensile di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. A tal proposto i ricorrenti dichiarano esplicitamente che l'importo dell'assegno di mantenimento così determinato è stato calcolato considerando la quota del canone di locazione che sarà interamente versato dalla sig.ra Parte_1
a partire dalla data di omologa della separazione. In ogni caso, le parti precisano anche che la misura integrale dell'assegno unico verrà corrisposta in solo favore della sig.ra Parte_1
con esplicita rinuncia alla propria quota da parte del sig. pertanto, la sig.ra CP_1
è autorizzata ad incassare per intero l'assegno unico corrisposto dall'INPS in Parte_1
favore di ed il sig. si impegna a fornire agli enti competenti la Parte_3 CP_1
relativa autorizzazione espressa se necessaria. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 27 di ogni mese comunque già corrisposto dal sig. a partire dalla sottoscrizione del CP_1
ricorso; i coniugi convengono che le spese straordinarie riguardanti i figli e relative a cure mediche, scolastiche, di abbigliamento, per attività sportive, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%. Tali spese comprendono a titolo esemplificativo: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.), le spese per attività sportive
(inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorenda, ecc). In ogni caso, i ricorrenti fanno esplicito richiamo al protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.03.2018 al quale si riportano per la definizione delle spese straordinarie;
alla sig.ra sono assegnati a Parte_1 titolo definitivo l'arredamento, le suppellettili e gli elettrodomestici che oggi si trovano all'interno della casa familiare assicurandone, in questo modo, il pieno godimento alla prole;
i coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica;
le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Ritiene, altresì, il Tribunale che gli accordi separativi siano conformi agli interessi della minore senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda di divorzio che sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge, nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- pronunzia la separazione personale dei coniugi E;
Parte_1 CP_1
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 178 , P.I, anno 20025);
-provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio;
-spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.04.2025
giudice estensore Il Presidente
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5