Art. 2.
I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1 gennaio 1960-30 giugno 1962.
Gli atti aggiuntivi da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.
I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1 gennaio 1960-30 giugno 1962.
Gli atti aggiuntivi da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.