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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 447/2018 R.G. proposta da
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in San Parte_1 C.F._1
Luca alla Via Raffello n. 26, presso lo studio dell'avvocato Antonio PIZZATA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
- Ricorrente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., domiciliata nella sede legale in Controparte_1
Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle n.34, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe
CAMPANARO, Vittoria SCARFONE e Vincenzo NERI, Email_2
- Convenuto –
N O N C H È C O N T R O
(C.F.: Controparte_2
in liquidazione coatta amministrativa, in persona in persona del commissario P.IVA_1
liquidatore , con sede in Catanzaro in Viale Europa snc elettivamente CP_3
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanni Andrea MORTATI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_3
- Convenuto contumace -
OGGETTO: incarico caposquadra – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 1 a 7 Con ricorso depositato in data 09 febbraio 2018, gennaio 2018, Parte_1
premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dapprima di e dal 2015 di CP_2 [...]
, con mansioni di operaio idraulico forestale e qualifica di 4 livello, ha esposto CP_1
che dal 2001 gli è stato affidato l'incarico di caposquadra, con consegna di relativo libretto delle presenze giornaliere degli operai affidate alle proprie dipendenze;
che il ricorrente è dunque responsabile dei lavori affidategli;
che svolge le mansioni di caposquadra a tutt'oggi; che pertanto ha diritto ad ottenere la qualifica di caposquadra e le relative differenze retributive dal 2001; che le differenze retributive spettanti ammontano ad euro 7.700,00. In diritto ha invocato l'articolo 2103 del codice civile, gli articoli 8 e 49 del CCNL, individuato in quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e del pertinente contratto integrativo regionale;
ha richiamato gli articoli del Cirl ratione temporis applicabili, con i quali si riconosce un'indennità mensile aggiuntiva nei confronti del capo squadra pari ad €30,00 sino al 2007 e poi di €35,00. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il signor svolge in modo Parte_1
continuativo la funzione di caposquadra sin dal mese di gennaio dell'anno 2001. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente percepire la somma di euro 7700 oltre interessi rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo a titolo di indennità di caposquadra dovuta e non percepita dal gennaio del 2001 ad oggi, o di quella maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa conseguentemente riconoscere la ricorrente la funzione caposquadra ai sensi e per gli effetti delle norme esposte in narrativa con tutti i diritti e gli effetti conseguenti. il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita solo l'
[...]
ed ha eccepito in via preliminare che vi è difetto di legittimazione passiva per CP_1
il periodo antecedente all'1.4.2014, adducendo l'assenza di rapporto di lavoro tra le parti;
nel merito che il rapporto di lavoro esistente tra il ricorrente e l'azienda convenuta, sorto dal
1.4.2014, è di natura pubblicistica, ed in quanto tale regolato dal d.lgs. 165/2001, con conseguente infondatezza delle prospettazioni attoree, ed ha conseguente così concluso: “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
limitatamente al periodo antecedente al 01.04.2014; 2) rigettare la domanda poiché basata su clausole contrattuali inapplicabili al caso di specie poco e nulla ed in violazione della
Pag. 2 a 7 normativa sul pubblico impiego. con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza del 11.12.2020 il precedente giudice istruttore, dott.ssa Laura Vincenza
Amato, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza, ritenuto il procedimento documentalmente istruito, ascoltata la discussione delle parti, preso atto della rinnovata richiesta di parte ricorrente in ordine alla rinuncia della domanda nei confronti di per sentir condannare la sola CP_2 Controparte_1
la causa è stata trattenuta in decisione.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente allega di essere dipendente dell'azienda convenuta in qualità di operaio idraulico forestale e di svolgere ininterrottamente dal 2001 le mansioni di caposquadra, per le quali chiede il riconoscimento delle dovute differenze retributive.
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente sollevata da dal 2001 sino al 31.3.2014. Controparte_1
L'eccezione è fondata.
Dagli atti di causa si apprende che il rapporto di lavoro con azienda non CP_1
è sorto solamente il 1.4.2014.
Ed invero, nella frazione di tempo antecedente quest'ultimo giorno, il ricorrente è stato alle dipendenze di altro ente, ovvero dell'azienda forestale della regione (A.Fo.R). CP_1
Lo sfondo sul quale la vicenda in essere si dipana è infatti occupato dalle vicende disciplinate dalla legge regionale 25/2013. In tal senso, l'art. 4 L. Regionale 35/13 ha previsto il passaggio all' delle “funzioni dell' Controparte_1 Controparte_2
non connesse alla procedura di liquidazione in corso”. L'art. 13, c. 3, della legge
[...]
citata ha dunque disposto, per quanto qui di interesse, che le già indicate funzioni sarebbero state esercitate a partire dall'1.4.2014, “data a partire dalla quale l' Controparte_1 acquisisce di diritto la piena operatività gestionale”. All'art. 13, c. 6, inoltre, si dispone che:
“a) entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell' , delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali Controparte_1
e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il
Pag. 3 a 7 personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza di cui al comma 3 del presente articolo”. Il trasferimento del personale dall' CP_2 all' è dunque intervenuto per mezzo di atto normativo solo a partire Controparte_1
dall'01.04.2014.
È necessario sin da ora chiarire che le sorti dei rapporti lavorativi intercorsi con il precedente datore di lavoro, ovvero l' sono da imputarsi esclusivamente a CP_2 quest'ultimo. Ed in tal senso, è la stessa legge citata ad escludere qualsiasi responsabilità solidale tra i due enti per i debiti insorti. L' art. 13, comma 7, della legge regionale 35/2013 afferma infatti: “In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell' possono gravare sull' ”. CP_2 Controparte_1
In ragione di quanto espresso, dunque, la convenuta è priva di Controparte_1
legittimazione a contraddire e pertanto la domanda, sino al 1.4.2014, sarebbe inammissibile.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L' è stata istituita con la L.R. Calabria n. 25 del 2013 ed ha Controparte_1 natura di ente pubblico non economico, così come stabilito all'art.
1. Ne consegue, pertanto,
l'applicazione del d.lgs. 165/2001. Allo stesso tempo, pare opportuno evidenziare che per l'effetto tutti i dipendenti, ivi compresi gli operai idraulico forestali, sono avvinti all'ente datore da un rapporto di lavoro di natura pubblicistica.
Regola pertanto la scena l'art. 1, c. 2 del d.lgs. 165/2001, che pretende la propria applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”.
Né, inoltre, la legge ha attribuito una diversa qualificazione ai rapporti di lavoro con i predetti operai idraulico forestali.
Ne deriva pertanto che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è soggetto alle norme di cui agli artt. 51 e ss. del citato d.lgs. 165/2001.
Allo stesso tempo è utile chiarire che i referenti normativi in esame, in assenza di una lex specialis derogat generali (come avviene ad esempio per le autorità portuali in forza della l.n. 84/1994) non sono quelli pure genericamente allegati dal ricorrente, ed ovvero l'art. 2103 cod. civ., quanto appunto le citate disposizioni relative al pubblico impiego privatizzato.
L'attribuzione della qualifica nel caso di specie trova dunque disciplina nell'articolo 52, che al comma 1 dispone che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
Pag. 4 a 7 appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Di talchè, già questa disposizione mostra chiaramente come la domanda relativa all'attribuzione della qualifica di capo squadra, non oggetto di giudizio, non potrebbe comunque essere accolta.
Resta conseguentemente da esaminare la domanda relativa al riconoscimento delle invocate differenze retributive. Rispetto ad essa, va riconosciuto che l'art. 52 d.lgs. 165/2001, riconosce, per il periodo di effettiva prestazione, il diritto al trattamento economico con la qualifica superiore. Ciò, naturalmente, presuppone l'accertamento positivo della prova delle mansioni effettivamente reclamate.
Ebbene, per addivenire a tale risultato grava sul prestatore di lavoro l'onere della relativa prova. Questi, difatti, ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. Ha, altresì, l'onere di provare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali.
Tutto ciò, è invero, del tutto assente.
La documentazione depositata dal ricorrente non consente di individuare quali sono le mansioni formalmente attribuite, non indica i compiti del capo squadra e non procede ad un raffronto tra le mansioni proprie della qualifica ricoperta e l'esercizio di quelle tipiche del caposquadra. Di talchè, anche la documentazione prodotta non si tramuta in un elemento decisivo, né del resto a ciò avrebbe potuto sopperire la richiesta prova per testimoni. In merito va specificato che i capitoli di prova formulati sono meramente posti a conferma di circostanze generiche e comunque documentali, la cui ammissione non avrebbe addotto alcun elemento giuridicamente apprezzabile. L'attività del capo squadra, invocata e reclamata, non
è neppure sommariamente tratteggiata e la relativa allegazione resta, dunque, di per sé tautologica.
Né, del resto, per la ragioni su espresse, ha fondamento il richiamo all'art. 43 CIR.
Pag. 5 a 7 Rispetto a tale norma contrattuale va infatti rilevato che la Suprema Corte ha espresso opinione contraria in ordine all'applicazione ai dipendenti di enti pubblici non economici del
CCNL di diritto comune, formulata sulla scorta che “una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, è da escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alla suddetta specifica inderogabile disciplina. Ne discende che, nel nuovo contesto legislativo proprio dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti contenuto nel ridetto
L.R. Calabria, art. 26 non può più essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla specifica contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza” (cfr. Cass. sent. n. 10973/2015).
Ne deriva pertanto che il richiamo all'art. 43 è infondato, poiché la contrattazione decentrata può trovare legittima applicazione nell'ambito del pubblico impiego solo a condizione che vi siano CCNL del comparto pubblico che, ai sensi degli artt. 40 e s.s. d.lgs.
165/2001, abbiano demandato la regolazione di singoli aspetti o materie alla contrattazione decentrata e nei soli limiti di tale attribuzione. L'assenza di una contrattazione nazionale impedisce dunque l'utile richiamo a quella contrattazione integrativa invocata, (cfr., in tal senso, Cass., sent. n. 14530/2014, per la quale: “Tuttavia la clausola del contratto collettivo integrativo che prevede condizioni di miglior favore relativamente alla misura dell'indennità prevista per il capo squadra deve ritenersi, nella materia in esame, per quanto osservato e con riferimento all'ambito di cui trattasi, nulla agli effetti del citato terzo comma bis dell'art.
2 del DLgs n. 165 del 2001 poiché non conforme alle norme imperative di cui di cui al combinato disposto degli artt.40 e 40 bis del predetto DLgs n. 165 del 2001).
Per mera completezza, va inoltre rilevato che il ricorrente non ha neppure allegato di trovarsi in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico di caposquadra o capo operaio. In tal senso, infatti, risultano completamente omesse le circostanze di cui all'art. 43 del contratto integrativo regionale, con le quali si chiede specificamente che l'incarico in esame deve essere assegnato sulla scorta di reali esigenze operative ed organizzative dei cantieri, e che allo stesso tempo indica come necessari il possesso di specifici requisiti soggettivi, id sunt: titolo di studio, attestato di qualifica, anzianità di servizio per l'incarico ed attitudine all'incarico.
Pag. 6 a 7 Ebbene, il ricorrente non indica neppure sommariamente né i cantieri in cui ha prestato l'attività rivendicata, né il possesso dei requisiti soggettivi, con la conseguenza che vi assoluto difetto di allegazione anche per quanto concerne la domanda che il ricorrente avrebbe potuto azionare ex art. 36 Cost, avente ad oggetto la retribuzione ritenuta proporzionata e sufficiente a retribuire la prestazione lavorativa resa. In tal senso, si evidenzia che il petitum si è declinato secondo tale ragione giustificatrice solo in corso di causa, di talchè essa deve dirsi quanto meno tardiva, e comunque, per quanto detto, infondata anche sotto tale angolo prospettico.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Quanto alle spese di lite, considerata la natura della materia in esame, la pluralità delle questioni trattate, l'esito del giudizio e la condizione delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dirle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' sino al 1° Controparte_1
aprile 2014;
2.- rigetta nel resto il ricorso;
3.- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Locri, 12 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7