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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
qwN. R.G. 3973/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 marzo 2025 da
1) _1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente Settimo Milanese (MI), via Antonio Gramsci n. 32
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Carrara, con studio in Milano, viale Certosa n. 1, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano in data 29/08/2014 (anno 2014, parte 1, reg. 01, atto n° 1211), in separazione dei beni.
con la seguente figlia: nato a [...] in data [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore sulla quale entrambi i coniugi continueranno ad esercitare la responsabilità Per_1 genitoriale, viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione e istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con cui continuerà
a vivere nella casa familiare, assegnata alla stessa;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore Per_1 una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano Per_1
a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) i genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi della figlia si impegnano, sin da ora, Per_1
a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute, vita ed educazione;
7) il Signor salvi migliori accordi tra i coniugi, potrà vedere e trascorrere del Parte_2 tempo con la figlia fuori dalla casa familiare, secondo il seguente calendario di massima a Per_1 settimane alternate:
- nella prima e terza settimana del mese, dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21,30 del lunedì, provvedendo il lunedì mattina ad accompagnare la figlia a scuola e a curarne il ritiro da scuola nel pomeriggio;
- nella seconda e quarta settimana del mese, per un giorno infrasettimanale (indicativamente il lunedì) il Signor accompagnerà la figlia a scuola e ne curerà il ritiro da scuola nel Parte_2 pomeriggio, e la terrà con sé sino al martedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della figlia Per_1 Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle della figlia Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere la giornata Per_1 del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
8) i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive del figlio;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista la figlia , indipendentemente Per_1 dai giorni di frequentazione della figlia;
10) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione del compleanno della figlia Per_1
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i compagni di Per_1 scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa, le cui spese saranno suddivise tra i coniugi, ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
11) ciascun coniuge, salvo migliori accordi, terrà con sé la figlia per tre settimane durante il Per_1 periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia. In caso di disaccordo tra i coniugi prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata all'altro genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con Per_1 un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore e, con la medesima alternanza, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali e agli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico, i coniugi si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle della figlia.
In caso di disaccordo verrà applicato il calendario settimanale di frequentazione della figlia;
12) i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione nei giorni di propria spettanza;
13) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare i luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione.
La figlia potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
14) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità e comunque non prima di un anno decorrente dal deposito del presente ricorso, nella vita della figlia, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità della figlia, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere alla figlia che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà
l'affetto per lei per nessuna ragione;
15) il Signor corrisponderà alla GN , a titolo di Parte_2 _1 contributo ordinario per il mantenimento della figlia in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e/o sino a quando la stessa vivrà con la madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora la figlia, divenuta maggiorenne, dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il Signor verserà il contributo al Parte_2 mantenimento direttamente alla figlia nella misura sopra indicata di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto della figlia e all'acquisto di farmaci da banco, mentre i costi del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, delle scarpe e del vestiario di Per_1 saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno se preventivamente concordate.
La GN avrà diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico erogato _1 dall' per la figlia e qualsiasi ulteriore bonus eventualmente messo a disposizione dallo Stato;
CP_1
16) il Signor si impegna inoltre a rimborsare alla moglie il 50% delle spese Parte_2 extra assegno di mantenimento sostenute per la figlia, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e che si allega e, nella stessa misura percentuale, i costi della refezione scolastica della figlia.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora pervenga invece tempestiva e motivata espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere, entro 30 giorni, all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento tramite modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili ed il rimborso delle spese dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
17) la casa familiare sita in Settimo Milanese (MI), via Antonio Gramsci n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno e gravata da mutuo, unitamente agli arredi attualmente esistenti e al box posto al piano terra, viene assegnata in godimento alla GN _1
, che vi abiterà con la figlia
[...] Per_1
La GN sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche _1
(a titolo esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e quelle di ordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti.
Il Signor contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento delle rate di mutuo Parte_2 gravante sulla casa familiare sino alla sua estinzione e, in medesima misura, all'IMU, alle spese straordinarie relative alla casa familiare e alle spese condominiali straordinarie, ad eccezione di quelle relative al cancello di ingresso e a quelle relative alla pavimentazione del cortile che saranno ad esclusivo carico della moglie;
18) il Signor d'accordo con la moglie, si trasferirà dalla casa familiare entro Parte_2
e non oltre sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso, asportando i propri beni ed effetti personali;
19) i coniugi regolano di seguito i reciproci rapporti patrimoniali:
a) l'autovettura modello Lancia Y targata FC689KL, intestata alla GN , _1 rimarrà in possesso della stessa, senza alcun onere di spesa a carico del marito.
La GN provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei _1 tagliandi e di manutenzione ordinaria dell'auto, di assicurazione e di bollo;
b) lo scooter modello Piaggio Liberty S125 targato EG948609, intestato al Parte_2 rimarrà in possesso della stesso, senza alcun onere di spesa a carico della moglie.
Il Signor provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei tagliandi e Parte_2 di manutenzione ordinaria dello scooter, di assicurazione e di bollo;
c) il conto corrente cointestato n. 018829 presso Banco BPM S.p.A. verrà mantenuto in essere in quanto viene utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, con impegno da parte dei coniugi a versare sul suddetto conto corrente la provvista necessaria per il pagamento della quota del 50 % di spettanza di ciascuno in relazione alle rate di mutuo;
d) la GN , al fine di regolamentare ogni rapporto patrimoniale, si _1 impegna, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso a corrispondere al marito l'importo di € 12.000,00, a titolo di prestito personale. Il Signor incassata la suddetta somma di € 12.000,00, si impegna a restituirla, Parte_2 senza interessi, mediante rimesse mensili di € 100,00 ciascuna da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
I coniugi riconoscono e convengono che le attribuzioni che precedono verranno effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale, dandosi reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere nei confronti dell'altra parte;
20) i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento e di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni;
21) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e _1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio Milano in data 29/08/2014 (anno 2014, parte 1, reg.
[...]
01, atto n° 1211);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 marzo 2025 da
1) _1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente Settimo Milanese (MI), via Antonio Gramsci n. 32
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Carrara, con studio in Milano, viale Certosa n. 1, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano in data 29/08/2014 (anno 2014, parte 1, reg. 01, atto n° 1211), in separazione dei beni.
con la seguente figlia: nato a [...] in data [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore sulla quale entrambi i coniugi continueranno ad esercitare la responsabilità Per_1 genitoriale, viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione e istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con cui continuerà
a vivere nella casa familiare, assegnata alla stessa;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore Per_1 una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano Per_1
a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) i genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi della figlia si impegnano, sin da ora, Per_1
a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute, vita ed educazione;
7) il Signor salvi migliori accordi tra i coniugi, potrà vedere e trascorrere del Parte_2 tempo con la figlia fuori dalla casa familiare, secondo il seguente calendario di massima a Per_1 settimane alternate:
- nella prima e terza settimana del mese, dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 21,30 del lunedì, provvedendo il lunedì mattina ad accompagnare la figlia a scuola e a curarne il ritiro da scuola nel pomeriggio;
- nella seconda e quarta settimana del mese, per un giorno infrasettimanale (indicativamente il lunedì) il Signor accompagnerà la figlia a scuola e ne curerà il ritiro da scuola nel Parte_2 pomeriggio, e la terrà con sé sino al martedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della figlia Per_1 Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle della figlia Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere la giornata Per_1 del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
8) i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive del figlio;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista la figlia , indipendentemente Per_1 dai giorni di frequentazione della figlia;
10) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione del compleanno della figlia Per_1
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno di con i compagni di Per_1 scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa, le cui spese saranno suddivise tra i coniugi, ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
11) ciascun coniuge, salvo migliori accordi, terrà con sé la figlia per tre settimane durante il Per_1 periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia. In caso di disaccordo tra i coniugi prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata all'altro genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con Per_1 un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore e, con la medesima alternanza, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali e agli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico, i coniugi si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle della figlia.
In caso di disaccordo verrà applicato il calendario settimanale di frequentazione della figlia;
12) i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione nei giorni di propria spettanza;
13) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare i luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione.
La figlia potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
14) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità e comunque non prima di un anno decorrente dal deposito del presente ricorso, nella vita della figlia, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità della figlia, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere alla figlia che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà
l'affetto per lei per nessuna ragione;
15) il Signor corrisponderà alla GN , a titolo di Parte_2 _1 contributo ordinario per il mantenimento della figlia in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e/o sino a quando la stessa vivrà con la madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora la figlia, divenuta maggiorenne, dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il Signor verserà il contributo al Parte_2 mantenimento direttamente alla figlia nella misura sopra indicata di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto della figlia e all'acquisto di farmaci da banco, mentre i costi del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, delle scarpe e del vestiario di Per_1 saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno se preventivamente concordate.
La GN avrà diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico erogato _1 dall' per la figlia e qualsiasi ulteriore bonus eventualmente messo a disposizione dallo Stato;
CP_1
16) il Signor si impegna inoltre a rimborsare alla moglie il 50% delle spese Parte_2 extra assegno di mantenimento sostenute per la figlia, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e che si allega e, nella stessa misura percentuale, i costi della refezione scolastica della figlia.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora pervenga invece tempestiva e motivata espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere, entro 30 giorni, all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento tramite modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili ed il rimborso delle spese dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
17) la casa familiare sita in Settimo Milanese (MI), via Antonio Gramsci n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno e gravata da mutuo, unitamente agli arredi attualmente esistenti e al box posto al piano terra, viene assegnata in godimento alla GN _1
, che vi abiterà con la figlia
[...] Per_1
La GN sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche _1
(a titolo esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e quelle di ordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti.
Il Signor contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento delle rate di mutuo Parte_2 gravante sulla casa familiare sino alla sua estinzione e, in medesima misura, all'IMU, alle spese straordinarie relative alla casa familiare e alle spese condominiali straordinarie, ad eccezione di quelle relative al cancello di ingresso e a quelle relative alla pavimentazione del cortile che saranno ad esclusivo carico della moglie;
18) il Signor d'accordo con la moglie, si trasferirà dalla casa familiare entro Parte_2
e non oltre sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso, asportando i propri beni ed effetti personali;
19) i coniugi regolano di seguito i reciproci rapporti patrimoniali:
a) l'autovettura modello Lancia Y targata FC689KL, intestata alla GN , _1 rimarrà in possesso della stessa, senza alcun onere di spesa a carico del marito.
La GN provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei _1 tagliandi e di manutenzione ordinaria dell'auto, di assicurazione e di bollo;
b) lo scooter modello Piaggio Liberty S125 targato EG948609, intestato al Parte_2 rimarrà in possesso della stesso, senza alcun onere di spesa a carico della moglie.
Il Signor provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei tagliandi e Parte_2 di manutenzione ordinaria dello scooter, di assicurazione e di bollo;
c) il conto corrente cointestato n. 018829 presso Banco BPM S.p.A. verrà mantenuto in essere in quanto viene utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare, con impegno da parte dei coniugi a versare sul suddetto conto corrente la provvista necessaria per il pagamento della quota del 50 % di spettanza di ciascuno in relazione alle rate di mutuo;
d) la GN , al fine di regolamentare ogni rapporto patrimoniale, si _1 impegna, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso a corrispondere al marito l'importo di € 12.000,00, a titolo di prestito personale. Il Signor incassata la suddetta somma di € 12.000,00, si impegna a restituirla, Parte_2 senza interessi, mediante rimesse mensili di € 100,00 ciascuna da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
I coniugi riconoscono e convengono che le attribuzioni che precedono verranno effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale, dandosi reciprocamente atto di non aver null'altro a pretendere nei confronti dell'altra parte;
20) i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento e di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni;
21) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e _1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio Milano in data 29/08/2014 (anno 2014, parte 1, reg.
[...]
01, atto n° 1211);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG