Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2642 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ABATIANNI
ALESSANDRO presso cui elettivamente domicilia in VIA GROSSI, 20 46100
MANTOVA
RICORRENTE
E
- non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “ a) disporre l'affidamento superesclusivo del figlio minore alla madre ex art. 337 quater c.c., o in via estremamente subordinata Parte_1 esclusivo, determinando i tempi e le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre e disponendo in senso conforme in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
1
b) collocare il figlio minore presso la residenza della madre, sita in
Borgovirgilio alla Via Pirandello n. 18;
c) stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in CP_1 favore del figlio minore fino a quando sarà autosufficiente pari ad € 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spesestraordinarie mediche e scolastiche documentate secondo il protocollo in uso presso questo On. Tribunale
e così esemplificativamente: porsi a carico del sig. contributo nella misura del 50%, senza CP_1 necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 gg. a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che
l'ha anticipata per intero, le spese straordinarie previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova: spese mediche: tutte quelle per spese mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); spese scolastiche: tasse di iscrizione scolastica e ad Università, acquisti di libri di testo scolastici e universitari, corredo scolastico di inizio anno, spese per la partecipazione a gita scolastica senza pernottamento, spese per il trasporto da e per la sede di studi con mezzo pubblico, spese per lezioni di scuola guida;
altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo): spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure fisioterapiche, per cure e farmaci non convenzionali, per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, per corsi di specializzazione, per corsi di recupero e lezioni private, per alloggio presso la sede universitaria, per l'acquisto di pc o telefoni cellulari, per il conseguimento della patente di guida, per
2 3
l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli, per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate.
In via subordinata chiede la conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 16/09/24.
In ogni caso vinte le spese di giudizio.”
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con e che dall'unione è nato CP_1 il figlio in data 5.3.2018, ha dedotto che : Persona_1
-ha fatto ingresso in Italia nel marzo 2022 insieme alla madre e al compagno andando a vivere con loro prima a Viterbo per un mese circa, poi a CP_1
Mantova Via Cesare Boldrini n. 16 presso l'abitazione di un connazionale;
il marito otteneva la cittadinanza italiana;
-il sig. da alcuni mesi si è trasferito nuovamente in Brasile e la sig.ra CP_1 non sa nemmeno dove attualmente si trovi;
il sig. ad ogni buon Pt_1 CP_1 conto ha mantenuto la residenza a Mantova V.le Marche n. 11 presso amici (all.to
1);
- la sig.ra in seguito si trasferiva a Borgovirgilio Via Pirandello n. 18 Pt_1 nella casa che tutt'ora occupa con il bambino e un'amica;
- da marzo del 2023 la sig.ra ha trovato lavoro presso la società di Pt_1 lavoro in somministrazione Radnstad che l'ha collocata presso Iveco s.p.a. in
Suzzara dove svolge abitualmente il turno di notte, con retribuzione di circa 2.200 euro mensili;
- il minore è seguito dalla neuropsichiatria infantile di Mantova.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 11.07.2024 il giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, per mancata comparizione del resistente, ha sentito la ricorrente, la quale ha dichiarato di essersi trasferita a RI (RE), dopo il deposito del ricorso, di guadagnare circa 1600 euro mensili e di pagare un canone di locazione di 350,00 euro mensili. È stata poi acquisita la relazione dei servizi
3 4
sociali e la documentazione relativa al mancato cambio di residenza del resistente e alla mancata iscrizione al registro Aire.
Il giudice delegato, dunque , in via provvisoria, ha così provveduto: ha così provveduto: “provvedendo in via provvisoria:
2. affida il minore in via esclusiva alla madre con Persona_1 facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore importanza per il minore e con collocamento di questo presso di lei;
3. pone a carico di l'assegno di mantenimento del minore pari CP_1 ad euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2023 e con valutazione annuale Istat, da versarsi al , entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, oltre al 50% delle stesse straordinarie;” quindi ha disposto l'acquisizione della documentazione reddituale e previdenziale del resistente contumace.
Acquisita la sola documentazione previdenziale e reddituale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione del solo termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Sull'affido del minore.
Si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, invece, il genitore perde l'esercizio dei propri diritti, fermi gli obblighi di mantenimento.
Nel caso di specie, la ricorrente, fin dal primo atto difensivo, ha descritto una condotta del resistente di sostanziale disinteresse nei confronti del figlio, nonché di abbandono, rappresentando che lo stesso si limita a qualche telefonata al figlio.
Tale disinteresse è stato confermato dai servizi sociali i quali hanno riferito che,
4 5
non trovandosi il padre in territorio Italiano, e non essendo noto il luogo preciso in cui egli si trova attualmente, non è stato possibile compiere alcuna valutazione dello stesso. Non risulta inoltre che il padre contribuisca al mantenimento del minore, per quanto riferito dalla madre. Servizi hanno , al contrario, relazionato positivamente sulle capacità genitoriali della madre.
Deve pertanto ritenersi che sussistano i presupposti per un affido cd. super esclusivo del minore alla madre. In diverse sentenze ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I
17 dicembre 2009 n. 26587), infatti, i giudici di legittimità hanno statuito che “ sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”. La previsione dell'affido esclusivo alla madre appare pertanto conforme agli interessi della prole.
Il minore va affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, e con la facoltà per la madre di assumere da sola anche le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater comma 3 c.c.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione padre-figlio, gli incontri avverranno solo previo accordo con la madre, alla presenza di una persona di sua fiducia e senza pernotto presso il padre, considerato che è da molto tempo che il padre non incontra il figlio.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
Dall'estratto previdenziale è risultato che il resistente fino al mese di CP_2 febbraio 2023 ha percepito una retribuzione di circa 1600 euro mensili, deve pertanto ritenersi che non solo lo stesso abbia una piena capacità lavorativa, ma che al momento, essendosi trasferito in Brasile, abbia un guadagno almeno pari o superiore a quello percepito in Italia, posto che in caso contrario, non vi sarebbe stata la convenienza nell'abbandonare il territorio italiano, di cui peraltro il resistente ha la cittadinanza. Tanto considerato, e tenuto conto del fatto che l'intera
5 6
gestione del minore è a carico della madre, la quale percepisce una retribuzione di circa 2000 euro ed è gravata dal canone di locazione di 350,00 euro, appare equo il contributo fissato in via provvisoria, pari ad euro 250,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo delle spese del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della soccombenza parziale , esistono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido cd. super esclusivo del minore nato in Persona_1 data 5.3.2018, in capo alla MA , con facoltà della stessa di Parte_1 assumere anche le decisioni di maggior interesse per il minore e con collocazione presso di lei;
nonché facoltà del padre di vedere ed incontrare il figlio, previo accordo con la madre, alla presenza di persona di sua fiducia e senza pernottamento presso il padre;
- porre a carico di l'obbligo di versare a entro il CP_1 Controparte_3 giorno 10 di ogni mese e con decorrenda dal mese di luglio 2025, la somma pari ad €
250,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore del figlio, con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28/5/2024;
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 12/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
6