Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2912/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e rispettivamente rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. COSLOVICH ANTONELLA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti congiuntamente
“l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato a Venezia in data 2 dicembre 1989 tra la SI.ra , nata a [...] il Parte_1
06/04/1940 e il SI. nato a [...] il [...], matrimonio trascritto Parte_2 nei registri di Stato Civile del Comune di Venezia, atto n. 160, p. II, s. C, anno 1989, uff. 1 alle seguenti condizioni:
Il SI. contribuirà al mantenimento della SI.ra con il Parte_2 Parte_1 versamento dell'importo mensile di € 600,00 entro il giorno 5 del mese;
assegno rivalutabile ex indice ISTAT.”
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
Con il ricorso congiunto depositato in data 12.07.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile a Venezia in data 02/12/1989, atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 160, Parte I, anno 1989 del Comune di Venezia;
che tra loro era intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di separazione in data 10.10.2018 (accordo atto n.
208 P. II, s. C., uff. 8, anno 2018, conferma atto n. 273, p. II, s. C., uff. 8, anno 2018 dd.
17.12.2018) presso l'Ufficio dello stato Civile del Comune di Venezia ai sensi degli artt. 6 e
12 dl. n. 132/2014.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata per la comparizione del 12.11.2024, sostituita ai sensi dell'art 473 bis.51
c.p.c. dal deposito di note scritte, depositate in data 31.10.2024. Lette le note, con decreto del 13.11.2024 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di separazione tra i coniugi.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/12/1989 con rito civile da e trascritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, n. 160, dell'anno 1989) del Comune di Venezia.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: il SI. contribuirà al mantenimento della SI.ra con il Parte_2 Parte_1 versamento dell'importo mensile di € 600,00 entro il giorno 5 del mese, assegno rivalutabile annualmente ex indice ISTAT.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 20.12.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero