Ordinanza cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2022
Sentenza 11 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/12/2025, n. 10001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10001 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10001/2025REG.PROV.COLL.
N. 06944/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6944 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 8177 dell’11 maggio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. ER RO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ha irrogato all’Assistente Capo Coord. del Corpo di Polizia penitenziaria -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei dalla data di notifica del decreto.
L’interessato ha impugnato l’atto dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Sezione Quinta n. 8177 dell’11 marzo 2023, ha respinto il ricorso.
Di talché, il sig. -OMISSIS- ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Errore e difetto di motivazione in relazione alle censure sollevate nel 1° motivo di ricorso. Travisamento della realtà fattuale e giuridica. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost.
L’Amministrazione penitenziaria non avrebbe adempiuto all’ordinanza istruttoria del Tar n. 17944 del 18 novembre 2022, essendosi limitata a confermare di essere venuta a conoscenza della sentenza penale di condanna “incidentalmente”; in particolare, non avrebbe chiarito quanto tempo sia trascorso tra la detta incidentale scoperta e la conoscenza integrale della sentenza definitiva, perfezionatasi il 21 settembre 2021.
In conformità al generale principio desumibile dall’art. 2697 c.c., sarebbe stato onere dell’Amministrazione penitenziaria comprovare la data ed il contenuto dell’incidentale informazione, onde poter dimostrare la sussistenza della tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare.
Nel caso di specie, non verrebbe in discussione il principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 51 del 21 marzo 2014, essendo pacifico che il termine per l’apertura o riapertura del procedimento disciplinare decorra dalla conoscenza da parte dell’Amministrazione e non dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì verrebbe in contestazione la mancata dimostrazione da parte della P.A. di ciò che è accaduto nel lasso temporale ricompreso tra il 29 agosto 2014 (momento in cui la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari ha trasmesso alla Questura la decisione in parola) ed il 13 settembre 2021, data in cui la Casa di reclusione ove presta servizio l’incolpato ha incidentalmente appreso della condanna posta a fondamento della sospensione disciplinare.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi è stata irrogata al sig. -OMISSIS- a conclusione del procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari l’8 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 27 luglio 2013 e pervenuta alla casa di reclusone ove presta servizio l’incolpato il 14 settembre 2021, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2010 di condanna alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui al capo a) artt. 110 e 582 c.p.
3. L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992 dispone che “quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione”.
4. La sentenza appellata ha motivato l’infondatezza del motivo di impugnativa riproposto in appello nel seguente modo:
“ Il 9 febbraio 2010 il Tribunale di Cagliari condannava il ricorrente alla pena di mesi 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 582 c.p.
La Corte di appello di Cagliari l’8 maggio 2013 confermava la sentenza.
Tale sentenza, che avrebbe dovuto – una volta divenuta esecutiva – essere trasmessa dalla Cancelleria all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente (ai sensi dell’art. 154 ter Disp. Att. C.p.p.) è stata trasmessa all’Ufficio XI Disciplina Corpo di Polizia Penitenziaria solo il 21 settembre 2021.
Orbene, l‘art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 449 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 riconnette il termine di avvio del procedimento disciplinare alternativamente alla pubblicazione o notificazione della sentenza di condanna, ovviamente irrevocabile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 51 del 21 marzo 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992, che era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (ordinanza del 21 febbraio 2013) proprio in relazione alla decorrenza del termine dalla data di pubblicazione della sentenza invece che dalla data della conoscenza da parte dell'Amministrazione,
La Corte ha, infatti, ritenuto che una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione imponga di valorizzare l’intervenuta, effettiva [conoscenza], della sentenza di non doversi procedere, recependo l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Sezione IV, 13 maggio 2011, n. 2942), e poi costantemente confermato Cons. Stato, (Sez. IV 16 giugno 2020, n. 3869, 2 marzo 2020, n. 1499; 15 luglio 2019, n. 4940; vedi tra le più recenti Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1465).
Di conseguenza, poiché è del 20 settembre 2021 la trasmissione della sentenza integrale e il procedimento disciplinare è stato avviato il 27 settembre 2021 e concluso il 22 febbraio 2022, non si ravvisa nel caso di specie alcuna violazione di legge e in specie dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare ”.
5. Le doglianze proposte dall’appellante sono fondate.
6. La giurisprudenza ha avuto modo di formulare in materia i seguenti principi (cfr., da ultimo, Cons. Stato VI, 9 luglio 2025, n. 5987), che il Collegio condivide.
(i) il dies a quo per l’avvio del procedimento sanzionatorio non coincide automaticamente con il giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, posto che la legge impone all’Amministrazione di svolgere un’attività conoscitiva tesa ad appurare se e quando la sentenza è divenuta irrevocabile;
(ii) non esiste un espresso termine perentorio per l’acquisizione della sentenza da parte dell’Amministrazione;
(iii) in ogni caso il comportamento dell’Amministrazione non può essere stigmatizzato se il tempo necessario a richiedere ed ottenere la notizia della sentenza irrevocabile non si risolve in un apprezzabile scostamento del periodo di durata dell’intero procedimento per giungere all’emissione del provvedimento sanzionatorio da quello normativamente previsto.
Nella fattispecie in esame, il Tar, con l’ordinanza 17944 del 30 dicembre 2022 ha ritenuto di appurare con certezza il momento nel quale l’Amministrazione resistente ha appreso formale notizia dell’esistenza della sentenza di condanna, al fine di verificare la tempestività del provvedimento disciplinare, ed ha così acquisito la certezza che la sentenza integrale è stata trasmessa il 20 settembre 2021 (dalla deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria risulta pervenuta alla casa di reclusione il 14 settembre 2021), con conseguente tempestività dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare.
Tuttavia, occorre considerare, da un lato, che l’art. 154-ter norme di attuazione del codice di procedura penale così dispone “la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento”, dall’altro, che l’Amministrazione non ha comprovato il momento in cui è venuta “incidentalmente” a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico dell’interessato.
Ne consegue – ribadito che l’avvio del procedimento sanzionatorio non coincide automaticamente con il giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, dovendosi valorizzare l’intervenuta ed effettiva conoscenza della sentenza da parte dell’Amministrazione competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, e che non esiste un espresso termine perentorio per l’acquisizione della sentenza da parte dell’Amministrazione – che l’enorme, ovvero abnorme, intervallo di tempo, dal 27 luglio 2013 al 22 febbraio 2022, intercorso tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha dato origine al procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione disciplinare induce a presumere, in via relativa ed in assenza di prova contraria, che l’Amministrazione, ove avesse diligentemente operato, avrebbe potuto e dovuto avere conoscenza della sentenza di condanna in un tempo evidentemente precedente, mentre non trova giustificazione che, nel necessario “dialogo” tra Amministrazioni pubbliche e tra gli organi della stessa Amministrazione, la conoscenza della detta sentenza sia intervenuta ad oltre otto anni di distanza dal suo passaggio in giudicato.
7. L’appello, quindi, è fondato e va accolto e, in riforma della sella sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto in primo grado con annullamento della sanzione disciplinare impugnata.
8. Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 6944 del 2023) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla la sanzione disciplinare impugnata.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN TI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
ER RO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RO | AN TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.