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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/08/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa TI DU Consigliere
dr.ssa Marinella NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 1734/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 742 del 2019
PROMOSSA DA
, nato ad [...] l'[...] (CF: Parte_1
), ed ivi residente nella Via Marco Polo n. 35, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Serafino (CF: ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato ad Alcamo nella Via M. D'Azeglio n. 37 presso lo studio dello stesso.
Appellante
CONTRO
P.I: ) già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
quale conferitaria del complesso aziendale costituito dal Controparte_2
portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia di Controparte_1
giusto atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del Notaio
[...]
di Milano in data 28 giugno 2013, repertorio n. 18568, Persona_1
registrato a Milano il 4 luglio 2013 al n. 21602 serie 1T, con sede in Mogliano
Veneto, via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentati,
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca d'Orsi del foro di Roma ( CF:
); C.F._3
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.10.2017, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Trapani, la al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del furto del proprio gommone,
in virtù della polizza assicurativa n. 321320134 stipulata tra le parti.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva di aver stipulato con la una polizza assicurativa contro il rischio Controparte_1
incendio e furto, con validità dal 25.5.2012 al 25.5.2013, avente ad oggetto un gommone marca Gommomarine 700 n. seriale OSC700001E212, CP_3
motore Evinrude n. matricola 05233555, per un importo complessivo di €
34.000,00 (ovvero 28.000,00 relativo al valore di acquisto avvenuto nel mese di marzo 2012, e € 6.000,00 per dotazioni extra presenti nella barca).
Riferiva, altresì, che in data 6.10.2012 aveva appreso dell'avvenuto furto del predetto natante, provvedendo tempestivamente a sporgere denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Alcamo.
Sulla scorta di tali circostanze, l'attore domandava la condanna della
Compagnia Assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale subito,
quantificato nell'importo di € 34.000,00, corrispondente al valore del gommone e delle relative attrezzature.
Si costituiva la Compagnia Assicurativa, la quale contestava le avverse domande e richieste, formulando preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte ai sensi dell'art. 547 cod. nav. Nel merito,
Corte di Appello di Palermo
2 Terza Sezione Civile contestava l'assenza di prova dell'evento di danno e insisteva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e definita dal
Tribunale di Trapani il quale, con sentenza n. 742/2019, rigettava le domande attoree, condannando il alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della Compagnia Assicurativa.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, rilevando che, nella fattispecie in esame, doveva trovare applicazione il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 547 cod. nav.
Osservava, in particolare, che detto termine decorreva dal momento in cui l'assicurato prendeva conoscenza del sinistro, ovvero dal 6.10.2012.
Con riferimento agli interruttivi della prescrizione, il Tribunale rilevava che il primo era rappresentato dalla raccomandata datata 30.10.2012, pervenuta alla in data 5.11.2012; il secondo atto idoneo a interrompere il Controparte_1
decorso del termine era costituito dall'atto di citazione notificato il 9.11.2013,
con cui si instaurava un precedente giudizio, poi dichiarato estinto.
Alla luce di tali considerazioni, il primo Giudice concludeva per il rigetto della domanda, ritenendo decorso il termine annuale di prescrizione del diritto di credito a far data dal 5.11.2012.
Avverso detta sentenza propone appello , per i seguenti Parte_1
motivi:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente ed applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione annuale ex art. 547 cod. nav., anziché quello biennale di cui all'art. 2956
c.c. e 1885 c.c., sancendo conseguentemente la prescrizione del diritto
Corte di Appello di Palermo
3 Terza Sezione Civile risarcitorio;
2) In subordine, erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado ritenuto non validi atti interruttivi della prescrizione gli allegati 7 e 8
della produzione attorea, violando l'art. 115 c.p.c.;
3) erroneo rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 n.
1. c.p.c.;
4) Erronea condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata.
Si costituisce la con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
con la quale contesta integralmente i motivi di appello e ripropone le eccezioni formulate nel primo grado del giudizio e non esaminate dal primo giudice perchè assorbite.
Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 14.6.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I primi due motivi di appello, entrambi aventi ad oggetto il mancato decorso del termine di prescrizione eccepita dalla compagnia di assicurazione, possono essere trattati congiuntamente.
Le censure in questione, a prescindere dal loro esame nel merito, non sono idonee a modificare l'esito del giudizio.
Infatti, anche volendo ritenere applicabile alla fattispecie in esame il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2852 c.c., in luogo di quello annuale ex art. 547 cod. nav., il diritto all'indennizzo azionato risulterebbe comunque prescritto, in quanto tra a notificazione del ricorso ex art 702 bis c.p.c. -
Corte di Appello di Palermo
4 Terza Sezione Civile perfezionatasi il 23\12\2014 - e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio – mese di ottobre 2017, in difetto di alcun atto interruttivo, il termine biennale è decorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, gli altri due motivi di appello rimangono assorbiti.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
In virtù del principio di soccombenza, l'appellante va condannato alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio di gravame,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio pari a complessivi € 3.500,00 oltre Iva, Cpa come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, 1 comma quater,
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo contributivo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 30 luglio 2025
Il Cons. rel. est. La Presidente
Marinella NI TI DU
Corte di Appello di Palermo
5 Terza Sezione Civile Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e
sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato
disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro
della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo
6 Terza Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa TI DU Consigliere
dr.ssa Marinella NI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n 1734/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 742 del 2019
PROMOSSA DA
, nato ad [...] l'[...] (CF: Parte_1
), ed ivi residente nella Via Marco Polo n. 35, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Serafino (CF: ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato ad Alcamo nella Via M. D'Azeglio n. 37 presso lo studio dello stesso.
Appellante
CONTRO
P.I: ) già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
quale conferitaria del complesso aziendale costituito dal Controparte_2
portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia di Controparte_1
giusto atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del Notaio
[...]
di Milano in data 28 giugno 2013, repertorio n. 18568, Persona_1
registrato a Milano il 4 luglio 2013 al n. 21602 serie 1T, con sede in Mogliano
Veneto, via Marocchesa 14, in persona dei suoi legali rappresentati,
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca d'Orsi del foro di Roma ( CF:
); C.F._3
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.10.2017, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Trapani, la al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del furto del proprio gommone,
in virtù della polizza assicurativa n. 321320134 stipulata tra le parti.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva di aver stipulato con la una polizza assicurativa contro il rischio Controparte_1
incendio e furto, con validità dal 25.5.2012 al 25.5.2013, avente ad oggetto un gommone marca Gommomarine 700 n. seriale OSC700001E212, CP_3
motore Evinrude n. matricola 05233555, per un importo complessivo di €
34.000,00 (ovvero 28.000,00 relativo al valore di acquisto avvenuto nel mese di marzo 2012, e € 6.000,00 per dotazioni extra presenti nella barca).
Riferiva, altresì, che in data 6.10.2012 aveva appreso dell'avvenuto furto del predetto natante, provvedendo tempestivamente a sporgere denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Alcamo.
Sulla scorta di tali circostanze, l'attore domandava la condanna della
Compagnia Assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale subito,
quantificato nell'importo di € 34.000,00, corrispondente al valore del gommone e delle relative attrezzature.
Si costituiva la Compagnia Assicurativa, la quale contestava le avverse domande e richieste, formulando preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte ai sensi dell'art. 547 cod. nav. Nel merito,
Corte di Appello di Palermo
2 Terza Sezione Civile contestava l'assenza di prova dell'evento di danno e insisteva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e definita dal
Tribunale di Trapani il quale, con sentenza n. 742/2019, rigettava le domande attoree, condannando il alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della Compagnia Assicurativa.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, rilevando che, nella fattispecie in esame, doveva trovare applicazione il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 547 cod. nav.
Osservava, in particolare, che detto termine decorreva dal momento in cui l'assicurato prendeva conoscenza del sinistro, ovvero dal 6.10.2012.
Con riferimento agli interruttivi della prescrizione, il Tribunale rilevava che il primo era rappresentato dalla raccomandata datata 30.10.2012, pervenuta alla in data 5.11.2012; il secondo atto idoneo a interrompere il Controparte_1
decorso del termine era costituito dall'atto di citazione notificato il 9.11.2013,
con cui si instaurava un precedente giudizio, poi dichiarato estinto.
Alla luce di tali considerazioni, il primo Giudice concludeva per il rigetto della domanda, ritenendo decorso il termine annuale di prescrizione del diritto di credito a far data dal 5.11.2012.
Avverso detta sentenza propone appello , per i seguenti Parte_1
motivi:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente ed applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione annuale ex art. 547 cod. nav., anziché quello biennale di cui all'art. 2956
c.c. e 1885 c.c., sancendo conseguentemente la prescrizione del diritto
Corte di Appello di Palermo
3 Terza Sezione Civile risarcitorio;
2) In subordine, erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado ritenuto non validi atti interruttivi della prescrizione gli allegati 7 e 8
della produzione attorea, violando l'art. 115 c.p.c.;
3) erroneo rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria ex art. 183 n.
1. c.p.c.;
4) Erronea condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata.
Si costituisce la con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
con la quale contesta integralmente i motivi di appello e ripropone le eccezioni formulate nel primo grado del giudizio e non esaminate dal primo giudice perchè assorbite.
Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 14.6.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I primi due motivi di appello, entrambi aventi ad oggetto il mancato decorso del termine di prescrizione eccepita dalla compagnia di assicurazione, possono essere trattati congiuntamente.
Le censure in questione, a prescindere dal loro esame nel merito, non sono idonee a modificare l'esito del giudizio.
Infatti, anche volendo ritenere applicabile alla fattispecie in esame il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2852 c.c., in luogo di quello annuale ex art. 547 cod. nav., il diritto all'indennizzo azionato risulterebbe comunque prescritto, in quanto tra a notificazione del ricorso ex art 702 bis c.p.c. -
Corte di Appello di Palermo
4 Terza Sezione Civile perfezionatasi il 23\12\2014 - e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio – mese di ottobre 2017, in difetto di alcun atto interruttivo, il termine biennale è decorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, gli altri due motivi di appello rimangono assorbiti.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
In virtù del principio di soccombenza, l'appellante va condannato alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio di gravame,
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio pari a complessivi € 3.500,00 oltre Iva, Cpa come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, 1 comma quater,
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo contributivo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 30 luglio 2025
Il Cons. rel. est. La Presidente
Marinella NI TI DU
Corte di Appello di Palermo
5 Terza Sezione Civile Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e
sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato
disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro
della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo
6 Terza Sezione Civile