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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 105/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 105 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] nella c.da Piantilenzo n. 2,
E
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella c.da Salomonello, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Maria
Ganci, per procure in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 1/4/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/1/2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con rito concordatario in data 8/9/2001 a SC (SR) (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, atto n. 3, parte II, serie
A dell'anno 2001.
Hanno rappresentato che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 19/06/2019 e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 10/09/2019.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire, pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 10/09/2019, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed hanno chiesto che il loro divorzio proceda senza alcuna condizione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi e con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il giorno 8 settembre 2001 a SC (SR) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2001, atto n. 3, parte II, serie A;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di SC (SR), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di SC (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 105 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] nella c.da Piantilenzo n. 2,
E
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella c.da Salomonello, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Maria
Ganci, per procure in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 1/4/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/1/2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con rito concordatario in data 8/9/2001 a SC (SR) (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, atto n. 3, parte II, serie
A dell'anno 2001.
Hanno rappresentato che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 19/06/2019 e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 10/09/2019.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire, pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 10/09/2019, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti ed hanno chiesto che il loro divorzio proceda senza alcuna condizione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi e con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il giorno 8 settembre 2001 a SC (SR) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2001, atto n. 3, parte II, serie A;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di SC (SR), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di SC (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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