Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 74/2024 promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Maurizio Riommi, Silvia Clarice Fabbroni appellante contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Elisa Gabbrielli Salvadori, Pierluigi Mangogna appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/2024 del Tribunale di Arezzo pubblicata il
10.01.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 novembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
– dipendente dell' presso cui, in forza di contratto Parte_1 Controparte_1
di lavoro a tempo indeterminato, svolge mansioni di operatore socio sanitario secondo una turnazione articolata in tre fasce orarie (sino al settembre 2020 dalle 7:00 alle 13:00, dalle 13:00 alle
20:00 e dalle 20:00 alle 7:00; a partire dal 1° ottobre 2020, dalle 7:15 alle 13:15, dalle 13:15 alle
20:00, e dalle 20:00 alle 7:15) – conveniva in giudizio la datrice di lavoro per il mancato riconoscimento, da parte dell'amministrazione, del diritto del lavoratore alla mensa, ovvero di una modalità di questa sostitutiva, per i periodi di attività lavorativa superiori alle sei ore di servizio
consecutive che fossero stati svolti in orario postmeridiano (turni pomeridiani e notturni) o nei giorni festivi.
Parte ricorrente affermava di essere sottoposta al regime contrattuale del CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018, che, seppur in mancanza della previsione di una disciplina dell'istituto del diritto alla mensa, confermava la vigenza della precedente, contenuta nel CCNL sottoscritto il 20 settembre 2001, il cui art. 29 stabilisce che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
Con comunicazione del 16 dicembre 2021, l' disponeva unilateralmente le modalità CP_1
operative di accesso al servizio mensa e fruizione dei pasti mediante modalità sostitutive, riconoscendo al personale l'esercizio del diritto de quo mediante la previsione del consumo di un solo pasto al giorno, nell'ambito della fascia orario di servizio, abitualmente dalle ore 12:30 alle ore
15:30 dal lunedì al sabato feriali, con conseguente esclusione dall'effettivo godimento di tale diritto dei lavoratori impegnati su turni pomeridiani, notturni o festivi.
Sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidatosi, parte ricorrente denunciava l'illegittimità del mancato conferimento del diritto alla mensa o di una modalità sostitutiva per i turni diversi da quelli mattutini e feriali, che si poneva in aperto contrasto con la natura assistenziale, e non retributiva, riconosciuta dalla Corte di Cassazione al diritto alla fruizione del buono pasto – “erogazione collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore” (Cass.
28/11/2019 n. 33137) – nonché con le disposizioni della contrattazione collettiva dalla stessa Corte richiamate. In particolare, nel caso di specie il riferimento era all'art. 29 del CCNL Integrativo
Sanità del 20 settembre 2001 che, dopo aver attribuito il diritto in questione ai dipendenti presenti in servizio, consente la fruizione del pasto al di fuori dell'orario di lavoro per un tempo non superiore ai trenta minuti.
Secondo parte ricorrente, da una siffatta norma avrebbe dovuto ricavarsi che la fruizione del pasto,
e di conseguenza il connesso diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva, dovendo essere tale da consentire all'amministrazione datrice di lavoro un controllo sulla stessa tramite la timbratura in uscita, dovesse necessariamente essere prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, dunque, di una pausa, della quale, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, “il lavoratore deve beneficiare [...] qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore”. 3
Nonostante il ricorrente avesse svolto turni di lavoro pomeridiani e notturni per un orario superiore alle sei ore giornaliere, l' non aveva provveduto, per tali turni, a Controparte_1
riconoscergli il diritto oggetto di giudizio dopo le sei ore consecutive di prestazione lavorativa.
Parte ricorrente adiva, pertanto, il Tribunale di Arezzo, affinché accertasse e dichiarasse il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo per i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi svolti con orario superiore alle sei ore continuative, e condannasse la convenuta al risarcimento del danno subito per la mancata attribuzione del suddetto diritto per i seicento turni non riconosciuti nel periodo dal 23 maggio 2018 al 31 luglio 2023, per un totale di €
2.478,00, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti superiori alle sei ore di servizio giornaliero continuativo prestati durante il servizio pomeridiano, notturno e nei giorni festivi a decorrere dal mese di agosto 2023.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese, Controparte_1 adducendo in particolare l'esclusione del personale turnista dal campo di applicazione soggettivo della normativa in materia di fruizione della mensa o di modalità sostitutive, in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 17 D.lgs. 66/2003. Secondo parte convenuta, in base alla disciplina contrattuale e normativa, il diritto de quo avrebbe dovuto riconoscersi ai soli lavoratori che potessero o dovessero effettuare una breve pausa dopo sei ore consecutive di servizio, al termine della quale riprendere l'attività lavorativa. Condizione – questa – non conciliabile con l'ipotesi di un'attività di servizio articolata su turni, per l'impossibilità di un'interruzione del servizio. Da qui, la previsione a livello di contrattazione collettiva di specifiche misure compensative (come la corresponsione dell'indennità di turno e il riconoscimento di giorni di riposo compensativo) volte a ricompensare le condizioni di gravosità caratterizzanti il lavoro articolato su turni.
A conferma di quanto esposto dalla difesa dell'amministrazione resistente, la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato, in ogni caso, la subordinazione del diritto alla mensa o a modalità sostitutive alla prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la fruizione del pasto e, dunque, al necessario godimento di una pausa di servizio;
una siffatta eventualità sarebbe stata, tuttavia, inconciliabile sia con la turnazione, per le motivazioni di cui sopra, sia con l'espletamento del turno notturno, per l'insussistenza di quell'esigenza alimentare del lavoratore che costituisce la ratio sottesa all'attribuzione del diritto oggetto di giudizio.
Il Tribunale di Arezzo aveva respinto tutte le domande, ritenendo il ricorso infondato in ragione della ammissibilità, per espressa previsione del D.lgs. 66/2003, di eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva all'art. 8, che sancisce il diritto del lavoratore ad usufruire della pausa per la consumazione del pasto qualora l'orario di servizio superi le sei ore consecutive. L'art. 27, co. 4, 4
CCNL del 21 maggio 2018 del Comparto Sanità avrebbe, infatti, espressamente previsto la deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, prevedendo il diritto ad una pausa di trenta minuti per il personale la cui prestazione eccedesse le sei ore, “purché non in turno”. Tale precetto normativo veniva successivamente riprodotto in sede di rinnovo contrattuale dall'art. 43, co. 4, CCNL 2019/2021.
A sostegno di una siffatta interpretazione, il giudice di prime cure richiamava, in particolare, due sentenze della Corte di Cassazione: la n. 22985/2020 sulla natura assistenziale del buono pasto e sul collegamento alle disposizioni della contrattazione collettiva, e la n. 5547/2021, secondo cui “la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”.
aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, la notte e i festivi;
- condannare l' al riconoscimento di tale diritto in favore di Controparte_1
parte appellante e a risarcire il danno da quest'ultima subito per la mancata attribuzione del suddetto diritto durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore, pari a 638 per il periodo dal 22 maggio 2018 al 31 luglio 2023, per un valore pari a € 4,13 per il singolo turno e dunque per la somma complessiva di € 2.634,94, nonché al risarcimento per danni futuri a decorrere dall'agosto 2023. si era costituita in giudizio, ed in via pregiudiziale eccepiva: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'appello per la modifica delle domande avanzate in primo grado, in violazione dell'art. 345 c.p.c., avendo il ricorrente richiesto la condanna della datrice di lavoro al risarcimento di un danno pari a 638 turni, anziché 600, come invece indicato in primo grado;
- l'inammissibilità per carenza di interesse in relazione ai turni notturni dal 12/03/2020, data a partire dalla quale l'orario di servizio del sig. sarebbe stato articolato non più su tre, Pt_1
bensì su due turni;
- la nullità della pretesa attorea relativamente al periodo antecedente al 16/12/2021, essendo il ricorso interamente fondato sulla contestazione della legittimità delle modalità operative di
Cont accesso al servizio mensa o alle modalità sostitutive, adottate dall' nella suddetta data;
- l'inammissibilità per violazione dei principi di cui all'art 434 c.p.c.
Nel merito, richiamando la deroga introdotta dalla contrattazione collettiva agli artt. 27 e 43, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. 5
§§§
Secondo il Collegio, le eccezioni preliminari di parte resistente sono da ritenersi infondate.
Quanto all'inammissibilità del ricorso per modifica della domanda, si precisa infatti come il numero dei turni per cui è avanzata in appello la pretesa risarcitoria – diverso da quello indicato in primo grado – sia in realtà un mero errore materiale, così come rilevato dalla stessa difesa del lavoratore ricorrente all'udienza di discussione del 19 novembre 2024. Nel corso dell'udienza è stata, inoltre, consegnata copia di buste paga già prodotte in atti ed estratte a campione che, diversamente da quanto eccepito dall'amministrazione resistente, dimostrano il permanere nell'orario di servizio del sig. di turni notturni anche negli anni successivi al 2020 (doc. Pt_1
6, pag. 28 ss., ricorso di primo grado).
Dell'eccezione di nullità si rileva l'infondatezza per la mancanza di un contrasto in seno alla domanda di primo grado: posto che il provvedimento aziendale è datato 16/12/2021, il fatto era stato da parte attrice ricostruito in termini di negazione della pausa dal 2018, anno dal quale, infatti, correttamente il lavoratore chiedeva, nelle conclusioni in primo grado, di vedersi riconosciuto il diritto alla mensa o alla modalità della stessa sostitutiva.
Si osserva, infine, quanto alla violazione dell'art. 434 c.p.c., che nell'atto di appello vengono individuate in modo più che adeguato le parti della sentenza impugnata sottoposte a censura, la soluzione alternativa proposta dal giudice di prime cure nonché le relative motivazioni.
Nel merito, prevalentemente alla luce della giurisprudenza citata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, il ricorso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.
Ciò premesso, la sentenza viene impugnata dall'appellante che, a fondamento delle rassegnate conclusioni, ha censurato la sentenza per i seguenti motivi.
L'appello contesta la decisione del Tribunale di Arezzo, richiamando il quadro normativo, nonché le sentenze rese in materia dalla Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Roma, nel senso del riconoscimento al lavoratore del diritto alla mensa o alla modalità della stessa sostitutiva.
Più specificamente, parte appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del
CCNL della sanità pubblica sottoscritto in data 20 settembre 2001, degli artt. 8 e 17 del D.lgs.
66/2003, degli artt. 27, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018 e 43, comma 4, del CCNL
2019/2021 della sanità pubblica, nonché delle direttive comunitarie n. 93/104/CE e 2000/34/CE. 6
In particolare, nell'atto di appello si sostiene che una corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, delle disposizioni contenute negli artt. 8 e 17 D.lgs. 66/2003 e dell'art. 29 (unica disposizione contrattuale a disciplinare il diritto alla mensa nella sanità pubblica), avrebbe necessariamente condotto all'accoglimento del ricorso: la disciplina del diritto alla mensa è, infatti, regolato dalla sopra citata disposizione e non – come sostenuto da controparte nelle proprie difese – dagli artt. 27, comma 4, del CCNL del 21/5/2018 e 43, comma 4, del CCNL
2019/2021 della sanità pubblica.
La contrattazione collettiva – disponendo in materia di pausa del personale, “purché non in turno” – si limita a regolare le sole pause lavorative per i lavoratori non turnisti (la cui durata viene aumentata a trenta minuti), senza per questo costituire una deroga alla disciplina sulla pausa di cui all'art. 17 D.lgs. 66/2003, lasciando al secondo comma dell'art. 8 la regolamentazione del diritto alla pausa per i lavoratori turnisti, ai quali viene riconosciuta una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti (“Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.”).
Su fattispecie analoga si era pronunciata la Cassazione, che, “ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito ai turni pomeridiani e notturni, aveva considerato coessenziale alle particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 29 […] il diritto ad usufruire della pausa, indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno”.
In sostanza, il CCNL avrebbe aumentato per i lavoratori non in turno il tempo della pausa sino a trenta minuti;
per i lavoratori in turno, in assenza di disciplina contrattuale ed in assenza di deroga espressa al diritto di pausa, sussiste invece il diritto ad una pausa non inferiore a dieci minuti dopo sei ore continuative di servizio, secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. n.
66/2003.
La sentenza era poi erronea nella parte in cui aveva rilevato che il diritto alla mensa può essere riconosciuto solo in presenza di una pausa di 30 minuti. In realtà, dalla normativa si evince che la pausa non può essere superiore a 30 minuti, potendo anche essere di diversa misura e inferiore.
Secondo il Collegio, il ricorso è fondato e deve essere accolto. 7
Il diritto del lavoratore alla pausa e, conseguentemente, il connesso diritto alla mensa o alla modalità di questa sostitutiva, trova infatti puntuale disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 8
D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e all'art. 29 CCNL. L'art. 27, comma 4, CCNL 2018 e
2022 – diversamente da quanto erroneamente sostenuto nelle proprie difese da parte resistente nonché dal giudice di prime cure nel rigettare il ricorso con la sentenza impugnata – non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Né si riscontra alcuna deroga (che, si precisa, dovrebbe essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito dal citato art. 8, il cui secondo comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti.
Orbene, parte ricorrente svolge la propria attività lavorativa su turni pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore: la domanda è, pertanto, fondata, e al sig. deve essere Pt_1 conseguentemente riconosciuto il diritto alla pausa di cui all'art. 8 D.lgs. 66/2003 nonché il diritto alla mensa o modalità sostitutiva di cui all'art. 29 CCNL.
Un chiaro indice della connessione tra diritto alla mensa o al buono pasto e diritto alla pausa si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL, a tenore del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – deve collocarsi nell'ambito di un intervallo di tempo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, com'è invece previsto dalla contrattazione collettiva.
Si può dunque da quanto detto dedurre che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” cui la norma in esame si riferisce e subordina il diritto di mensa di tutti i dipendenti sia quella collegata al godimento, da parte del lavoratore, di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.lgs. 66/2003, ai sensi del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del 8
recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Anche nella normativa in parola, dunque, la fruizione del pasto è collegata alla pausa di lavoro. E ciò
“indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 04/06/2021 n. 15629).
La giurisprudenza di legittimità resa in materia esclude, infatti, “che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 5547; Cass. n. 32113/2022;
Cass. n. 9206/2023; Cass n. 25622/2023; di recente, in tal senso, ordinanza 31/07/2024, n.
21440).
La sentenza impugnata deve, inoltre, essere riformata nella parte in cui prevede che “La formulazione letterale della normativa collettiva pone in connessione il diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti con il diritto ad usufruire della mensa o del servizio sostitutivo, quindi esclude quest'ultimo in assenza del primo […]”. La statuizione censurata si fonda, infatti, sull'applicazione al lavoratore dell'art. 27 comma 4, CCNL 2018 e 2022. Come questa Corte ha già precisato, tuttavia, al lavoratore turnista deve applicarsi non l'art. 27, cui il giudice di prime cure fa riferimento (e che si limita a disciplinare la pausa dei lavoratori non in turno), bensì l'art. 29 CCNL, il quale, diversamente, individua nei trenta minuti il termine massimo della pausa.
Accertato, quindi, il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul quantum si precisa come la prospettazione da prendere in considerazione ai fini della determinazione del risarcimento del danno subito dal lavoratore sia quella effettuata nel giudizio di primo grado, che tiene conto di 600 turni per i quali l' non ha riconosciuto a CP_1
parte ricorrente il diritto alla mensa, e non quella erroneamente svolta nell'atto introduttivo dell'appello – errore materiale di cui, peraltro, viene dato atto all'udienza di discussione del 19 novembre 2024.
Quanto al risarcimento dei danni per il mancato conferimento del diritto alla mensa o a modalità sostitutive per i turni notturni, l'azienda contestava il fatto che non svolgesse più turni di Pt_1
notte dal 12/03/2020, data a partire dalla quale l'orario di servizio del ricorrente sarebbe stato articolato non più su tre, bensì su due turni, e che non vi fosse prova dell'esborso per la consumazione del pasto. Dal documento attestante le presenze dal periodo che qui interessa ai 9
fini del presente giudizio (doc. 6, pag. 28 ss., ricorso di primo grado), tuttavia, le timbrature effettuate dal sig. in entrata e in uscita dimostrano il permanere nell'orario di servizio Pt_1
dello stesso di turni notturni anche negli anni successivi al 2020.
Ne consegue l'attribuzione, anche per tali turni, del diritto alla pausa a parte ricorrente, che dovrà pertanto essere rimborsato per quanto necessariamente speso.
Secondo il Collegio, infine, la domanda risarcitoria dei danni per i turni futuri è da respingere, trattandosi di danni futuri ed ipotetici che mancano del carattere della certezza necessario ai fini del risarcimento.
Si richiama, al riguardo, la sentenza n. 40120/2021 della Corte di Cassazione, posta da parte resistente a fondamento delle proprie difese, la quale ha affermato che: “perché il danno futuro sia risarcibile, non basta una pura e semplice eventualità, o un generico od ipotetico pericolo, ma occorre la certezza (alla quale può equipararsi un elevato grado di probabilità) della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto. Al riguardo va altresì precisato che, se è risarcibile il danno che, radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare (Sez. 1, n. 1266, 17/04/1958, Rv. 882361).”
Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico della parte appellata, Controparte_2
e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in relazione al CP_1
valore della causa per cui vi è accoglimento, alle attività compiute per l'importo complessivo di
€ 2.059,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché di € 1.923,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza di primo grado, dichiara il diritto dell'appellante ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, la notte e durante i festivi per il periodo 22.5.2018-31.7.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo di € 2.478,00, a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione;
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-respinge l'appello nella residua parte;
-condanna parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €
2.059,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.923,00, per spese del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva
e Cap come per legge.
Firenze, 19 novembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait